Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21706/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

i Padova n. 3366/2022 depositato il3/6/2022;letta la requisitoria scritta del sostituto Procuratore Generale dr.

PasqualeSerrao d’Aquino, che ha concluso per il rigetto dei primi tre motivi delricorso principale e l’accoglimento del quarto motivo di ricorso, concassazione senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alNumero registro generale 16748/2022Numero sezionale 2163/2026Numero di raccolta generale 21706/2026Data pubblicazione 25/06/2026capitolo sulle spese giudiziali e rideterminazione dell’importo delle spese digiudizio in conformità alla nota spese della Curatela;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva, per quanto qui di interesse, domanda diammissione allo stato passivo del Fallimento di Agenzia per laTrasformazione Territoriale in [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito “Fallimento” o“[OSCURATO:SOCIETA].”) del credito di € 1.700.000 a titolo di risarcimento danni exart. 2043 c.c., di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. o, in viasubordinata o concorrente, di restituzione ex art. 2041 c.c. delle sommericavate dal Fallimento dalla prosecuzione dell'esecuzione immobiliarepromossa contro l'opponente, in forza della sentenza del Tribunale diPadova n. 2892 del 2011 (confermata dalla Corte d'Appello di Venezia n.409 del 2014, poi impugnata in Cassazione), che l'aveva condannata alpagamento della somma di € 1.324.000,57 a titolo di risarcimento dannida inadempimento contrattuale, per non essersi adoperata, in esecuzionedella clausola di cui all’art. 14 del contratto stipulato tra le parti in data20/1/2006, al fine di ottenere la riduzione degli obblighi fideiussori e digaranzia di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA].) a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. (proporzionalmente alla diminuzione della partecipazionedella prima società nella seconda, in base ad accordi contrattuali del20/1/2006).

Ciò in quanto [OSCURATO:SOCIETA]. aveva subìto l'escussione dellafideiussione prestata in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., controllata daTrasporti [OSCURATO:SOCIETA]., corrispondendo alla banca Cariparo la somma di€ 1.987.108,14.

L’odierna ricorrente sosteneva che la società in bonisavesse agito nel giudizio n. 885/2007 con la consapevolezza di aver giàricevuto ristoro tramite le azioni PSA, occultando tale fatto al giudice alfine di ottenere una duplicazione del pagamento (cd. abuso dellostrumento processuale).Numero registro generale 16748/2022Numero sezionale 2163/2026Numero di raccolta generale 21706/2026Data pubblicazione 25/06/20262. [OSCURATO:PERSONA] rigettava la domanda risarcitoria per difetto di provadella sussistenza del credito e il Tribunale di Padova, sull’opposizione exart. 98 l.fall., sempre per quanto di interesse in questa sede, dichiaraval'inammissibilità delle domande di risarcimento danni e di indebitoarricchimento, ritenendo che le stesse fossero un tentativo di rimettere indiscussione il merito della sentenza n. 2892/2011, fondandosi su fatti(l'operazione PSA del 2008) anteriori alla formazione del titolo, sui quale siera formato giudicato che «copr[iva] il dedotto e il deducibile».3.

La Corte di Cassazione, investita del ricorso proposto dalla Bertin, conl'ordinanza n. 10976/2021, in accoglimento del terzo motivo, cassava ildecreto impugnato.

In particolare, secondo i giudici di legittimità, ladeduzione dell'abuso dello strumento processuale — finalizzato a ottenereun risarcimento in tesi già conseguito per altra via — integrava un fatto"diverso" e successivo rispetto all'inadempimento contrattuale, che, cometale, sfuggiva al giudicato della sentenza della Corte d'appello di Venezian. 409 del 2014.4.

Riassunta la causa, il Tribunale di Padova rigettava l’opposizione allostato passivo procedendo alla regolamentazione delle spese di tutte le fasidi giudizio.4.1 Premetteva il Tribunale che l’accertamento del giudice di rinvio eraormai limitato alla valutazione della fondatezza del solo credito risarcitoriodi cui agli artt. 2043 c.c. e 88 c.p.c., nulla essendo stato allegato sulladomanda ex art. 2041 c.c. ed essendosi formato il giudicato su tutti glialtri crediti azionati.4.2 Affermava che erano circostanze pacifiche sia l’inadempimento dellaBertin agli obblighi assunti con la clausola 14 del contratto 21/1/2006 diporre in essere ogni atto e comportamento necessario, idoneo e opportunoal fine di ottenere una riduzione proporzionale degli obblighi fideiussori edelle garanzie bancarie che la società [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta Attivas.p.a.) aveva precedentemente assunto in favore di Trasporti EcologiciNumero registro generale 16748/2022Numero sezionale 2163/2026Numero di raccolta generale 21706/2026Data pubblicazione 25/06/2026s.r.l. e delle sue controllate (tra cui [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. ), accertato dalle pronunce del Tribunale di Padova e dallaCorte d’Appello di Venezia, sia la ricezione da parte di [OSCURATO:SOCIETA].,nell’ambito di un accordo stipulato nel 2008, di un pacchetto azionario delvalore nominale di € 1.700.000 della neocostituita [OSCURATO:SOCIETA]. a frontedella rinuncia dei crediti vantati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l..4.3 Riteneva che non potesse configurarsi alcuna violazione del dovere dilealtà processuale, foriera di risarcimento danni, da parte di [OSCURATO:SOCIETA].(subentrata a [OSCURATO:SOCIETA].) nel promuovere il giudizio risarcitorio neiconfronti della Bertin sulla scorta delle seguenti ragioni: a) l'azione dirisarcimento danni era stata intrapresa nel 2007, anteriormenteall'accordo PSA del 2008, escludendo così l'intento abusivo iniziale; b)l'assegnazione azionaria si era rivelata un’operazione a perdita totale acausa del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., mancando dunque l'elementooggettivo della duplicazione del ristoro; c) la Bertin avrebbe ben potutoavere contezza della nota operazione societaria con l’ordinaria diligenzaRecycling s.r.l. e di [OSCURATO:SOCIETA]., atteso che la stessa era pienamentecoinvolta nella gestione delle società del gruppo.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione del decretoaffidato a quattro motivi, il Fallimento ha svolto difese mediantecontroricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.2909 c.c. e 384, comma 2, c.p.c., con riferimento all’art 360, comma 1, n.3 e 5, c.p.c.: si ascrive al Tribunale patavino di avere violato il giudicatoimplicito risultante dall’ordinanza del giudice rescindente che si sarebbeformato sulla fondatezza dell’azione di risarcimento danni per abuso delNumero registro generale 16748/2022Numero sezionale 2163/2026Numero di raccolta generale 21706/2026Data pubblicazione 25/06/2026processo, essendo stato demandato al giudice di rinvio solo il meroaccertamento del fatto storico del pagamento ricevuto in regresso.

IlTribunale, riesaminando la sussistenza dell'illecito, avrebbe dunqueecceduto i propri poteri.2.

Il motivo è infondato2.1 La Corte di Cassazione nell’escludere la formazione del giudicato,erroneamente riconosciuto dal Tribunale di Padova, si è limitata aqualificare la domanda, proposta dalla Bertin nel giudizio ex art. 702-bis esegg. c.p.c. e trasferita in sede fallimentare, nello schema dell’azione dirisarcimento danni per abuso del processo ex artt. 88 c.p.c. e 2043 c.c.,ma non ha proceduto all’accertamento della fondatezza della domanda,rimettendo tale compito al Giudice del rinvio.

Non vi è stata alcunastatuizione sull'an debeatur dell'abuso, che è rimasto oggetto diaccertamento nel merito da parte del giudice del rinvio.

Il Tribunale,dunque, non ha travalicato il perimetro della propria competenzariesaminando la condotta della società alla luce dei doveri di lealtà.3.

Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.1197, 2043 e 2041 c.c.; la censura si focalizza sulla qualificazione delristoro.

Sostiene la ricorrente che l'assegnazione delle azioni [OSCURATO:SOCIETA]integrasse una datio in solutum perfetta, il cui effetto estintivodell'obbligazione si era prodotto al momento del consenso e della dazionedella res, indipendentemente dal successivo esito economico (fallimentodella partecipata), il quale sarebbe ricaduto esclusivamente nell'aleadell'accipens.4.

Il motivo è infondato.4.1 Anche a voler riconoscere che l’attribuzione delle azioni [OSCURATO:SOCIETA]. aCosecon s.p.a. accompagnate dalla rinuncia di quest’ultima al credito diregresso verso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. configurassero una datio in solutum eda voler ammettere il collegamento tra tale rapporto con quello intercorsotra [OSCURATO:SOCIETA]. e la Bertini, il Tribunale ha comunque ritenuto nonNumero registro generale 16748/2022Numero sezionale 2163/2026Numero di raccolta generale 21706/2026Data pubblicazione 25/06/2026sussistente la responsabilità della società fallita in quanto l'art. 88 c.p.c.non impone un obbligo di completezza assertiva tale da costringere laparte a denunciare fatti favorevoli all'avversario, specialmente se risultantida pubblici registri.

È stato evidenziato che la Bertin, già amministratricedi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., era in grado di conoscere l'operazione PSA del2008 usando l'ordinaria diligenza.

La condotta processuale di Cosecons.p.a., pur se silente, non aveva impedito il diritto di difesa, poichél'eccezione di estinzione del danno spettava alla convenuta.

In ogni casol’art. 88 c.p.c., in quanto tale, ha valenza disciplinare o sul regime dellespese, potendosi configurare anche un risarcimento dei danni soltanto inconseguenza di una condotta di abusivo ricorso al processo, esclusa, nelcaso di specie, dal giudice di merito.5.

Il terzo motivo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 l.fall., 384, comma 2, e 394 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3e 5, c.p.c., per avere il giudice di rinvio ammesso nuove eccezioni e tesidifensive della Fallimento (quali la distinzione tra danno da esborso emaggiori oneri finanziari per € 270.833,33) mai introdotte nelle fasiprecedenti, in violazione del carattere "chiuso" del giudizio di rinvio.6.

Il motivo è infondato.6.1 È pur vero che il giudizio di rinvio è "chiuso"; ciò comporta il divieto dinuove eccezioni, ma tale preclusione non si si estende alle mere difesevolte a contestare il quantum o la natura dei danni già oggetto di causa.Ora, la distinzione tra le poste di danno era già presente nella sentenza n.2892/2011, che costituisce il presupposto della controversia; il riferimentoa tali somme da parte del Fallimento non integra, dunque, una "tesinuova", ma una specificazione di quanto già agli atti del processo.7.

Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. conriferimento all’art 360, comma 1, n 4, c.p.c., per avere il Tribunaleliquidato le spese del giudizio di rinvio riconoscendo un importo maggioreNumero registro generale 16748/2022Numero sezionale 2163/2026Numero di raccolta generale 21706/2026Data pubblicazione 25/06/2026(€ 19.000) rispetto a quanto richiesto dalla stessa Curatela nella proprianota spese €

17.239.8. Il motivo è fondato.8.1 Secondo l’orientamento di questa Corte la nota spese ex art. 75 disp.liquidazione dei compensi alla parte vittoriosa; dunque, quando la partepresenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall'art. 75 disp.(Cass. 30087/2021, Cass. 6345/2020, Cass. 11522/2013).9.

In conclusione, in accoglimento del quarto motivo di ricorso,l’impugnato decreto deve cassato in relazione alla sola doglianza accolta.La causa può essere decisa senza rinvio rideterminando l’importo dellespese di giudizio di rinvio poste a carico di [OSCURATO:PERSONA] in € 17.329 (dicui € 31.03 per esborsi, oltre rimborso forfettario Iva e Cap), inconformità con quanto richiesto dal Fallimento nella nota spese.10.

Avuto riguardo all’esito complessivo del presente giudizio, che ha vistola quasi totale soccombenza del ricorrente, le spese vanno compensateper un terzo; i residui due terzi, che si liquidano come da dispositivo,debbono essere posti a carico di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo, rigetta tutti gli altri motivi, cassal’impugnato decreto in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito,ridetermina come da motivazione le spese di lite relative al giudizio dirinvio.Compensa per un terzo le spese del presente giudizio, ponendo i residuidue terzi, che liquida in € 12.000, oltre a € 133 per spese, Iva, Cap erimborso forfettario pari al 15%, a carico della ricorrente.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 maggio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Padova n. 3366/2022 depositato il3/6/2022;letta la requisitoria scritta del sostituto Procuratore Generale dr. PasqualeSerrao d’Aquino, che ha concluso per il rigetto dei primi tre motivi delricorso principale e l’accoglimento del quarto motivo di ricorso, concassazione senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alNumero registro generale 16748/2022Numero sezionale 2163/2026Numero di raccolta generale 21706/2026Data pubblicazione 25/06/2026capitolo sulle spese giudiziali e rideterminazione dell’importo delle spese digiudizio in conformità alla nota spese della Curatela;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva, per quanto qui di interesse, domanda diammissione allo stato passivo del Fallimento di Agenzia per laTrasformazione Territoriale in [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito “Fallimento” o“[OSCURATO:SOCIETA].”) del credito di € 1.700.000 a titolo di risarcimento danni exart. 2043 c.c., di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. o, in viasubordinata o concorrente, di restituzione ex art. 2041 c.c. delle sommericavate dal Fallimento dalla prosecuzione dell'esecuzione immobiliarepromossa contro l'opponente, in forza della sentenza del Tribunale diPadova n. 2892 del 2011 (confermata dalla Corte d'Appello di Venezia n.409 del 2014, poi impugnata in Cassazione), che l'aveva condannata alpagamento della somma di € 1.324.000,57 a titolo di risarcimento dannida inadempimento contrattuale, per non essersi adoperata, in esecuzionedella clausola di cui all’art. 14 del contratto stipulato tra le parti in data20/1/2006, al fine di ottenere la riduzione degli obblighi fideiussori e digaranzia di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA].) a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. (proporzionalmente alla diminuzione della partecipazionedella prima società nella seconda, in base ad accordi contrattuali del20/1/2006). Ciò in quanto [OSCURATO:SOCIETA]. aveva subìto l'escussione dellafideiussione prestata in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., controllata daTrasporti [OSCURATO:SOCIETA]., corrispondendo alla banca Cariparo la somma di€ 1.987.108,14. L’odierna ricorrente sosteneva che la società in bonisavesse agito nel giudizio n. 885/2007 con la consapevolezza di aver giàricevuto ristoro tramite le azioni PSA, occultando tale fatto al giudice alfine di ottenere una duplicazione del pagamento (cd. abuso dellostrumento processuale).Numero registro generale 16748/2022Numero sezionale 2163/2026Numero di raccolta generale 21706/2026Data pubblicazione 25/06/20262. [OSCURATO:PERSONA] rigettava la domanda risarcitoria per difetto di provadella sussistenza del credito e il Tribunale di Padova, sull’opposizione exart. 98 l.fall., sempre per quanto di interesse in questa sede, dichiaraval'inammissibilità delle domande di risarcimento danni e di indebitoarricchimento, ritenendo che le stesse fossero un tentativo di rimettere indiscussione il merito della sentenza n. 2892/2011, fondandosi su fatti(l'operazione PSA del 2008) anteriori alla formazione del titolo, sui quale siera formato giudicato che «copr[iva] il dedotto e il deducibile».3. La Corte di Cassazione, investita del ricorso proposto dalla Bertin, conl'ordinanza n. 10976/2021, in accoglimento del terzo motivo, cassava ildecreto impugnato. In particolare, secondo i giudici di legittimità, ladeduzione dell'abuso dello strumento processuale — finalizzato a ottenereun risarcimento in tesi già conseguito per altra via — integrava un fatto"diverso" e successivo rispetto all'inadempimento contrattuale, che, cometale, sfuggiva al giudicato della sentenza della Corte d'appello di Venezian. 409 del 2014.4. Riassunta la causa, il Tribunale di Padova rigettava l’opposizione allostato passivo procedendo alla regolamentazione delle spese di tutte le fasidi giudizio.4.1 Premetteva il Tribunale che l’accertamento del giudice di rinvio eraormai limitato alla valutazione della fondatezza del solo credito risarcitoriodi cui agli artt. 2043 c.c. e 88 c.p.c., nulla essendo stato allegato sulladomanda ex art. 2041 c.c. ed essendosi formato il giudicato su tutti glialtri crediti azionati.4.2 Affermava che erano circostanze pacifiche sia l’inadempimento dellaBertin agli obblighi assunti con la clausola 14 del contratto 21/1/2006 diporre in essere ogni atto e comportamento necessario, idoneo e opportunoal fine di ottenere una riduzione proporzionale degli obblighi fideiussori edelle garanzie bancarie che la società [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta Attivas.p.a.) aveva precedentemente assunto in favore di Trasporti EcologiciNumero registro generale 16748/2022Numero sezionale 2163/2026Numero di raccolta generale 21706/2026Data pubblicazione 25/06/2026s.r.l. e delle sue controllate (tra cui [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. ), accertato dalle pronunce del Tribunale di Padova e dallaCorte d’Appello di Venezia, sia la ricezione da parte di [OSCURATO:SOCIETA].,nell’ambito di un accordo stipulato nel 2008, di un pacchetto azionario delvalore nominale di € 1.700.000 della neocostituita [OSCURATO:SOCIETA]. a frontedella rinuncia dei crediti vantati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l..4.3 Riteneva che non potesse configurarsi alcuna violazione del dovere dilealtà processuale, foriera di risarcimento danni, da parte di [OSCURATO:SOCIETA].(subentrata a [OSCURATO:SOCIETA].) nel promuovere il giudizio risarcitorio neiconfronti della Bertin sulla scorta delle seguenti ragioni: a) l'azione dirisarcimento danni era stata intrapresa nel 2007, anteriormenteall'accordo PSA del 2008, escludendo così l'intento abusivo iniziale; b)l'assegnazione azionaria si era rivelata un’operazione a perdita totale acausa del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., mancando dunque l'elementooggettivo della duplicazione del ristoro; c) la Bertin avrebbe ben potutoavere contezza della nota operazione societaria con l’ordinaria diligenzaRecycling s.r.l. e di [OSCURATO:SOCIETA]., atteso che la stessa era pienamentecoinvolta nella gestione delle società del gruppo.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione del decretoaffidato a quattro motivi, il Fallimento ha svolto difese mediantecontroricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.. Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.2909 c.c. e 384, comma 2, c.p.c., con riferimento all’art 360, comma 1, n.3 e 5, c.p.c.: si ascrive al Tribunale patavino di avere violato il giudicatoimplicito risultante dall’ordinanza del giudice rescindente che si sarebbeformato sulla fondatezza dell’azione di risarcimento danni per abuso delNumero registro generale 16748/2022Numero sezionale 2163/2026Numero di raccolta generale 21706/2026Data pubblicazione 25/06/2026processo, essendo stato demandato al giudice di rinvio solo il meroaccertamento del fatto storico del pagamento ricevuto in regresso. IlTribunale, riesaminando la sussistenza dell'illecito, avrebbe dunqueecceduto i propri poteri.2. Il motivo è infondato2.1 La Corte di Cassazione nell’escludere la formazione del giudicato,erroneamente riconosciuto dal Tribunale di Padova, si è limitata aqualificare la domanda, proposta dalla Bertin nel giudizio ex art. 702-bis esegg. c.p.c. e trasferita in sede fallimentare, nello schema dell’azione dirisarcimento danni per abuso del processo ex artt. 88 c.p.c. e 2043 c.c.,ma non ha proceduto all’accertamento della fondatezza della domanda,rimettendo tale compito al Giudice del rinvio. Non vi è stata alcunastatuizione sull'an debeatur dell'abuso, che è rimasto oggetto diaccertamento nel merito da parte del giudice del rinvio. Il Tribunale,dunque, non ha travalicato il perimetro della propria competenzariesaminando la condotta della società alla luce dei doveri di lealtà.3. Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.1197, 2043 e 2041 c.c.; la censura si focalizza sulla qualificazione delristoro. Sostiene la ricorrente che l'assegnazione delle azioni [OSCURATO:SOCIETA]integrasse una datio in solutum perfetta, il cui effetto estintivodell'obbligazione si era prodotto al momento del consenso e della dazionedella res, indipendentemente dal successivo esito economico (fallimentodella partecipata), il quale sarebbe ricaduto esclusivamente nell'aleadell'accipens.4. Il motivo è infondato.4.1 Anche a voler riconoscere che l’attribuzione delle azioni [OSCURATO:SOCIETA]. aCosecon s.p.a. accompagnate dalla rinuncia di quest’ultima al credito diregresso verso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. configurassero una datio in solutum eda voler ammettere il collegamento tra tale rapporto con quello intercorsotra [OSCURATO:SOCIETA]. e la Bertini, il Tribunale ha comunque ritenuto nonNumero registro generale 16748/2022Numero sezionale 2163/2026Numero di raccolta generale 21706/2026Data pubblicazione 25/06/2026sussistente la responsabilità della società fallita in quanto l'art. 88 c.p.c.non impone un obbligo di completezza assertiva tale da costringere laparte a denunciare fatti favorevoli all'avversario, specialmente se risultantida pubblici registri. È stato evidenziato che la Bertin, già amministratricedi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., era in grado di conoscere l'operazione PSA del2008 usando l'ordinaria diligenza. La condotta processuale di Cosecons.p.a., pur se silente, non aveva impedito il diritto di difesa, poichél'eccezione di estinzione del danno spettava alla convenuta. In ogni casol’art. 88 c.p.c., in quanto tale, ha valenza disciplinare o sul regime dellespese, potendosi configurare anche un risarcimento dei danni soltanto inconseguenza di una condotta di abusivo ricorso al processo, esclusa, nelcaso di specie, dal giudice di merito.5. Il terzo motivo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 l.fall., 384, comma 2, e 394 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3e 5, c.p.c., per avere il giudice di rinvio ammesso nuove eccezioni e tesidifensive della Fallimento (quali la distinzione tra danno da esborso emaggiori oneri finanziari per € 270.833,33) mai introdotte nelle fasiprecedenti, in violazione del carattere "chiuso" del giudizio di rinvio.6. Il motivo è infondato.6.1 È pur vero che il giudizio di rinvio è "chiuso"; ciò comporta il divieto dinuove eccezioni, ma tale preclusione non si si estende alle mere difesevolte a contestare il quantum o la natura dei danni già oggetto di causa.Ora, la distinzione tra le poste di danno era già presente nella sentenza n.2892/2011, che costituisce il presupposto della controversia; il riferimentoa tali somme da parte del Fallimento non integra, dunque, una "tesinuova", ma una specificazione di quanto già agli atti del processo.7. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. conriferimento all’art 360, comma 1, n 4, c.p.c., per avere il Tribunaleliquidato le spese del giudizio di rinvio riconoscendo un importo maggioreNumero registro generale 16748/2022Numero sezionale 2163/2026Numero di raccolta generale 21706/2026Data pubblicazione 25/06/2026(€ 19.000) rispetto a quanto richiesto dalla stessa Curatela nella proprianota spese € 17.239.8. Il motivo è fondato.8.1 Secondo l’orientamento di questa Corte la nota spese ex art. 75 disp.liquidazione dei compensi alla parte vittoriosa; dunque, quando la partepresenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall'art. 75 disp.(Cass. 30087/2021, Cass. 6345/2020, Cass. 11522/2013).9. In conclusione, in accoglimento del quarto motivo di ricorso,l’impugnato decreto deve cassato in relazione alla sola doglianza accolta.La causa può essere decisa senza rinvio rideterminando l’importo dellespese di giudizio di rinvio poste a carico di [OSCURATO:PERSONA] in € 17.329 (dicui € 31.03 per esborsi, oltre rimborso forfettario Iva e Cap), inconformità con quanto richiesto dal Fallimento nella nota spese.10. Avuto riguardo all’esito complessivo del presente giudizio, che ha vistola quasi totale soccombenza del ricorrente, le spese vanno compensateper un terzo; i residui due terzi, che si liquidano come da dispositivo,debbono essere posti a carico di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo, rigetta tutti gli altri motivi, cassal’impugnato decreto in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito,ridetermina come da motivazione le spese di lite relative al giudizio dirinvio.Compensa per un terzo le spese del presente giudizio, ponendo i residuidue terzi, che liquida in € 12.000, oltre a € 133 per spese, Iva, Cap erimborso forfettario pari al 15%, a carico della ricorrente.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 maggio 2026.Il Presidente