CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 ottobre 2022
Cassazione n. 41578/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sui ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11 aprile 2022 del Tribunale di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano per carenza di interesse ad impugnare. Con l'unico motivo di ricorso, infatti, il ricorrente deduce la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, quinto eorrima, D.P.R. 309/1990. Dalla lettura del provvedimento impugnato, tuttavia, risulta che il giudice di merito, su concorde richiesta delle parti, abbia riconosciuto la fattispecie di lieve entità ed applicato conseguentemente un trattamento sanzionatorio adeguato e proporzionato a tale ipotesi di reato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2022 Il consig