CassazionedecretoSezione U
Cassazione n. 10007/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9228-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E DELLA MOBILITÀ, [OSCURATO:PERSONA]'ENERGIA E [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;-ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].), in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 208/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., richieseal TRAP per la Regione Sicilia l’annullamento del decreto dirigenziale n. 896 del 26.6.2017 dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, che aveva dichiarato nullo e privo di efficacia e pertanto “revocato” il decreto dirigenziale n. 199 del 26.2.2016 con cuiera stata rilasciata alla [OSCURATO:SOCIETA]. una concessione per derivare acque pubbliche superficiali, per uso idroelettrico, dal [OSCURATO:PERSONA], nel territorio del comune di Tortorici; dichiarazione di nullità e inefficacia motivata in relazione al fatto che il decreto di concessione non era mai stato trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato per il visto di competenza e, conseguentemente, non era mai stato trasmesso all’Ufficio del Genio Civile per la successiva notifica alla ditta interessata e per la pubblicazione per estratto sulla GURS. Con sentenza n. 1116/2019, il TRAP -annullata l’ordinanza con cui l’Ufficio del Genio Civile aveva comminato una sanzione amministrativa –dichiarò , per il resto, il proprio difetto di giurisdizione , in favore del TSAP. Con ricorso del 29.7.2019, il [OSCURATO:SOCIETA], anche quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., convenne avanti al TSAP l’Assessorato regionale siciliano delle infrastrutture e della mobilità e l’Assessorato regionale siciliano dell’energia e dei servizi di pubblica utilità per sentir annullare l’anzidetto decreto dirigenziale n. 896/2017. Con sentenza n. 208/2021, il TSAP ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento impugnato, osservando che: «l’apposizione del visto di regolarità contabile […] era un adempimento, spettante alla stessa p.a., e preannunciato nel medesimo decreto n. 199/2016, sul quale la parte istante ben poteva e doveva nutrire un legittimo affidamento, trattandosi peraltro di un provvedimento dal quale non derivava alcuna spesa per la p.a., ma solo entrate, connesse al canone annuo che il privato era tenuto a versare»; «peraltro, il visto di regolarità […] attiene a un controllo di legittimità e correttezza della spesa, sia con riguardo alla verifica in ordine alla esatta imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio, e sia con riferimento alla capienza dello stanziamento e alla valutazione della correttezza sul piano sostanziale della spesa proposta. In questo caso, però […], viene in rilevo non un provvedimento di spesa, ma semmai un provvedimento di entrata»; la peculiarità della vicenda (già nel 2013 il [OSCURATO:SOCIETA] aveva ottenuto in concessione l’area demaniale occorrente per realizzare le opere di captazione e il Genio civile aveva confermato la completezza dell’istruttoriae la regolarità dell’esecuzione delle opere necessarie per l’esercizio della concessione di derivazione) comportava che «la mancata trasmissione –da parte dell’Assessorato – del decreto di concessi o ne n. 199/2016 alla Ragioneria centrale dell’Assessorato medesimo per l’apposizione del visto di regolarità contabile, non appar[iva] tale da legittimare la declaratoria dirigenziale di nullità del decreto […], non potendosi far ricadere sul ricorrente gli effetti pregiudizievoli di una evidente omissione da parte del Dipartimento regionale»; «l’organo competente ben avrebbe potuto procedere a sanatoria o, comunque, sia pure con qualche aggravio procedimentale, ritirare l’atto e riemanarlo una volta ottenuto il visto» e «la difesa pubblica non spiega per quale ragione il decreto di concessione di derivazione non poteva essere inviato con ritardo alla Ragioneria centrale dell’Assessorato regionale». Hanno proposto ricorso per cassazione, avanti a queste Sezioni Unite, l’Assessorato regionale del l e infrastrutture e della mobilità e l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, affidandosi ad un unico motivo. Ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]..[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, l e Amministrazioni ricorrent i denunciano la «violazione dell’art. 20 del R.D. n. 1285 del 1920 e dell’art. 5 D.Lgs. n. 123 del 2011». Premesso che il decreto dirigenziale n. 896/2017 aveva dichiarato nullo ed inefficace il precedente decreto n. 199/2016 in quanto non era mai stato trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato per il visto di competenza, le ricorrenti assumono che «il visto della Ragioneria costituisce una fase integrativa dell’efficacia del provvedimento amministrativo» e che , «nel caso in cui non si completi la fase integrativa dell’efficacia costituita dal controllo di regolarità amministrativa e contabile […] l’atto non produce i suoi effetti»; rilevano che, nonostante abbia disposto la revoca del decreto n. 199/2016, il decreto dirigenziale n. 896/2017 «non prevede una “revoca” nel senso proprio del termine»giacché, «nel caso di specie, non si è in presenza di un vizio di merito ma […] si sono voluti dichiarare nulli e privi di conseguenze giuridiche gli effetti scaturenti dall’applicazione del predetto decreto (effetto ex tunc)»; evidenziano che il TSAP, dopo aver rilevato che non veniva in rilievo un provvedimento di spesa, ma semmai un provvedimento di entrata, non ha spiegato «perché trattandosi di un provvedimento “attivo” questa particolarità sfuggirebbe alla applicazione della disciplina procedimentale prevista per l’efficacia della concessione»; contestano, in quanto circostanza errata e irrilevante, che il Genio civile avesse confermato la completezza dell’istruttoria e la regolarità della esecuzione delle opere necessarie per l’esercizio della concessione di derivazione; sostengono che - diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata - non si tratta «di “far ricadere sul ricorrente gli effetti pregiudizievoli di una evidente omissione” da parte della Regione», giacché, in mancanza di trasmissione alla Ragioneria, l’Assessorato «non poteva che prendere atto della mancanza di efficacia della concessione e disporre il ritiro dell’atto» e aggiungono che, «mancando la necessaria verifica della conformità delle opere realizzate nel frattempo al progetto sottoposto alla regione in sede di istruttoria, non era possibile neppure sostituire il DDS n. 199, mai divenuto inefficace, con un nuovo provvedimento»; né la circostanza che il ricorrente avesse fatto affidamento sulla regolarità del procedimento poteva «valere a rendere efficace un provvedimento amministrativo […] privo di una condizione di efficacia prevista dalla legge», tanto più che, in relazione ad un atto inefficace, «non vi è alcun affidamento nei destinatari meritevole di essere tutelato». 2. Il motivo è inammissibile, in quanto non risulta idoneo a contrastare le rationes decidendi sottese alla decisione impugnata e a prospettare in modo specifico i termini in cui sarebbe stata integrata la violazione delle due norme evocate in rubrica. Invero, non appareadeguatamente censurata la ratio secondo cui, nel caso in esame, non viene in rilievo un provvedimento di spesa(ma semmai un provvedimento di entrata), dato che gli Assessorati ricorrenti si sono limitati a rilevare una carenza di “spiegazione” da parte del TSAP; il che non vale, evidentemente, a prospettare un vizio di violazione di legge o -comunque–a dedurlo in modo specifico. Né, per altro verso, risulta censurata la ratio che fa leva sulla possibilità dell’Amministrazione di sanare l’omissione con la tardiva registrazione o di ritirare l’atto e di riemanarlo non appena ottenuto il visto; al riguardo, gli Assessorati si sono limitati a contrapporre genericamente una impossibilità di procedere nei sensi individuati dal TSAP(peraltro adducendo un difetto di verifica di conformità delle opere realizzate a quelle previste nel progetto sottoposto alla Regione, in contrastocon l’assunto della sentenza circa la regolarità dell’esecuzione delle opere necessarie per l’esercizio della concessione), senza individuare - anche in questo caso - gli esatti termini in cui si configurerebbe la dedotta violazione di legge. 3. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna solidale degli Assessorati al pagamento delle spese di lite.4. Sussistono le condizioni le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna gli Assessorati ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorr