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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2024

Cassazione n. 00937/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che è manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce la violazione di legge in relazione al riconoscimento della recidiva contestata, poiché la Corte territoriale ne ha confermato l'applicazione, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. p. 5, ove si è evidenziato come il ricorrente fosse gravato da numerosi precedenti penali, molti dei quali per reati contro il patrimonio, e come con la commissione del delitto per cui si procede avesse manifestato una personalità spregiudicata e un'accresciuta capacità criminale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che è manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce la violazione di legge in relazione al riconoscimento della recidiva contestata, poiché la Corte territoriale ne ha confermato l'applicazione, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. p. 5, ove si è evidenziato come il ricorrente fosse gravato da numerosi precedenti penali, molti dei quali per reati contro il patrimonio, e come con la commissione del delitto per cui si procede avesse manifestato una personalità spregiudicata e un'accresciuta capacità criminale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00937/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris