Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2025

Cassazione n. 08814/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 18 aprile 2024, che, decidendo in funzione di giudice di appello delle sentenze emesse dal giudice di pace, ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 612 cod. pen. (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 29 gennaio 2018); - che l'atto di impugnativa consta di tre motivi; - che, con memoria corredata da nota-spese, trasmessa in Cancelleria tramite PEC in data 20 gennaio 2025, il difensore e procuratore speciale della parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e pronunciarsi la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile per il presente giudizio di legittimità; [OSCURATO:PERSONA] - che tutti i motivi di ricorso, che denunciano l'erronea valutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente tramite generiche deduzioni dirette a rimettere in discussione l'apprezzamento al riguardo compiuto dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, eccepiscono sostanzialmente ed unicamente il vizio di motivazione, che, però, non è consentito in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in Euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in Euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Così deciso il 12 febbraio 2025 Il consigliere estensore t1-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 18 aprile 2024, che, decidendo in funzione di giudice di appello delle sentenze emesse dal giudice di pace, ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 612 cod. pen. (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 29 gennaio 2018); - che l'atto di impugnativa consta di tre motivi; - che, con memoria corredata da nota-spese, trasmessa in Cancelleria tramite PEC in data 20 gennaio 2025, il difensore e procuratore speciale della parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e pronunciarsi la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile per il presente giudizio di legittimità; [OSCURATO:PERSONA] - che tutti i motivi di ricorso, che denunciano l'erronea valutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente tramite generiche deduzioni dirette a rimettere in discussione l'apprezzamento al riguardo compiuto dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, eccepiscono sostanzialmente ed unicamente il vizio di motivazione, che, però, non è consentito in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in Euro 1.500,00 oltre accessori di legge. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in Euro 1.500,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il consigliere estensore t1-
Sentenza Cassazione n. 08814/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris