CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47975/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso (appello trasmesso a questa Corte di Cassazione) proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per rinuncia al ricorso (Art. 591, comma 1, lettera D, cod. proc. pen.). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 500,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/11/2