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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2022

Cassazione n. 16073/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04F21NF) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04F21NF) avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 21 aprile 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - al riconoscimento della recidiva; - alla prescrizione del delitto in data anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata; letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente con la quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso; Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del riconoscimento della recidiva, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito (pg 4 e 5 della sentenza); Osservato come la riconosciuta recidiva infraquinquennale incida sul termine di prescrizione sia in relazione all'art. 157 sia in riferimento all'art. 161 cod. pen., così che lo stesso è pari ad anni 13 e mesi 6, non determinando, neppure ad oggi, la perenzione del medesimo in riferimento al fatto-reato più risalente; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 9 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D E P 0,-5 TATA !N C/MgCEIL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04F21NF) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04F21NF) avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 21 aprile 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - al riconoscimento della recidiva; - alla prescrizione del delitto in data anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata; letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente con la quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso; Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del riconoscimento della recidiva, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito (pg 4 e 5 della sentenza); Osservato come la riconosciuta recidiva infraquinquennale incida sul termine di prescrizione sia in relazione all'art. 157 sia in riferimento all'art. 161 cod. pen., così che lo stesso è pari ad anni 13 e mesi 6, non determinando, neppure ad oggi, la perenzione del medesimo in riferimento al fatto-reato più risalente; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D E P 0,-5 TATA !N C/MgCEIL
Sentenza Cassazione n. 16073/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris