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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 luglio 2022

Cassazione n. 48932/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avellino 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 19.7.2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha rinunciato al ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 19.7.2022 il Tribunale di Napoli ha rigettato, a, conferma del provvedimento reso dalla Corte di appello di Napoli, la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta in data 31.12.2020, con altra meno afflittiva proposta da [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 73 d.P.R. per detenzione, in concorso con il figlio, di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, e cocaina e nei confronti del quale era stata nel frattempo pronunciata condanna dal giudice di primo grado, ridotta da quello di secondo grado, quanto alla pena detentiva, a quattro anni e due mesi di reclusione.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione composto da due motivi, lamentando con il primo l'omessa disamina dei molteplici evidenziati dalla difesa in ordine alla cessazione delle esigenze cautelari e, con il secondo, la mancanza di alcuna indicazione dei gravi e concreti elementi indiziari atti a giustificare la permanenza della misura cautelare.

A seguito della requisitoria deposita dal Procuratore Generale il difensore ha presentato memoria contenente la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cessata materia del contendere [OSCURATO:PERSONA] Rilievo preliminare riveste la dichiarazione di rinuncia al presente ricorso che, avendo effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, così come espressamente previsto dall'art. 591, primo comma lett. a) cod. proc. pen. ne impone la declaratoria di inammissibilità.

Va tuttavia rilevato che, essendo stata la rinuncia motivata dalla cessazione del contendere senza che ne vengano illustrate le sottostanti raclioni, deve essere necessariamente applicato, in ordine alla liquidazione degli oneri processuali, il principio della soccombenza, da parametrarsi a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. all'esito del ricorso.

Al pagamento delle spese processuali deve perciò aggiungersi, non emergendo elementi che consentano di ritenere che l'impugnativa sia stata presentata senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", il versamento di una somma ai titolo di sanzione in favore della Cassa delle Ammende, nella cui liquidazione occorre tener conto del fatto che la tempestiva comunicazione della rinuncia ha comunque preclusa, la disamina del fondamento dell'impugnazione, pervenendosi così ad importo determinato in via equitativa in misura più contenuta rispetto ai criteri ordinari seguiti in presenza di ricorso inammissibile P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500 in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avellino 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 19.7.2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha rinunciato al ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 19.7.2022 il Tribunale di Napoli ha rigettato, a, conferma del provvedimento reso dalla Corte di appello di Napoli, la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta in data 31.12.2020, con altra meno afflittiva proposta da [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 73 d.P.R. per detenzione, in concorso con il figlio, di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, e cocaina e nei confronti del quale era stata nel frattempo pronunciata condanna dal giudice di primo grado, ridotta da quello di secondo grado, quanto alla pena detentiva, a quattro anni e due mesi di reclusione. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione composto da due motivi, lamentando con il primo l'omessa disamina dei molteplici evidenziati dalla difesa in ordine alla cessazione delle esigenze cautelari e, con il secondo, la mancanza di alcuna indicazione dei gravi e concreti elementi indiziari atti a giustificare la permanenza della misura cautelare. A seguito della requisitoria deposita dal Procuratore Generale il difensore ha presentato memoria contenente la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cessata materia del contendere [OSCURATO:PERSONA] Rilievo preliminare riveste la dichiarazione di rinuncia al presente ricorso che, avendo effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, così come espressamente previsto dall'art. 591, primo comma lett. a) cod. proc. pen. ne impone la declaratoria di inammissibilità. Va tuttavia rilevato che, essendo stata la rinuncia motivata dalla cessazione del contendere senza che ne vengano illustrate le sottostanti raclioni, deve essere necessariamente applicato, in ordine alla liquidazione degli oneri processuali, il principio della soccombenza, da parametrarsi a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. all'esito del ricorso. Al pagamento delle spese processuali deve perciò aggiungersi, non emergendo elementi che consentano di ritenere che l'impugnativa sia stata presentata senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", il versamento di una somma ai titolo di sanzione in favore della Cassa delle Ammende, nella cui liquidazione occorre tener conto del fatto che la tempestiva comunicazione della rinuncia ha comunque preclusa, la disamina del fondamento dell'impugnazione, pervenendosi così ad importo determinato in via equitativa in misura più contenuta rispetto ai criteri ordinari seguiti in presenza di ricorso inammissibile P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500 in favore della Cassa d
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