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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 20962/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Marocco il 28/03/1993Kamal [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05ZV82G) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 28/01/2026 del GIUDICE dell’UDIENZA PRELIMINARE diVareseUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. il G.U.P. del Tribunale di Varese, all’udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA],ha applicato, su richiesta delle parti, riconosciute a tutti gli imputati le circostanzecontinuazione tra i reati ed operata la riduzione per il rito, a [OSCURATO:PERSONA] la penadi anni 4 di reclusione ed euro 13.334 di multa, a [OSCURATO:PERSONA] la pena dianni 5 di reclusione ed euro 18.000 di multa e a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 4 emesi 8 di reclusione ed euro 18.000 di multa, con condanna di tutti al pagamentodelle spese processuali e di custodia cautelare in carcere, con confisca edistruzione di quanto in sequestro tranne il danaro di cui è stata disposta la solaconfisca, in relazione al reato.

Ciò in relazione a svariate ipotesi di reato (cessioniper lo più di cocaina, ma anche di hashish e marijuana) riconducibili tanto all’art.73, comma 1, che agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 commesse tra gennaioe febbraio 2025 in Malnate.2.

Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, amezzo di rispettivi difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati neilimiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173,comma 1, disp. att., cod. proc. pen:• [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessio)I ricorrenti, con un primo motivo, si dolgono dell’erronea qualificazione deifatti, che ritengono che, per i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione,avrebbero dovuto essere riferiti alla meno grave ipotesi di cui all’art. 73, comma5, d.P.R. 309/90.Con il secondo motivo lamentano l’illegalità della misura di sicurezza dellaconfisca del danaro ai sensi dell’art. 240 cod. pen. in difetto della necessariapertinenzialità tra il possesso del danaro e l’ipotesi di reato contestata (il richiamoè ai dicta di Sez. 6, n. 55852/2017 e Sez. 4 n. 40912/2016).• [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessio)In relazione a tale ricorrente il difensore, che è il medesimo degli altri duecoimputati, con un separato atto, con un unico motivo propone la sola doglianzarelativa all’erronea qualificazione dei fatti, che si ritiene che, per i mezzi, lemodalità e le circostanze dell’azione, avrebbero dovuto essere riferiti alla menograve ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.I ricorrenti chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.3.

Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod.proc. pen. riportate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il motivo di ricorso afferente alla mancata qualificazione giuridica dei fattiai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, proposto nell’interesse di tutti e trei ricorrenti, è inammissibile.Ed invero, dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore dell’art. 1, comma 62,della legge 23.6.2017 n. 103, successivi alla quale sono sia la richiesta dipatteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della l. 23/06/2017n. 103) il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazionecontro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.“solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto dicorrelazione tra la richiesta e la sentenza , all’erronea qualificazione giuridica delfatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza” (art. 448, comma 2-bis,cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).Orbene, è agevole rilevare che al di là della mera enunciazione di un motivodi ricorso, formalmente consentito, la contestazione dell'erronea qualificazionegiuridica del fatto risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota dicontenuti, non risultando in alcun modo evidenziati gli elementi di fatto,giustificativi di un diverso inquadramento giuridico del fatto, neppure indicato, osostanzianti l'erronea qualificazione giuridica attribuita al fatto e ritenuta insentenza.Condivisibilmente, questa Corte di legittimità ha affermato – e va qui ribadito- che l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto, meramente enunciata,scherma la richiesta di una sentenza di proscioglimento, parimenti immotivata,che, in sostanza, elude i limiti normativi (cfr. Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018,Bouaroua, Rv. 272026).

E, in ogni caso, che a seguito dell'introduzione dell'art.448 comma 2 bis cod. proc. pen. la possibilità di ricorrere per cassazionededucendo l'erronea qualificazione, del fatto contenuto in una sentenza dipatteggiamento è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussaimmediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capod'imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazioneche richiami, quale necessario passaggio logico del motivo del ricorso, aspetti infatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (così Sez.6, ord. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv 272252); e, del pari, è stato affermatoche in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità diricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, co. 2 bis, cod. proc.pen. l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casidi errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errorivalutativi, in diritto, che non risultino evidenti dal testo del provvedimentoimpugnato (Sez. 1 n. 15553 del 20/03/2018, Rv 272619).Ancora più recentemente è stato ribadito che, in tema di applicazione dellapena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo,l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai solicasi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, conindiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentricarispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibilel'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, unaviolazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi diimputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749/2022, Rv.283023);Pertanto, ogni argomentazione pur in diritto che non deduca la paleseeccentricità della qualificazione giuridica che è stata proposta al giudice e da questicondivisa, e richieda, per il proprio esame, una premessa in fatto che non risulticon la evidenziata necessaria peculiare immediatezza dal capo di imputazione, ècomunque del tutto preclusa.Nel caso di specie i dati di fatto, chiaramente descritti nel capo di imputazione,corrispondono alle fattispecie contestate in relazione alle quali le parti hannoliberamente raggiunto l'accordo, ratificato dal giudice, previa verifica del lorocorretto inquadramento giuridico.Si è, peraltro, di fronte a fatti, in ragione dei quantitativi di droga ceduti edella serialità dell’agire delittuoso, che per mezzi, modalità e circostanzedell’azione (cfr. Sez.

U. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), risultadavvero arduo pensare che potessero essere ricondotti all’ipotesi meno grave dicui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.2.

Fondato, invece, è il motivo proposto nell’interesse degli imputati DyaneAyoub e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla disposta confisca del danaro.Come ricordato, ancora recentemente, da Sez. 4 n. 23461 del 04/05/2022Zergaoui, non mass. in punto di ammissibilità del ricorso la sentenza dipatteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile percassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo ovela misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, il che non è accaduto nel casoche ci occupa, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione, com’èavvenuto con il presente ricorso, ai sensi della disciplina generale prevista dall'art.606 cod. proc. pen. (Sez.

U. n. 21368 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279348).Orbene, fondatamente i ricorrenti rilevano che a pag. 3 della motivazione delprovvedimento impugnato manca una motivazione, anche minima, in relazionealla disposta confisca del denaro.Ciò a fronte, in casi come quello in esame, ove sono contestate plurimecessioni di stupefacente ed è stata applicata, come detto, la pena in relazione alleipotesi di reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, diplurime possibilità offerte dalla normativa vigente per poter operare il sequestrodel danaro.Quest’ultima è possibile, innanzitutto, in relazione all'art. 240 cod. pen., cheprevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, che è costituitodal lucro, cioè dal vantaggio economico che si ricava dalla commissione del reatostesso (Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436 – 01; Sez.

U. n. 9149del 03/07/1996, Chabrui, Rv. 205707).

È pertanto certamente ammessa laconfisca del denaro che costituisca provento del reato di vendita o cessione disostanze stupefacenti quando, come nel caso in esame, tale sia il reato per cui siprocede.Tuttavia, in ipotesi come quella che ci occupa, va ricordato che le somme didenaro sono sottoponibili anche a confisca obbligatoria "per equivalente" ai sensidell'ultima parte dell'art. 73, comma 7-bis, del d.P.R. 309/90.Dal 24 novembre 2016, infatti, con l’entrata in vigore del d.lgs. 29 ottobre2016, n. 202, che ha dato attuazione alla direttiva 2014/42/UE relativa alcongelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reatonell’Unione europea, tale norma, infatti prevede che: “7-bis.

Nel caso di condannao di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 delcodice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profittoo il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quandoessa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca dibeni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto oprodotto”.Infine, in caso di condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 è ancheprevista come possibile la “confisca per sproporzione”, o “allargata”, di cui all'art.240-bis, comma 1, cod. pen. - per lungo tempo disciplinata dall’art. 12-sexies deld.l. 8 giugno 1992, n. 3061 -richiamato, in relazione al delitto di cui all'art. 73d.P.T. 309/90, dall'art. 85-bis d.P.R. 309/90.L’art. 85-bis del d.P.R. 309/90, inserito dall'art. 6 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva dicodice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), dellalegge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018 (come modificatodall'art. 4, comma 3-bis del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito conmodificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159 che ne ha esteso l’applicabilitàanche all’ipotesi attenuata di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90) prevede,infatti, che: “Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a normadell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previstidall'articolo 73, si applica l'articolo 240-bis del codice penale”.

E l’articolo 240-bisdel codice penale, a sua volta, anch’esso inserito dall'art. 6 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA],n. 21 con decorrenza dal 6/04/2018 prevede che in tali casi: “…è sempre dispostala confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non puògiustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica,risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valoresproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o allapropria attività economica.

In ogni caso il condannato non può giustificare lalegittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato peracquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazionetributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge”.

E lamedesima norma al secondo comma prevede che: “Nei casi previsti dal primocomma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e dellealtre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre sommedi denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente,delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona”.Il giudice del rinvio, pertanto, sarà chiamato a valutare, e a darne conto inmotivazione, se la somma di danaro in sequestro sia confiscabile e, in casopositivo, in riferimento a quale delle ipotesi sopra ricordate.3.

Una volta ritenuta l'ammissibilità e fondatezza del ricorso, deve rilevarsiche l'annullamento può riguardare la sola parte di pronuncia concernente laconfisca del danaro, in quanto la misura di sicurezza non è stata parte integrantedell'accordo intercorso tra le parti (cfr. Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024,[OSCURATO:PERSONA] Rv. 285899 – 01 e le già richiamate Sez.U, n. 21368 del26/9/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279348-05).S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti diDyane [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla confisca del denaro insequestro e il rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Varese - UfficioGip, in diversa composizione fisica.

Nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e DhouraAbde [OSCURATO:PERSONA] vanno dichiarati inammissibili, con la conseguente irrevocabilità dellerimanenti statuizioni.Va, invece, dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che vacondannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della cassa delle ammende.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] AbdeElalli limitatamente alla confisca del denaro in sequestro e rinvia, per nuovogiudizio sul punto, al Tribunale di Varese - [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizionefisica.

Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Dichiara l'irrevocabilità delle rimanenti statuizioni.Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Marocco il 28/03/1993Kamal [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05ZV82G) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 28/01/2026 del GIUDICE dell’UDIENZA PRELIMINARE diVareseUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. il G.U.P. del Tribunale di Varese, all’udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA],ha applicato, su richiesta delle parti, riconosciute a tutti gli imputati le circostanzecontinuazione tra i reati ed operata la riduzione per il rito, a [OSCURATO:PERSONA] la penadi anni 4 di reclusione ed euro 13.334 di multa, a [OSCURATO:PERSONA] la pena dianni 5 di reclusione ed euro 18.000 di multa e a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 4 emesi 8 di reclusione ed euro 18.000 di multa, con condanna di tutti al pagamentodelle spese processuali e di custodia cautelare in carcere, con confisca edistruzione di quanto in sequestro tranne il danaro di cui è stata disposta la solaconfisca, in relazione al reato. Ciò in relazione a svariate ipotesi di reato (cessioniper lo più di cocaina, ma anche di hashish e marijuana) riconducibili tanto all’art.73, comma 1, che agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 commesse tra gennaioe febbraio 2025 in Malnate.2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, amezzo di rispettivi difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati neilimiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173,comma 1, disp. att., cod. proc. pen:• [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessio)I ricorrenti, con un primo motivo, si dolgono dell’erronea qualificazione deifatti, che ritengono che, per i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione,avrebbero dovuto essere riferiti alla meno grave ipotesi di cui all’art. 73, comma5, d.P.R. 309/90.Con il secondo motivo lamentano l’illegalità della misura di sicurezza dellaconfisca del danaro ai sensi dell’art. 240 cod. pen. in difetto della necessariapertinenzialità tra il possesso del danaro e l’ipotesi di reato contestata (il richiamoè ai dicta di Sez. 6, n. 55852/2017 e Sez. 4 n. 40912/2016).• [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessio)In relazione a tale ricorrente il difensore, che è il medesimo degli altri duecoimputati, con un separato atto, con un unico motivo propone la sola doglianzarelativa all’erronea qualificazione dei fatti, che si ritiene che, per i mezzi, lemodalità e le circostanze dell’azione, avrebbero dovuto essere riferiti alla menograve ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.I ricorrenti chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod.proc. pen. riportate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il motivo di ricorso afferente alla mancata qualificazione giuridica dei fattiai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, proposto nell’interesse di tutti e trei ricorrenti, è inammissibile.Ed invero, dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore dell’art. 1, comma 62,della legge 23.6.2017 n. 103, successivi alla quale sono sia la richiesta dipatteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della l. 23/06/2017n. 103) il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazionecontro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.“solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto dicorrelazione tra la richiesta e la sentenza , all’erronea qualificazione giuridica delfatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza” (art. 448, comma 2-bis,cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).Orbene, è agevole rilevare che al di là della mera enunciazione di un motivodi ricorso, formalmente consentito, la contestazione dell'erronea qualificazionegiuridica del fatto risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota dicontenuti, non risultando in alcun modo evidenziati gli elementi di fatto,giustificativi di un diverso inquadramento giuridico del fatto, neppure indicato, osostanzianti l'erronea qualificazione giuridica attribuita al fatto e ritenuta insentenza.Condivisibilmente, questa Corte di legittimità ha affermato – e va qui ribadito- che l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto, meramente enunciata,scherma la richiesta di una sentenza di proscioglimento, parimenti immotivata,che, in sostanza, elude i limiti normativi (cfr. Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018,Bouaroua, Rv. 272026). E, in ogni caso, che a seguito dell'introduzione dell'art.448 comma 2 bis cod. proc. pen. la possibilità di ricorrere per cassazionededucendo l'erronea qualificazione, del fatto contenuto in una sentenza dipatteggiamento è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussaimmediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capod'imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazioneche richiami, quale necessario passaggio logico del motivo del ricorso, aspetti infatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (così Sez.6, ord. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv 272252); e, del pari, è stato affermatoche in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità diricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, co. 2 bis, cod. proc.pen. l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casidi errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errorivalutativi, in diritto, che non risultino evidenti dal testo del provvedimentoimpugnato (Sez. 1 n. 15553 del 20/03/2018, Rv 272619).Ancora più recentemente è stato ribadito che, in tema di applicazione dellapena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo,l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai solicasi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, conindiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentricarispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibilel'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, unaviolazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi diimputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749/2022, Rv.283023);Pertanto, ogni argomentazione pur in diritto che non deduca la paleseeccentricità della qualificazione giuridica che è stata proposta al giudice e da questicondivisa, e richieda, per il proprio esame, una premessa in fatto che non risulticon la evidenziata necessaria peculiare immediatezza dal capo di imputazione, ècomunque del tutto preclusa.Nel caso di specie i dati di fatto, chiaramente descritti nel capo di imputazione,corrispondono alle fattispecie contestate in relazione alle quali le parti hannoliberamente raggiunto l'accordo, ratificato dal giudice, previa verifica del lorocorretto inquadramento giuridico.Si è, peraltro, di fronte a fatti, in ragione dei quantitativi di droga ceduti edella serialità dell’agire delittuoso, che per mezzi, modalità e circostanzedell’azione (cfr. Sez. U. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), risultadavvero arduo pensare che potessero essere ricondotti all’ipotesi meno grave dicui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.2. Fondato, invece, è il motivo proposto nell’interesse degli imputati DyaneAyoub e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla disposta confisca del danaro.Come ricordato, ancora recentemente, da Sez. 4 n. 23461 del 04/05/2022Zergaoui, non mass. in punto di ammissibilità del ricorso la sentenza dipatteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile percassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo ovela misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, il che non è accaduto nel casoche ci occupa, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione, com’èavvenuto con il presente ricorso, ai sensi della disciplina generale prevista dall'art.606 cod. proc. pen. (Sez. U. n. 21368 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279348).Orbene, fondatamente i ricorrenti rilevano che a pag. 3 della motivazione delprovvedimento impugnato manca una motivazione, anche minima, in relazionealla disposta confisca del denaro.Ciò a fronte, in casi come quello in esame, ove sono contestate plurimecessioni di stupefacente ed è stata applicata, come detto, la pena in relazione alleipotesi di reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, diplurime possibilità offerte dalla normativa vigente per poter operare il sequestrodel danaro.Quest’ultima è possibile, innanzitutto, in relazione all'art. 240 cod. pen., cheprevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, che è costituitodal lucro, cioè dal vantaggio economico che si ricava dalla commissione del reatostesso (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436 – 01; Sez. U. n. 9149del 03/07/1996, Chabrui, Rv. 205707). È pertanto certamente ammessa laconfisca del denaro che costituisca provento del reato di vendita o cessione disostanze stupefacenti quando, come nel caso in esame, tale sia il reato per cui siprocede.Tuttavia, in ipotesi come quella che ci occupa, va ricordato che le somme didenaro sono sottoponibili anche a confisca obbligatoria "per equivalente" ai sensidell'ultima parte dell'art. 73, comma 7-bis, del d.P.R. 309/90.Dal 24 novembre 2016, infatti, con l’entrata in vigore del d.lgs. 29 ottobre2016, n. 202, che ha dato attuazione alla direttiva 2014/42/UE relativa alcongelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reatonell’Unione europea, tale norma, infatti prevede che: “7-bis. Nel caso di condannao di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 delcodice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profittoo il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quandoessa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca dibeni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto oprodotto”.Infine, in caso di condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 è ancheprevista come possibile la “confisca per sproporzione”, o “allargata”, di cui all'art.240-bis, comma 1, cod. pen. - per lungo tempo disciplinata dall’art. 12-sexies deld.l. 8 giugno 1992, n. 3061 -richiamato, in relazione al delitto di cui all'art. 73d.P.T. 309/90, dall'art. 85-bis d.P.R. 309/90.L’art. 85-bis del d.P.R. 309/90, inserito dall'art. 6 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva dicodice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), dellalegge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018 (come modificatodall'art. 4, comma 3-bis del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito conmodificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159 che ne ha esteso l’applicabilitàanche all’ipotesi attenuata di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90) prevede,infatti, che: “Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a normadell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previstidall'articolo 73, si applica l'articolo 240-bis del codice penale”. E l’articolo 240-bisdel codice penale, a sua volta, anch’esso inserito dall'art. 6 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA],n. 21 con decorrenza dal 6/04/2018 prevede che in tali casi: “…è sempre dispostala confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non puògiustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica,risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valoresproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o allapropria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare lalegittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato peracquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazionetributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge”. E lamedesima norma al secondo comma prevede che: “Nei casi previsti dal primocomma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e dellealtre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre sommedi denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente,delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona”.Il giudice del rinvio, pertanto, sarà chiamato a valutare, e a darne conto inmotivazione, se la somma di danaro in sequestro sia confiscabile e, in casopositivo, in riferimento a quale delle ipotesi sopra ricordate.3. Una volta ritenuta l'ammissibilità e fondatezza del ricorso, deve rilevarsiche l'annullamento può riguardare la sola parte di pronuncia concernente laconfisca del danaro, in quanto la misura di sicurezza non è stata parte integrantedell'accordo intercorso tra le parti (cfr. Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024,[OSCURATO:PERSONA] Rv. 285899 – 01 e le già richiamate Sez.U, n. 21368 del26/9/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279348-05).S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti diDyane [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla confisca del denaro insequestro e il rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Varese - UfficioGip, in diversa composizione fisica. Nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e DhouraAbde [OSCURATO:PERSONA] vanno dichiarati inammissibili, con la conseguente irrevocabilità dellerimanenti statuizioni.Va, invece, dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che vacondannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della cassa delle ammende. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] AbdeElalli limitatamente alla confisca del denaro in sequestro e rinvia, per nuovogiudizio sul punto, al Tribunale di Varese - [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizionefisica. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Dichiara l'irrevocabilità delle rimanenti statuizioni.Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20962/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris