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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 36684/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 del TRIBUNALE di IMPERIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Imperia dell'8 giugno 2021 di assoluzione dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., consumato ai danni della ricorrente; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio ed alla ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato; Rilevato che l'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen., consente il ricorso in cassazione contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace solo per vizi di violazione di legge e non per i vizi motivazionali dedotti nel presente ricorso; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 14 settembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 del TRIBUNALE di IMPERIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Imperia dell'8 giugno 2021 di assoluzione dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., consumato ai danni della ricorrente; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio ed alla ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato; Rilevato che l'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen., consente il ricorso in cassazione contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace solo per vizi di violazione di legge e non per i vizi motivazionali dedotti nel presente ricorso; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 settembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 36684/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris