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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06696/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure di cui al primo e al secondo motivo del ricorso congiunto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - nei quali il difensore lamenta l'impossibilità di verificare la natura di armi degli oggetti sequestrati nella disponibilità degli imputati e la violazione degli artt. 194 e ss. cod. proc. pen. - sono manifestamente infondate, oltre che aspecifiche a fronte delle argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici della sentenza di appello.

In essa, invero, si evidenzia che sicuramente sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 697 cod. pen. sia la detenzione dei pugnali rinvenuti nella camera da letto di [OSCURATO:PERSONA] sia la detenzione delle cartucce rinvenute nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] (dal medesimo, invero, spontaneamente consegnate agli operanti).

E si osserva, con riguardo in particolare all'idoneità all'impiego sia dei pugnali che delle cartucce, presupposto necessario della fattispecie, che : - il teste di Polizia giudiziaria ha riferito che i coltelli erano ben affilati e che dalla documentazione fotografica non emergono danni o difetti da poter comportarne l'inservibilità; - l'efficienza delle cartucce può essere agevolmente desunta sia dalle modalità di conservazione delle stesse, custodite invero all'interno dell'abitazione e dunque in un luogo chiuso, al riparo da acqua e precipitazioni (che potessero comprometterne l'efficienza rendendole non offensive), sia dall'integrità delle stesse quale evincibile dalla documentazione fotografica, non rendendosi, pertanto, necessario un accertamento peritale al fine di verificarne la capacità esplodente (nel caso in esame, peraltro, non praticabile, stante l'intervenuta distruzione del materiale in sequestro).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi - che insistono sul mancato approfondimento dell'idoneità all'impiego delle armi e delle cartucce sequestrate e lamentano un vulnus probatorio inesistente, considerato che nella analitica e logica ricostruzione della Corte le dichiarazioni del teste di P.g. risultano riscontrate dalla documentazione fotografica - devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 genn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure di cui al primo e al secondo motivo del ricorso congiunto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - nei quali il difensore lamenta l'impossibilità di verificare la natura di armi degli oggetti sequestrati nella disponibilità degli imputati e la violazione degli artt. 194 e ss. cod. proc. pen. - sono manifestamente infondate, oltre che aspecifiche a fronte delle argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici della sentenza di appello. In essa, invero, si evidenzia che sicuramente sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 697 cod. pen. sia la detenzione dei pugnali rinvenuti nella camera da letto di [OSCURATO:PERSONA] sia la detenzione delle cartucce rinvenute nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] (dal medesimo, invero, spontaneamente consegnate agli operanti). E si osserva, con riguardo in particolare all'idoneità all'impiego sia dei pugnali che delle cartucce, presupposto necessario della fattispecie, che : - il teste di Polizia giudiziaria ha riferito che i coltelli erano ben affilati e che dalla documentazione fotografica non emergono danni o difetti da poter comportarne l'inservibilità; - l'efficienza delle cartucce può essere agevolmente desunta sia dalle modalità di conservazione delle stesse, custodite invero all'interno dell'abitazione e dunque in un luogo chiuso, al riparo da acqua e precipitazioni (che potessero comprometterne l'efficienza rendendole non offensive), sia dall'integrità delle stesse quale evincibile dalla documentazione fotografica, non rendendosi, pertanto, necessario un accertamento peritale al fine di verificarne la capacità esplodente (nel caso in esame, peraltro, non praticabile, stante l'intervenuta distruzione del materiale in sequestro). Rilevato, pertanto, che i ricorsi - che insistono sul mancato approfondimento dell'idoneità all'impiego delle armi e delle cartucce sequestrate e lamentano un vulnus probatorio inesistente, considerato che nella analitica e logica ricostruzione della Corte le dichiarazioni del teste di P.g. risultano riscontrate dalla documentazione fotografica - devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 genn
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