CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 gennaio 2026
Cassazione n. 07969/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le memorie trasmesse nell'interesse del ricorrente con le quali, replicando alle conclusioni della Procura, è stata ribadita la fondatezza del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna del ricorrente resa dal Tribunale di Roma alla pena ritenuta di giustizia per il reato di evasione ex art. 385, comma 3, cod. pen allo stesso ascritto. 2. Con un unico motivo si contesta la valutazione resa nel negare l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., fondata erroneamente, per un verso, sulla ritenuta abitualità ostativa, non riscontrabile nel caso, tant'è che non risulterebbe contestata la recidiva; per altro verso, motivando inadeguatamente sul disvalore oggettivo della condotta, che, di contro, alla luce della monnentaneità dell'allontanamento e considerando che l'imputato t ebbe a mantenersi ad una distanza modestissima dal luogo di restrizione domiciliare, meritava un diverso giudizio quanto alla rivendicata tenuità dell'offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento. 2. Le due sentenze di merito restituiscono una situazione in fatto, non contestata dall'impugnazione: il ricorrente è stato rivenuto nel parcheggio sottostante la sua abitazione, mentre, a suo dire, cercava il figlio di sette anni, circostanza che i giudici del merito non escludono, ritenendola, tuttavia, irrilevante sul versante della riscontrata sussistenza degli estremi costitutivi dell'evasione ex art. 385, comma 3, cod. pen. allo stesso contestata. 3. Sollecitata dal gravame di merito, la Corte territoriale ha escluso, nel caso, l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'alt 131 bis cod. proc. pen. facendo leva, per un verso sulla ritenuta sussistenza della abitualità ostativa di cui al comma 4 dell'articolo citato; per altro verso, sul disvalore della condotta, nei suoi risvolti riguardanti il grado della colpevolezza dell'imputato, riscontrato nel caso. 4. Entrambi i profili del detto sviluppo argomentativo non sostengono la decisione assunta. 4.1. Quanto al primo, emerge immediata l'apoditticità del motivare, avendo i giudici del merito il compito di indicare, tra i precedenti del ricorrente evocati a tal fine, quali potessero essere considerati relativi a reati della stessa indole rispetto a quello in contestazione, per poi precisarne il numero in termini coerenti alle indicazioni di principio dettate da questa Corte (non potendo essere meno di due, secondo quanto indicato dalla sentenza Tushaj delle Sezioni Unite, n. n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591). 4.2. Anche il secondo versante della giustificazione argomentativa spesa dalla Corte del merito nel disattendere l'applicabilità alla specie della citata causa di non punibilità dà conto di un evidente vizio di motivazione. Ad avviso della Corte del merito il fatto a giudizio non potrebbe ritenersi di "particolare tenuità", per la sostanziale indifferenza mostrata dall'imputato con riguardo al rispetto dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Tale precisazione, che evoca implicitamente una asserita graduazione della colpevolezza di intensità tale da non essere compatibile con la citata causa di non punibilità, ha connotati di mera apparenza argomentativa: non si sostanzia in altro che in una tautologica rappresentazione del portato soggettivo tipicamente proprio della condotta stigmatizzata dalla disposizione violata, aspetto, questo, all'evidenza già cristallizzato dalla ritenuta responsabilità e che, dunque, rimane neutro rispetto all'indagine sulla tenuità del fatto da rendere nella specie. 5. Da qui l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in modo da consentire alla Corte del merito, alla luce delle superiori indicazioni di principio, di ovviare ai difetti di motivazione riscontrati P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così è deciso, 26/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] D MASSIMO R