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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04665/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 31543-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; ~ - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 4756/5/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 31543 sez.

MT - ud. 14-12-2022 -2- Rg n. 31543/2021 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia n. 4756/21 dep. 17/05/2021, in composizione monocratica, che ha accolto il ricorso per ottemperanza prodotto da [OSCURATO:PERSONA], in adesione alla sentenza della CTR della Sicilia 6097/2018, dep. 27/12/2018, che ha riconosciuto il diritto al rimborso delle somme versate, a seguito di impugnazione del silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso per le imposte versate dal contribuente nel triennio 1990/1992 a seguito degli eventi sismici in Sicilia.

La CTR, rilevato che l'Agenzia non aveva provveduto al pagamento integrale della somma dovuta, nominava conseguentemente un commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo; [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

Considerato che:

1. Con l'unico motivo del ricorso si deduce violazione, ex art. 360 n.3 e n.4 c.p.c., dell'art. 1, comma 665, della

I. n. 190 del 2014, art. 16 octies dl. 91/2017 conv.

In I. 123 del 2017 e successivamente art. 29 comma 1 di 162/2019 conv.

In I. n. 8/2020 in relazione agli artt. 69 comma 5 e 70 comma 7 e 10 d.lgs. 546/92, per avere la CTR, in sede di ottemperanza, negato l'applicabilità dei limiti quantitativi al rimborso.

2. Il motivo del ricorso è fondato. 2.1.In via preliminare va richiamato il principio di diritto espresso da questa Corte quanto all'interpretazione dell'art. 70, comma 10, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che limita le censure ammissibili contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza alle sole violazioni di natura procedimentale.

Sul punto questa Corte ha chiarito che detta disposizione va interpretata nel senso che è possibile denunciare non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro error in procedendo in cui sia incorso il giudice dell'ottemperanza, ivi incluso il mancato o difettoso esercizio del potere - dovere di interpretare e eventualmente integrare il dictum costituito dal giudicato cui l'amministrazione non si sia adeguata o l'omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede. (Cass. n. 23379 del 26/07/2022; Cass.19/05/2022, n. 16289, Cass. 28/09/2018, n. 23487).

2.2. Va ancora premesso che la indicata interpretazione si inserisce nel solco della pronuncia della Corte costituzionale n. 197 del 2022, secondo cui la verifica della disponibilità dei fondi stanziati dall'art. 1, comma 665,

I. n. 190/2014 trova la sua sede naturale nell'ambito dell'attuazione e, quindi, nel giudizio d'ottemperanza.

2.3. Nella fattispecie in esame, alla stregua dei principi di diritto sopra richiamati, lo ius superveniens trova quindi specifica applicazione nel giudizio di ottemperanza al giudicato, determinando la riduzione del rimborso nella misura del 50% sulla base delle determinazioni adottate dall'amministrazione finanziaria in esecuzione dell'art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123, senza che possa assumere rilievo la distinzione, operata dalla [OSCURATO:PERSONA], che confligge con il dato normativo, tra rimborso accertato in sede amministrativa, soggetto a limiti quantitativi, e rimborso riconosciuto in sede giurisdizionale con efficacia di cosa giudicata, da attribuire al contribuente nella sua integralità.

2.4. Ne consegue che, anche ove il giudice della cognizione abbia riconosciuto la spettanza al contribuente del diritto al rimborso delle maggiori imposte dirette versate, l'entità del rimborso concretamente erogabile non potrà che essere determinato sulla base di quanto previsto dalle disposizioni e dal provvedimento direttoriale citati, ovvero verificando la sufficienza delle risorse statuali stanziate e, in caso di superamento, applicando la riduzione del 50% o, addirittura, escludendo in toto la stessa erogazione del rimborso.

Verifica che ovviamente dovrà essere effettuata, come detto sopra, dal giudice dell'ottemperanza.

2.5. In conclusione, il giudice dell'ottemperanza ha fatto malgoverno del principio enunciato, demandando al commissario ad acta di adottare i «provvedimenti necessari per disporre l'integrale pagamento delle somme riconosciute dalla sentenza da ottemperare», senza tenere in alcun conto le disposizioni dell'art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123 nella determinazione del quantum debeatur, in modo da verificare se l'amministrazione finanziaria avesse provato che l'ammontare delle istanze di rimborso presentate eccedesse le complessive risorse stanziate dal citato art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123 e, quindi, provvedere di conseguenza.>> In quest'ottica, va letta Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4570 del 21/02/2020, secondo cui la norma sopravvenuta di cui all'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla

I. n. 123 del 2017, che, a parziale modifica dell'art. 1, comma 665 della

I. n. 190 del 2014, ha previsto che i rimborsi delle maggiori imposte pagate dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 siano disposti solo fino a concorrenza dello stanziamento previsto dalla stessa norma, non incide sul titolo della ripetizione, operando esclusivamente nella sua fase esecutiva e/o di ottemperanza.

Invero, questa Corte ha più volte ribadito che i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, fino a concorrenza dell'apposito stanziamento con riduzione del 50 per cento in ipotesi di eccedenza delle richieste, introdotti dalla norma sopravvenuta, attuata con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 195405/2017 del 26/09/2017, non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull'esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all'odierno giudizio.

In definitiva, i limiti delle risorse stanziate operano ed eventuali questioni sui conseguenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate vengono in rilievo soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza.

Di questo avviso è altresì Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6213 del 14/03/2018.

Va, pertanto, ribadito il principio secondo cui nel giudizio tributario di ottemperanza, di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665, della

I. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall'art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati (Sez. 5, Sentenza n. 16289 del 19/05/2022; conf.

Cass. n. 16290 del 2022, nonché nn. 16644, 16646, 16655, 16658, 16659, 16829 e 16830 del 2022; n. 31057/2022).

3. Ne consegue l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Sicilia anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria della Sic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31543-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; ~ - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 4756/5/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 31543 sez. MT - ud. 14-12-2022 -2- Rg n. 31543/2021 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia n. 4756/21 dep. 17/05/2021, in composizione monocratica, che ha accolto il ricorso per ottemperanza prodotto da [OSCURATO:PERSONA], in adesione alla sentenza della CTR della Sicilia 6097/2018, dep. 27/12/2018, che ha riconosciuto il diritto al rimborso delle somme versate, a seguito di impugnazione del silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso per le imposte versate dal contribuente nel triennio 1990/1992 a seguito degli eventi sismici in Sicilia. La CTR, rilevato che l'Agenzia non aveva provveduto al pagamento integrale della somma dovuta, nominava conseguentemente un commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo; [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. Considerato che: 1. Con l'unico motivo del ricorso si deduce violazione, ex art. 360 n.3 e n.4 c.p.c., dell'art. 1, comma 665, della I. n. 190 del 2014, art. 16 octies dl. 91/2017 conv. In I. 123 del 2017 e successivamente art. 29 comma 1 di 162/2019 conv. In I. n. 8/2020 in relazione agli artt. 69 comma 5 e 70 comma 7 e 10 d.lgs. 546/92, per avere la CTR, in sede di ottemperanza, negato l'applicabilità dei limiti quantitativi al rimborso. 2. Il motivo del ricorso è fondato. 2.1.In via preliminare va richiamato il principio di diritto espresso da questa Corte quanto all'interpretazione dell'art. 70, comma 10, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che limita le censure ammissibili contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza alle sole violazioni di natura procedimentale. Sul punto questa Corte ha chiarito che detta disposizione va interpretata nel senso che è possibile denunciare non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro error in procedendo in cui sia incorso il giudice dell'ottemperanza, ivi incluso il mancato o difettoso esercizio del potere - dovere di interpretare e eventualmente integrare il dictum costituito dal giudicato cui l'amministrazione non si sia adeguata o l'omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede. (Cass. n. 23379 del 26/07/2022; Cass.19/05/2022, n. 16289, Cass. 28/09/2018, n. 23487). 2.2. Va ancora premesso che la indicata interpretazione si inserisce nel solco della pronuncia della Corte costituzionale n. 197 del 2022, secondo cui la verifica della disponibilità dei fondi stanziati dall'art. 1, comma 665, I. n. 190/2014 trova la sua sede naturale nell'ambito dell'attuazione e, quindi, nel giudizio d'ottemperanza. 2.3. Nella fattispecie in esame, alla stregua dei principi di diritto sopra richiamati, lo ius superveniens trova quindi specifica applicazione nel giudizio di ottemperanza al giudicato, determinando la riduzione del rimborso nella misura del 50% sulla base delle determinazioni adottate dall'amministrazione finanziaria in esecuzione dell'art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123, senza che possa assumere rilievo la distinzione, operata dalla [OSCURATO:PERSONA], che confligge con il dato normativo, tra rimborso accertato in sede amministrativa, soggetto a limiti quantitativi, e rimborso riconosciuto in sede giurisdizionale con efficacia di cosa giudicata, da attribuire al contribuente nella sua integralità. 2.4. Ne consegue che, anche ove il giudice della cognizione abbia riconosciuto la spettanza al contribuente del diritto al rimborso delle maggiori imposte dirette versate, l'entità del rimborso concretamente erogabile non potrà che essere determinato sulla base di quanto previsto dalle disposizioni e dal provvedimento direttoriale citati, ovvero verificando la sufficienza delle risorse statuali stanziate e, in caso di superamento, applicando la riduzione del 50% o, addirittura, escludendo in toto la stessa erogazione del rimborso. Verifica che ovviamente dovrà essere effettuata, come detto sopra, dal giudice dell'ottemperanza. 2.5. In conclusione, il giudice dell'ottemperanza ha fatto malgoverno del principio enunciato, demandando al commissario ad acta di adottare i «provvedimenti necessari per disporre l'integrale pagamento delle somme riconosciute dalla sentenza da ottemperare», senza tenere in alcun conto le disposizioni dell'art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123 nella determinazione del quantum debeatur, in modo da verificare se l'amministrazione finanziaria avesse provato che l'ammontare delle istanze di rimborso presentate eccedesse le complessive risorse stanziate dal citato art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123 e, quindi, provvedere di conseguenza.>> In quest'ottica, va letta Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4570 del 21/02/2020, secondo cui la norma sopravvenuta di cui all'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla I. n. 123 del 2017, che, a parziale modifica dell'art. 1, comma 665 della I. n. 190 del 2014, ha previsto che i rimborsi delle maggiori imposte pagate dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 siano disposti solo fino a concorrenza dello stanziamento previsto dalla stessa norma, non incide sul titolo della ripetizione, operando esclusivamente nella sua fase esecutiva e/o di ottemperanza. Invero, questa Corte ha più volte ribadito che i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, fino a concorrenza dell'apposito stanziamento con riduzione del 50 per cento in ipotesi di eccedenza delle richieste, introdotti dalla norma sopravvenuta, attuata con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 195405/2017 del 26/09/2017, non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull'esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all'odierno giudizio. In definitiva, i limiti delle risorse stanziate operano ed eventuali questioni sui conseguenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate vengono in rilievo soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza. Di questo avviso è altresì Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6213 del 14/03/2018. Va, pertanto, ribadito il principio secondo cui nel giudizio tributario di ottemperanza, di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665, della I. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall'art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati (Sez. 5, Sentenza n. 16289 del 19/05/2022; conf. Cass. n. 16290 del 2022, nonché nn. 16644, 16646, 16655, 16658, 16659, 16829 e 16830 del 2022; n. 31057/2022). 3. Ne consegue l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Sicilia anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria della Sic
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