CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21022/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 06/04/2021 della corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La corte di appello di Roma con sentenza del 6 aprile 2021 riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Roma del 29 gennaio 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato ex art. 2 del D.L. 463/83, convertito in L. 11 novembre 1983 n. 638, dichiarando non doversi procedere nei confronti del medesimo in ordine al reato ascrittogli limitatamente alla mensilità di aprile e maggio 2013, perché estinto per prescrizione. 2. Avverso la sentenza suindicata propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sollevando cinque motivi di impugnazione. 3. Deduce, con il primo, il vizio ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. Rappresenta che per il 3 febbraio 2021 era stata fissata udienza pubblica, dandosi poi rinvio al 6 aprile 2021, senza specificare che si sarebbe trattato di udienza cartolare. Sarebbe stato impedito, quindi, al difensore, di chiedere la trattazione orale entro 15 giorni liberi, prima dell'udienza. Oppure sarebbe stato impedito all'imputato di comparire negli stessi modi e termini. 4. Con il secondo motivo, deduce l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge riguardo all'art. 21 comma 2 cod. proc. pen. in punto di competenza del tribunale di Civitavecchia, in luogo del tribunale di Roma. Essendo l'imputato residente nel comune di Fiumicino, avendo la società Sogno del Mare, di cui il predetto e' rappresentante legale, la sede legale ed operativa in Fiumicino, e atteso che l'agenzia dell'istituto bancario, tramite il quale venivano eseguiti i versamenti delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali, si trova nel medesimo comune. Si aggiunge che è il luogo ove deve essere eseguita la prestazione del versamento omesso a radicare la competenza per territorio, e gli illeciti contestati si sarebbero perfezionati nel comune di Fiumicino. 5. Con il terzo motivo rappresenta il vizio di carenza di motivazione e quello di violazione di legge, con riguardo all'art. 429 comma 1 lett. a) e c) cod. proc. pen. in relazione alla indeterminatezza del capo di imputazione. La corte avrebbe trascurato le doglianze proposte in tema di capo di imputazione. In particolare, il capo di imputazione attribuiva al ricorrente i fatti quale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] del Mare, e non della [OSCURATO:SOCIETA], secondo quella che è stata la condanna finale. Da qui la discrasia tra sentenza e capo di imputazione. Con omessa motivazione sul punto. Consegue anche una motivazione di condanna illogica e assunta in violazione di legge, per assenza di capo di imputazione chiaro e preciso. 6. Con il quarto motivo deduce i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., avendo la corte omesso di rappresentare il percorso logico giuridico a sostegno della conferma della condanna, con riguardo alla conferma della imputabilità soggettiva del ricorrente, quale rappresentante legale di una società e non di una ditta. Sarebbe inoltre emersa l'insufficienza della prova, così da non superarsi il ragionevole dubbio nei confronti dell'imputato, con violazione quindi dell'art. 192 cod. proc. pen. La corte di appello avrebbe sostenuto la sussistenza delle retribuzioni dei dipendenti della società in contestazione senza rispondere alle doglianze difensive sul punto, relative sia alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] che ai modelli DM10 presentati. Quindi, non si sarebbe appurata la corrispondenza tra i documenti inviati dall'imputato all'INPS in via telematica, e i conteggi effettuati in automatico dal predetto ente, ritenendosi gli stessi affidabili. E nessun cenno si sarebbe formulato riguardo ai modelli DM10. In altri termini, in assenza di riscontro i predetti accertamenti sarebbero stati recepiti senza apprezzamento critico. E infine non si sarebbe dimostrata la effettiva corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti. 7. Con il quinto motivo rappresenta la violazione dell'art. 131. bis cod. pen. essendo il reato di poco superiore alla soglia di punibilità. E sarebbe carente la motivazione sul punto pur avendo i giudici ricondotto la fattispecie al di sotto della soglia di punibilità. [OSCURATO:PERSONA] /, Il primo motivo è inammissibile. Invero, con l'art. 23 del DL 149/2020, vigente all'epoca della procedura in discussione e rubricato " disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19", è stato previsto che "1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,fuori dai casi di rinnovazione . dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volonta' di comparire. 2. Entro i! decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con prcvvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, Gomma 4, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137. 3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalita' di cui all'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il dispositivo della decisione e' comunicato alle parti. 4. La richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed e' trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalita' l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza..." Alla luce della espressa previsione legislativa come sopra riportata, deve escludersi ogni rilevanza di una espressa indicazione, negli atti processuali, della futura celebrazione, in via cartolare, della udienza di appello del 6 aprile 2021, atteso che tale rito è stato conseguenza di un'espressa previsione normativa, la quale, come tale, non poteva essere ignorata dal ricorrente, che peraltro nulla eccepisce sull'ulteriore svolgimento della procedura, la quale, dagli atti, si connota per l'intervento finale, con conclusioni scritte, del Procuratore Generale, cui non hanno fatto riscontro iniziative del difensore, volte alla trattazione orale né alla presentazione di conclusioni scritte da parte del medesimo. A ben vedere inoltre, emerge dagli atti disponibili, come tali esaminabili da questa Corte trattandosi di questione processuale, che il decreto di citazione per l'udienza precedentemente fissata del 3 febbraio 2021 (n con successivo rinvio al 6 aprile) recava, quale ,allegato A, la precisazione per cui l'imputato mediante il difensore avrebbe potuto comunicare entro 15 gg. precedenti l'udienza stessa, l'eventuale intenzione di presenziare alla stessa. Chiaro richiamo alla disciplina, sopra riportata per stralcio, dell'udienza cartolare. 2. Anche il secondo motivo, riguardante la ritenuta, dalla difesa, incompetenza territoriale, è inammissibile, essendo, la decisione impugnata conforme al principio giurisprudenziale per cui, il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, comma primo bis, D.L. n. 463 del 1983, conv. con modd. in L. n. 638 del 1983), si consuma nel luogo in cui devono essere versati i contributi previdenziali ed assicurativi; luogo che, in applicazione dell'art. 1182, comma secondo, cod. civ., secondo il quale le obbligazioni aventi per oggetto una somma di denaro devono essere adempiute al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, non si identifica nella sede dell'impresa, come sostenuto dal ricorrente, bensì nella sede dell'istituto previdenziale ove la stessa ha aperto la propria posizione assicurativa (Sez. 3, n. 41530 del 09/07/2015 Rv. 265037 - 01). 3. Quanto al terzo motivo, riguardante la questione della mancata correlazione tra il capo di imputazione e la sentenza, oltre che un generico accenno ad un capo di imputazione non chiaro né preciso, in via preliminare va osservato come si tratti di doglianze che appaiono nuove, siccome non citate nel riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, senza che il ricorrente ne abbia contestato il contenuto. Pur essendo invece compito dell'interessato impugnante rilevare l'eventuale imprecisione, atteso che sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo dei motivi di impugnazione, contenuto nella sentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame; in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo ed inammissibile (cfr. in tal senso, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Rv. 270627 - 01 Ciccarelli). Va aggiunto, in ogni caso, che a fronte di un capo di imputazione articolato, che, al di là del riferimento al termine "ditta" piuttosto che "società", richiama la denominazione dell'ente di cui il ricorrente era effettivamente rappresentante legale all'epoca dei fatti in contestazione, con espresso riferimento, peraltro, al luogo di ubicazione della relativa sede, non emerge alcuna violazione nei termini dedotti, atteso che in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue altresì che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso :l"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010 Rv. 248051 - 01 Carelli). Nel solco di tale linea interpretativa si è precisato, innanzitutto, che l'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza è violato non da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato, per cui la nozione strutturale di "fatto" va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Sez. 1, n. 35574 del 18/06/2013 Rv. 257015 - 01 Crescioli); sul piano poi, del concreto fatto di real:o, si è osservato che la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015 (dep. 03/02/2016) Rv. 265946 - 01 Addio; Sez. 5, n. 33878 del 03/05/2017 Rv. 271607 - 01 Vadacca), cosicchè non sussiste violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza quando non muta il fatto storico sussunto nell'ambito della contestazione (cfr. sez. 3, n. 5463 del 05/12/2013 (dep. 04/02/2014) Rv. 258975 - 01 Diou). In ultima analisi quindi, anche a voler prescindere dalla emersa novità dell'eccezione, si configura una questione giuridica manifestamente infondata, che seppur non considerata dai giudici, non integra alcun vizio. Infatti, come noto, le argomentazioni giuridiche delle parti o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al motivo di censura costituito dalla violazione di legge, o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01 Emmanuele). 4. Il quarto motivo, riguardante i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'omessa rappresentazione del percorso logico - giuridico a sostegno della conferma della condanna, l'insufficienza della prova, con violazione quindi del principio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio" e dell'art.192 cod. proc. pen., la mancata risposta a doglianze difensive, è del tutto generico, connotato dalla formulazione di rinvii a doglianze di appello senza alcuna specificazione delle medesime - mentre, come noto, in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice 6 dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3 - , n. 8065 del 21/09/2018 (dep. 25/02/2019) Rv. 275853 - 02)- e dalla assertiva affermazione di valutazioni inadeguate, formulata senza allegazioni a supporto, e senza indicazione degli specifici passaggi motivazionali ritenuti deficitari e dei concreti dati di contrasto rispetto ad essi. Risolvendosi in una generica affermazione, per ciò solo inammissibile, di erronea considerazione della validità dei prospetti riepilogativi dell'Inps, priva di ogni illustrazione delle concrete ragioni suffraganti tale assunto. E' sufficiente ricordare, al riguardo, che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Ftv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Inoltre, il requisito della specificil:à dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le altre, Sez. 3 - , Sentenza n. 12727 del 21/02/2019 Rv. 275841 - 01; Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249- 01) 5. Manifestamente infondato è l'ultimo motivo, sia perché, generico nonché eccentrico rispetto al tema proposto, quanto alla affermazione della riconduzione del reato al di sotto della soglia di punibilità - che inciderebbe sulla sussistenza del reato medesimo e non sul tema, qui proposto, della lieve offensività della condotta - sia per il mancato confronto con la ragione di esclusione della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen. invocata, costituita dalla circostanza ostativa dell'avere commesso reati della stessa indole, ai sensi dell'art. 131 bis comma 3 cod. pen.6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile i