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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20172/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Padova, il quale ha indicato recapito PEC, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], alla piazza Cavour n. 17 in Roma; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - resistente - avverso la sentenza n. 368, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 16.2.2015; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L'Agenzia delle entrate notificava all'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C., l'avviso di accertamento n.

T6502SR00360/2012, avente ad oggetto il tributo Irap in relazione all'anno 2007, per il valore dichiarato di Euro 1.585,00„ oltre accessori.

L'Amministrazione finanziaria aveva svolto attività di verifica nei confronti della società, conclusa con Processo verbale di costatazione notificato il 29.4.2011.

Fondando sui risultati della verifica, l'Agenzia delle entrate emetteva l'avviso di accertamento, affermando l'irregolare tenuta della documentazione fiscale non obbligatoria e la non congruità dello studio di settore, e rideterminava il reddito sociale conteggiando maggiori ricavi ai fini Irpef (Euro 37.293,00), ed accertando come dovuta una maggiore Irap per un valore di Euro 1.585,00, oltre sanzioni ed accessori.

Il calcolo effettuato dall'Amministrazione finanziaria dipendeva, innanzitutto, dal conteggio del maggior reddito conseguito impartendo lezioni di guida.

La società promuoveva procedura di accertamento con adesione, e l'Ente impositore riduceva la pretesa tributaria, ma non si giungeva alla definizione dell'accertamento.

2. La società proponeva allora ricorso avverso l'avviso di accertamento, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Vicenza, introducendo plurime censure e contestando, tra l'altro, il vizio di legittimazione del sottoscrittore dell'atto impositivo; l'infondatezza e, ancor prima, la non utilizzabilità dell'avviso di accertamento analitico induttivo, perché non fondato su indizi gravi, precisi e concordanti, in quanto parte della percorrenza chilometrica delle autovetture dell'autoscuola accertata, non era stata realizzata nel corso di lezioni di guida remunerate. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso proposto dalla contribuente.

3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, la società proponeva impugnazione innanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto, rinnovando le proprie critiche.

Anche la Ctr rigettava il ricorso della contribuente.

4. L'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Ctr, affidandosi a sette motivi di impugnazione.

Resiste mediante controricorso l'Agenzia delle entrate.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società contesta la violazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 7 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art.2697 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ., per non avere la Ctr rilevato il difetto di legittimazione del sottoscrittore dell'avviso di accertamento.

2. Mediante il suo secondo mezzo d'impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente critica la violazione dell'art. 42, ultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, per non aver il giudice dell'appello rilevato il difetto di legittimazione del sottoscrittore dell'avviso di accertamento, fondando la propria valutazione anche su prove tardivamente prodotte, e perciò non utilizzabili.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società censura la violazione dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in cui è incorsa la Ctr, perché l'Amministrazione finanziaria ha emesso l'avviso di accertamento sebbene in difetto di elementi presuntivi gravi precisi e concordanti, perché l'unico elemento validamente addotto risultava rappresentato da un preteso scostamento dallo studio di settore.

4. Mediante il suo quarto strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 42, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, nonché dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, per avere la Ctr ritenuto integrate le presunzioni necessarie a giustificare l'accertamento analitico-induttivo, mentre la pretesa irregolare tenuta di documentazione obbligatoria non fiscale e lo scostamento dallo studio di settore non possono essere ritenute sufficienti allo scopo.

5. Mediante il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente contesta la nullità della impugnata sentenza pronunciata dal giudice dell'appello, in conseguenza della violazione dell'art. 36, comma 2, n, 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, in combinato disposto con l'art. 111, sesto comma, Cost., per avere la CTR adottato una motivazione meramente apparente nel respingere la contestazione della società relativa al vizio di motivazione dell'avviso di accertamento.

6. Con il sesto mezzo di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società critica la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per non avere la Ctr adeguatamente esaminato gli elementi indiziari proposti dalla contribuente per dimostrare l'esattezza del reddito dichiarato, con particolare riferimento alla prassi delle autoscuole vicentine in materia di guide pre-esame gratuite, e di dichiarazioni rese da terzi.

7. Mediante il settimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società critica la violazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 115, secondo comma, e 11 pro c.civ., per non avere la Ctr tenuto conto degli elementi indiziari proposti dalla contribuente per dimostrare l'esattezza del reddito dichiarato, con particolare riferimento alla percorrenza chilometrica non reddituale dipendente dall'accompagnamento dell'istruttore agli esami di guida, da intendersi quale fatto notorio.

8. Tutte le contestazioni proposte dalla contribuente sono volte ad affermare l'invalidità dell'avviso di accertamento relativo al reddito conseguito dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C., in realtà diverso da quanto accertato dall'Amministrazione finanziaria.

Deve rilevarsi che la società è una Sas, pertanto una società di persone, che non risultano però esser state parte del giudizio, fin dal suo primo grado.

8.1. Ne consegue che deve trovare applicazione il condivisibile principio ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui: "l'IRAP è imposta assimilabile all'ILOR, in quanto essa ha carattere reale, non è deducibile dalle imposte sui redditi ed è proporzionale, potendosi, altresì, trarre profili comuni alle due imposte dagli art. 17, comma 1, e 44 del d.lgs. n. 446 del 1997.

Ne consegue che, essendo l'IRAP imputata per trasparenza ai soci, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, sussiste il litisconsorzio necessario dei soci medesimi nel giudizio di accertamento dell'IRAP dovuta dalla società", Cass.

SS.

UU., 29.5.2017, n.13452.

È intenzione di questa Corte dare continuità all'orientamento sopracitato e ribadito da una recente pronuncia, per cui: "con riferimento alla società di persone, questa Corte ha ribadito che nei giudizi instaurati nei confronti del predetto soggetto, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, è sufficiente, dal punto di vista sia sostanziale che processuale, la presenza in giudizio d tutti i soci, nei quali si esaurisce la società (Cass. 02/12/2011, n. 25860); da tempo, invero, si è affermato che chi vuole convenire in giudizio una cietà di persone può notificare l'atto nei confronti della società, in persona del legale rappresentante, ovvero, in via equipollente, nei confronti di tutti gli altri soci, la cui presenza in giudizio configura presenza della società, difettando questa di distinta personalità (vedi Cass. 09/05/1977, n. 1781)" Cass. sez.

V, 3.7.2018, n. 29128.

La decisione impugnata deve essere pertanto cassata, rivelandosi un difetto originario del contraddittorio, con rinvio al giudice di primo grado perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.

La Corte, P.Q.M. pronunziando sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C., dichiara la nullità dell'intero giudizio per difetto dell'integrità del contraddittorio e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, provve

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Padova, il quale ha indicato recapito PEC, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], alla piazza Cavour n. 17 in Roma; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - resistente - avverso la sentenza n. 368, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 16.2.2015; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle entrate notificava all'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C., l'avviso di accertamento n. T6502SR00360/2012, avente ad oggetto il tributo Irap in relazione all'anno 2007, per il valore dichiarato di Euro 1.585,00„ oltre accessori. L'Amministrazione finanziaria aveva svolto attività di verifica nei confronti della società, conclusa con Processo verbale di costatazione notificato il 29.4.2011. Fondando sui risultati della verifica, l'Agenzia delle entrate emetteva l'avviso di accertamento, affermando l'irregolare tenuta della documentazione fiscale non obbligatoria e la non congruità dello studio di settore, e rideterminava il reddito sociale conteggiando maggiori ricavi ai fini Irpef (Euro 37.293,00), ed accertando come dovuta una maggiore Irap per un valore di Euro 1.585,00, oltre sanzioni ed accessori. Il calcolo effettuato dall'Amministrazione finanziaria dipendeva, innanzitutto, dal conteggio del maggior reddito conseguito impartendo lezioni di guida. La società promuoveva procedura di accertamento con adesione, e l'Ente impositore riduceva la pretesa tributaria, ma non si giungeva alla definizione dell'accertamento. 2. La società proponeva allora ricorso avverso l'avviso di accertamento, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Vicenza, introducendo plurime censure e contestando, tra l'altro, il vizio di legittimazione del sottoscrittore dell'atto impositivo; l'infondatezza e, ancor prima, la non utilizzabilità dell'avviso di accertamento analitico induttivo, perché non fondato su indizi gravi, precisi e concordanti, in quanto parte della percorrenza chilometrica delle autovetture dell'autoscuola accertata, non era stata realizzata nel corso di lezioni di guida remunerate. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso proposto dalla contribuente. 3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, la società proponeva impugnazione innanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto, rinnovando le proprie critiche. Anche la Ctr rigettava il ricorso della contribuente. 4. L'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Ctr, affidandosi a sette motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l'Agenzia delle entrate. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società contesta la violazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 7 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art.2697 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ., per non avere la Ctr rilevato il difetto di legittimazione del sottoscrittore dell'avviso di accertamento. 2. Mediante il suo secondo mezzo d'impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente critica la violazione dell'art. 42, ultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, per non aver il giudice dell'appello rilevato il difetto di legittimazione del sottoscrittore dell'avviso di accertamento, fondando la propria valutazione anche su prove tardivamente prodotte, e perciò non utilizzabili. 3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società censura la violazione dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in cui è incorsa la Ctr, perché l'Amministrazione finanziaria ha emesso l'avviso di accertamento sebbene in difetto di elementi presuntivi gravi precisi e concordanti, perché l'unico elemento validamente addotto risultava rappresentato da un preteso scostamento dallo studio di settore. 4. Mediante il suo quarto strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 42, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, nonché dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, per avere la Ctr ritenuto integrate le presunzioni necessarie a giustificare l'accertamento analitico-induttivo, mentre la pretesa irregolare tenuta di documentazione obbligatoria non fiscale e lo scostamento dallo studio di settore non possono essere ritenute sufficienti allo scopo. 5. Mediante il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente contesta la nullità della impugnata sentenza pronunciata dal giudice dell'appello, in conseguenza della violazione dell'art. 36, comma 2, n, 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, in combinato disposto con l'art. 111, sesto comma, Cost., per avere la CTR adottato una motivazione meramente apparente nel respingere la contestazione della società relativa al vizio di motivazione dell'avviso di accertamento. 6. Con il sesto mezzo di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società critica la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per non avere la Ctr adeguatamente esaminato gli elementi indiziari proposti dalla contribuente per dimostrare l'esattezza del reddito dichiarato, con particolare riferimento alla prassi delle autoscuole vicentine in materia di guide pre-esame gratuite, e di dichiarazioni rese da terzi. 7. Mediante il settimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società critica la violazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 115, secondo comma, e 11 pro c.civ., per non avere la Ctr tenuto conto degli elementi indiziari proposti dalla contribuente per dimostrare l'esattezza del reddito dichiarato, con particolare riferimento alla percorrenza chilometrica non reddituale dipendente dall'accompagnamento dell'istruttore agli esami di guida, da intendersi quale fatto notorio. 8. Tutte le contestazioni proposte dalla contribuente sono volte ad affermare l'invalidità dell'avviso di accertamento relativo al reddito conseguito dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C., in realtà diverso da quanto accertato dall'Amministrazione finanziaria. Deve rilevarsi che la società è una Sas, pertanto una società di persone, che non risultano però esser state parte del giudizio, fin dal suo primo grado. 8.1. Ne consegue che deve trovare applicazione il condivisibile principio ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui: "l'IRAP è imposta assimilabile all'ILOR, in quanto essa ha carattere reale, non è deducibile dalle imposte sui redditi ed è proporzionale, potendosi, altresì, trarre profili comuni alle due imposte dagli art. 17, comma 1, e 44 del d.lgs. n. 446 del 1997. Ne consegue che, essendo l'IRAP imputata per trasparenza ai soci, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, sussiste il litisconsorzio necessario dei soci medesimi nel giudizio di accertamento dell'IRAP dovuta dalla società", Cass. SS. UU., 29.5.2017, n.13452. È intenzione di questa Corte dare continuità all'orientamento sopracitato e ribadito da una recente pronuncia, per cui: "con riferimento alla società di persone, questa Corte ha ribadito che nei giudizi instaurati nei confronti del predetto soggetto, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, è sufficiente, dal punto di vista sia sostanziale che processuale, la presenza in giudizio d tutti i soci, nei quali si esaurisce la società (Cass. 02/12/2011, n. 25860); da tempo, invero, si è affermato che chi vuole convenire in giudizio una cietà di persone può notificare l'atto nei confronti della società, in persona del legale rappresentante, ovvero, in via equipollente, nei confronti di tutti gli altri soci, la cui presenza in giudizio configura presenza della società, difettando questa di distinta personalità (vedi Cass. 09/05/1977, n. 1781)" Cass. sez. V, 3.7.2018, n. 29128. La decisione impugnata deve essere pertanto cassata, rivelandosi un difetto originario del contraddittorio, con rinvio al giudice di primo grado perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità. La Corte, P.Q.M. pronunziando sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C., dichiara la nullità dell'intero giudizio per difetto dell'integrità del contraddittorio e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, provve
Sentenza Cassazione n. 20172/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris