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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 01543/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8854/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.946/2020 depositata il 23/09/2020. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazione d el controricorrente [OSCURATO:PERSONA] che h a provveduto alla sottoscrizione dell’atto di accettazione oltre ad avere documentato il rilascio di procura ad hoc al proprio legale sottoscritta solo da lui; Rilevato che l’accettazione della rinuncia non risulta sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] e che la procura conferita al legale di entrambi i controricorrentiper la resistenza al ricorso non reca quest o potere, essendo strettamente finalizzata alla difesa in sede di legittimità; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c. ma occorre statuire sulle spese processuali in relazione al rapporto processuale con la parteresistente ([OSCURATO:PERSONA]) che non ha accettato; ritenuto, altresì che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.,come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16 ; ritenuto, infine, che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia in relazione alla parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ma che alla luce dell’esame del ricorso e controricorso, ai limitati fini della valutazione della soccombenza virtuale; i motivi di ricorso non superano la soglia dell’ammissibilità e deve, conseguentemente applicarsi il principio della soccombenza; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Pone a carico della parte rinunciante le spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] da liquidarsi in E 3000 per compensi; E 200 per esborsi oltre accessori di legge.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8854/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.946/2020 depositata il 23/09/2020. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazione d el controricorrente [OSCURATO:PERSONA] che h a provveduto alla sottoscrizione dell’atto di accettazione oltre ad avere documentato il rilascio di procura ad hoc al proprio legale sottoscritta solo da lui; Rilevato che l’accettazione della rinuncia non risulta sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] e che la procura conferita al legale di entrambi i controricorrentiper la resistenza al ricorso non reca quest o potere, essendo strettamente finalizzata alla difesa in sede di legittimità; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c. ma occorre statuire sulle spese processuali in relazione al rapporto processuale con la parteresistente ([OSCURATO:PERSONA]) che non ha accettato; ritenuto, altresì che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.,come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16 ; ritenuto, infine, che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia in relazione alla parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ma che alla luce dell’esame del ricorso e controricorso, ai limitati fini della valutazione della soccombenza virtuale; i motivi di ricorso non superano la soglia dell’ammissibilità e deve, conseguentemente applicarsi il principio della soccombenza; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Pone a carico della parte rinunciante le spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] da liquidarsi in E 3000 per compensi; E 200 per esborsi oltre accessori di legge.
Decreto Cassazione n. 01543/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris