CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 ottobre 2022
Cassazione n. 35157/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
— ORDINANZA sul ricorso 29421/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in Roma in viale Carso 14 presso lo studio dell'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma a [OSCURATO:PERSONA] 22 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - A avverso la sentenza n. 2105/2018 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata il 26/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Con sentenza del 26 ottobre 2018 il Tribunale di Treviso accoglieva la opposizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a decreto ingiuntivo dello stesso Tribunale con cui era stato loro intimato di pagare solidalmente la somma di euro 71.379, oltre interessi e spese, a [OSCURATO:PERSONA] S.A. - d'ora in poi PGN - quale compenso per l'adempimento di due mandati aventi ad oggetto la gestione di due società fiduciarie estere, [OSCURATO:PERSONA] LTD e Foidolite LTD, ritenendo fondata l'eccezione di inadempimento avanzata dagli ,orponenti. PGN proponeva appello, cui resistevano le controparti, e che, con ordinanza dell'8 luglio 2019, la Corte d'appello di Venezia dichiarava inammissibile ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c. PGN ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale, articolato in quattro motivi, dal quale le controparti si sono difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1.1 Il primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 1460 c.c. e conseguente nullità della sentenza e del procedimento di primo grado, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., per soggezione dei contratti di mandato alla legge svizzera per apposita previsione contrattuale; denuncia altresì inapplicabilità dell'articolo 1460 c.c. al rapporto in esame per essere l'eccezione di inadempimento regolata dall'articolo 82 del Codice delle Obbligazioni svizzero. Si adduce che sia il Tribunale, sia "per quanto occorrer possa" la Corte d'appello non avrebbero tenuto in conto, "come peraltro segnalato da questa difesa nel ricorso per decreto ingiuntivo ... il cui fascicolo era stato tempestivamente depositato", che i due rapporti contrattuali de quibus sarebbero regolati dalla legge svizzera come prevede in entrambi l'articolo 15, di cui segue trascrizione parziale. Quindi il Tribunale avrebbe errato nell'omettere di applicare gli articoli 394 ss. CO e l'articolo 82 CO, il che è denuncia bile con ricorso per cassazione. 1.2 II motivo veicola evidentemente un novum, la cui natura non viene contrastata, ictu ocu/i, dal più che mai generico riferimento ad un "segnale" presente nel ricorso monitorio, certo non rimediabile solo in questa sede con una trascrizione nel presente motivo del contenuto della clausola contrattuale. Il motivo è quindi palesemente inammissibile. 2.1 Il secondo motivo denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1364, 1635 (sic), 1366, 1368 e 1460 c.c., nonché degli articoli 115 e 116 c.p.c. Secondo la ricorrente il Tribunale avrebbe commesso "un pacifico errore nella valutazione delle prove e dei documenti prodotti che ha quindi ingenerato un successivo errore nell'applicazione dell'articolo 1460 c.c. poiché il Giudice ha ritenuto la sussistenza di obbligazioni in capo a PGN mai in verità da questa assunte", così da ritenere che vi sia stato inadempimento ex articolo 1460 c.c. per tali inesistenti obbligazioni. Segue una diffusa descrizione di quello che sarebbe stato il contenuto dei mandati, fornendo la ricorrente una interpretazione degli accordi contrattuali diretta a identificare in modo difforme da quello del Tribunale l'oggetto delle obbligazioni che i mandati avrebbero stabilito, richiamando anche vari documenti in tal senso, per concludere che l'eccezione di inadempimento non sarebbe "giuridicamente sorretta da alcun elemento idoneo" e che "non sussiste, quindi, alcun inadempimento ed è errata la ricostruzione giuridica dei fatti", onde la sentenza dovrebbe essere cassata per violazione delle norme ermeneutiche e degli articoli 115-116 c.p.c. "nonché per l'insussistenza giuridica degli elementi atti a sostenere la sussistenza di un'eventuale eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.". 2.2 Il motivo, abbastanza ampio, tenta di schermare (sovente con l'avverbio "giuridicamente") la sua natura di censura direttamente fattuale su quel che il giudice di merito ha accertato in ordine al contenuto delle obbligazioni che dai contratti derivavano a carico dell'attuale ricorrente il cui inadempimento apporterebbe pertanto, sempre ad avviso del giudice di merito, la fondatezza della eccezione di inadempimento. La ricorrente si sforza a dimostrare che tali obbligazioni non sussistevano e che pertanto non vi sarebbe stata alcuna condotta riconducibile all'articolo 1460 c.c. Si tratta dunque di un motivo inammissibile. 3.1 Il terzo motivo denuncia, in relazione dell'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 1460 c.c. e conseguente nullità della sentenza e del procedimento di primo grado in relazione all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., per vizio di sussunzione per falsa applicazione dell'articolo 1460 c.c. per avere ritenuto legittimamente sollevata la eccezione di inadempimento "da parte di chi, a fronte di un lamentato parziale inadempimento, rifiuta per intero di adempiere la propria obbligazione". Si invoca "quanto sopra evidenziato" per affermare che ciò permetterebbe di valutare come l'attuale ricorrente "abbia fornito la prova di aver adempiuto alle proprie obbligazioni", sostenendo inoltre che il Tribunale "a tutto voler concedere ... avrebbe potuto sindacare su quanto richiesto per le attività extra contratto (su cui era stata, appunto, articolata prova per testi)"; si adduce poi di avere "fornito prova di aver svolto delle attività" riguardo "a quanto contrattualmente dedotto", per concludere che, "in questo contesto, non è legittimamente sollevata l'eccezione di inadempimento". 3.2 Anche per questo motivo, come quello precedente, mira ad una critica direttamente fattuale sulla ricostruzione compiuta dal giudice di merito, assommandovi peraltro una natura assai generica e quindi giungendo consistere in una sorta di appendice della precedente censura, come emerge dall'incipit: "Quanto sopra evidenziato permette di valutare come PGN abbia fornito prova di aver adempiuto ecc.". Patisce pertanto la medesima inammissibilità della precedente doglianza. 4.1 Il quarto motivo denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116 e 245 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza e del procedimento di primo grado in relazione all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c. per mancata ammissione dei mezzi istruttori. Vengono riportati i quarantasei capitoli di prova orale che si adduce di avere articolato nella seconda memoria ex articolo 183, sesto comma, c.p.c., affermando di averli inseriti nelle precisate conclusioni e di averne ribadito la richiesta nella comparsa di conclusione di primo grado, oltre a reiterarli poi in appello, per affermare infine che erroneamente il Tribunale "ha ritenuto che la stessa prova fosse ininfluente e i capitoli fossero generici e non attinenti", per contrastare ciò anche con riferimenti a prove documentali. 4.2 Si tratta, ancora una volta, di una censura che potrebbe essere presentata - a prescindere dalla complessiva genericità poiché consiste nella trascrizione di plurimi capitoli senza vagliarli in modo specifico, ma soltanto asserendo che avrebbero "consentito di fare chiarezza su un punto essenziale della controversia" e che "avrebbero potuto confermare" alcuni documenti di cui non viene indicato neppure il contenuto - semmai in un atto d'appello, ma che in questa sede intende riportare il giudice di legittimità all'accertamento di merito e quindi della pertinenza di tali prove al riguardo. Ne consegue una evidente inammissibilità. 0(17 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 8300, oltre a C 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quell