CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 dicembre 2015
Cassazione n. 13223/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15905/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] B G SRL, ora ZERBINI B G [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] S. AMBROGIO 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA - SEZ.DIST. BRESCIAn. 5570/2015 depositata i l 21/12/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: ZERBINI B G S.R.L. era attinta da atto di recupero del credito iva nell'ambito dell'iva di gruppo in relazione all’anno 2006. La contribuente, nella qualità di controllante, in occasione della liquidazione dell'iva di gruppo relativa al suddetto anno di imposta, aveva compensato l'eccedenza di credito maturata di euro 3.261.662 con il debito della controllata ZEBINMARK S.R.L., omettendo di presentare al concessionario della riscossione il prospetto iva PR 26 con la garanzia per l'eccedenza di credito compensata, alla stregua di quanto previsto dall'art. 6, comma 3, d.m. 19 dicembre 1979. La ctp di Brescia, con sentenza n. 110 depositata in data 30 gennaio 2014, accoglieva il ricorso. Appellava l'Ufficio e la ctr, con la sentenza in epigrafe, accoglieva parzialmente il gravame “limitatamente alla comminazione della sanzione”. Proponeva ricorso per cassazione la contribuente con tre motivi, cui resisteva l'Agenzia delle entrate con controricorso. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 57 dpr 633 del 1972, 43 dpr 600 del 1973 e 27 d.l. 185 del 2008, in quanto l'Ufficio ha notificato l'atto impugnato quando era ormai decorso il termine per l'accertamento. Con gli altri tre motivi si lamenta, distintamente per ciascuno, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471 del 1997 (nonché, con il quarto, la violazione dell'art. 10, comma 3, st. contr.), in quanto la contestazione mossa alla contribuente non è punibile con la sanzione per omesso versamento (secondo motivo) e, e quand'anche si dovesse ritenere applicabile detta sanzione, la sua irrogazione si porrebbe in contrasto con i principi di proporzionalità (terzo motivo) e necessaria offensività (quarto motivo). A fronte di quanto precede, deve rilevarsi che, con atto in data 8 febbraio 2023, il [OSCURATO:PERSONA] B G S.R.L. ha rinunciato al ricorso, con richiesta di estinzione del giudizio e compensazione delle spese, rappresentando (giusta corredo di documentazione) che: - in data 19 aprile 2017, la società aveva aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. n. 193 del 2006; - la domanda era stata accolta da Equitalia S.p.A. con provvedimento n. AT-02290201700136339101; -la società aveva ottemperato ai propri obblighi di pagamento. L’atto di rinuncia, sottoscritto sia dal curatore del Fallimento che dal difensore, è stato ritualmente notificato. La rinuncia – alla stregua di costante insegnamento di questa Suprema Corte –produce l'estinzione del processo anche in as sen - za di accettazione, atteso che tale atto non ha carattere “accettizio” per essere produttivo di effetti processuali, e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, co- munque, la possibilità di condanna del rinunciante alle spese [cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 10140del 28/05/2020 (Rv. 657723 - 01)]. 2. Resta da decidere in ordine, giust’appunto, alle spese. 2.1. Invero, a fronte della richiesta di compensazione delle spe- se formulate dal ricorrente nell’atto di rinuncia, l’Agenzia delle en- trate, che ha nel controricorso instato per la liquidazione delle stesse, non consta aver aderito alla rinuncia, con gli effetti che ne sarebbero conseguiti a termini dell’ultimo comma dell’art. 390 cod. proc. civ. Nondimeno, nell’esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice dal secondo comma del medesimo articolo [cfr. Sez. 1, n. 9474 del 22/05/2020 (Rv. 657640 - 01)], può essere positivamente valutata in favore del Fallimento il fatto che la rinuncia conseguente a procedura di definizione agevolata. P.Q.M. Dichiara estint