CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 18908/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i APPELLO di ROMAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermatola decisione del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale della medesima città del10/06/2024 che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di tentato incendio, cosìriqualificata l’originaria contestazione ex art. 423 cod. pen. – per aver cagionato, in concorsocon [OSCURATO:PERSONA], un incendio in un ristorante, all’interno del quale quest’ultimo versavabenzina nella sala accoglienza sita al piano terra, svolgendo [OSCURATO:PERSONA] la funzione, previoaccordo, di accompagnare il complice sul posto – e, per l’effetto, previa esclusione dellacontestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione, con la penaaccessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Barbieri, articolando due motivi, con il primo dei quali deduce cumulativamente vizi ex art.606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., per difetto di motivazione in ordine alla ritenutasussistenza dell’elemento soggettivo del reato di incendio e violazione di legge, quanto allainutilizzabilità delle intercettazioni; il secondo motivo lamenta, invece, violazione ex art. 606comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per vizio della motivazione attinente al trattamentosanzionatorio.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite in sededi legittimità, invocandosi, invero, una rivalutazione inerente a elementi fattuali,precipuamente attinenti alla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda; ci si duole,inoltre, della sussistenza di vizi attinenti alla motivazione, che non emergono dalla letturadell’avversata decisione.La Corte territoriale, infatti, ha dato conto della ricostruzione storica e oggettiva deifatti, oltre che degli elementi sui quali essa si è basata; in punto di qualificazione giuridica, iGiudici di secondo grado hanno adeguatamente analizzato le modalità dell’appiccamento delfuoco e l’intento che ad esso era sotteso, sottolineando come l’azione sia stata direttaproprio a provocare un incendio, mediante l’uso di un liquido accelerante e con una modalitàesecutiva tale, che lasciava agevolmente prevedere il possibile deflagrare del fuoco. Nonsussistono, inoltre, le dedotte violazioni di legge processuale, come adeguatamente chiaritodalla Corte territoriale.A fronte di tali argomentazioni - scevre da vizi logici e giuridici - non vi è chi nonrilevi come i rilievi difensivi siano finalizzati unicamente a provocare una non consentitariconsiderazione di elementi fattuali, deducendosi asserite carenze motivazionali nonemergenti dalla lettura della sentenza impugnata.4. In ordine al secondo motivo, deve osservarsi che la valutazione attinente adaspetti sanzionatori che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito – laddovetale potere risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con ilgenerale principio di diritto, secondo il quale l’onere motivazionale da soddisfare nonrichiede necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod. pen. - si sottraealle censure che reclamino una rivalutazione in fatto, incentrata su elementi già oggetto divalutazione, ovvero che si risolvano nell’auspicio di una valorizzazione di dati. che siassumano essere stati indebitamente pretermessi nell’apprezzamento del giudiceimpugnato.5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi diesonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremilaeuro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]