CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 07275/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5362/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA].GE. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 5505/2023depositata il 27/12/2023.Numero registro generale 5362/2024Numero sezionale 4934/2025Numero di raccolta generale 7275/2026Data pubblicazione 26/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria di una serie di immobili adibiti adAnnunziata il Comune di Castellammare di Stabia, lamentando il suoinadempimento all’obbligo, assunto a mezzo convenzione urbanistica, direalizzare un percorso pedonale nell’ambito del comparto edificatorio,essenziale per la funzionalità e la valorizzazione del complessoimmobiliare.2. Avverso la sentenza, che accertava l’inadempimento del Comunee lo condannava al risarcimento dei danni, il Comune medesimoproponeva appello; si costituiva, resistendo al gravame, la [OSCURATO:SOCIETA]in liquidazione.3. Con la qui impugnata sentenza – dopo avere con sentenzaparziale, non impugnata, confermato la statuizione di prime cure inpunto di responsabilità dell’amministrazione comunale - la Corted’Appello di Napoli, previa rinnovazione di c.t.u., rideterminava ilquantum risarcitorio, riconoscendo e liquidando voci ulteriori per danniverificatisi dopo la pronuncia della sentenza di primo grado.4. Avverso tale sentenza il Comune di Castellammare di Stabiapropone ora ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.Resiste con controricorso la CO.GE. in liquidazione.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.La società controricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia “Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., anche in relazione all’art. 2697Numero registro generale 5362/2024Numero sezionale 4934/2025Numero di raccolta generale 7275/2026Data pubblicazione 26/03/2026c.c., dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 per averela Corte di Appello accolto la domanda di risarcimento dei danni maturatidopo la sentenza di primo grado, in assenza dei prescritti requisiti”.Sostiene il ricorrente che la corte di merito si sarebbe pronunciata indifformità dell’orientamento di legittimità, secondo cui ulteriori dannimaturati dopo la sentenza di primo grado possono essere risarciti solose sussista assoluta certezza della invarianza della situazione di fatto incui la causa efficiente del danno ha continuato ad operare in pregiudizioaltrui; mentre tale requisito, che rappresenta condicio sine qua non aifini dell’accoglimento della domanda, non ricorrerebbe nel caso dispecie.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Questa Suprema Corte ha invero avuto modo di affermare chela domanda di risarcimento dei danni maturati dopo la sentenza di primogrado è ammissibile in appello, purché si tratti di danni della stessanatura e dipendenti dal medesimo titolo già fatto valere in primo grado(v. Cass., n. 5067/2010; Cass., n. 18526/2020; Cass., n. 19759/2022);si è inoltre precisato (Cass., n. 19759/2022) che l’onere della prova, chegrava sulla parte che richiede il risarcimento, può essere assolto anchemediante presunzioni, quando la causa del danno sia idonea a produrreeffetti lesivi continui e periodici, e la situazione di fatto sia rimastainvariata.Orbene, la corte di merito nella controversia in esame ha cosìmotivato: “… risulta accoglibile la domanda con cui la CO.GE. ha chiestoil risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza di primo grado.L’accoglimento di tale ultima domanda in appello presuppone che siastata avanzata in primo grado una domanda di risarcimento dei danni eche gli ulteriori danni richiesti in appello trovino la loro fonte nella stessacausa e siano della medesima natura di quelli già accertati in primogrado (cfr. Cass. ord. n. 18526/2020; Cass. sent. n. 9453/2013; Cass.Numero registro generale 5362/2024Numero sezionale 4934/2025Numero di raccolta generale 7275/2026Data pubblicazione 26/03/2026sent. n. 5067/2010). Segnatamente, si possono domandare in appello,sempreché dipendenti dal titolo fatto valere in primo grado, i dannieffettivamente venuti ad esistenza, quali eventi fenomenici, dopo lasentenza di primo grado, in quanto derivati dal protrarsi nel tempo, dalrinnovarsi o dal ripetersi dopo la sentenza di primo grado, di uncomportamento scorretto del danneggiante già in precedenza a luiaddebitato (Cass. sent. n. 1281/2003). Rientrano in tale ambito anche idanni la cui causa abbia attitudine a produrre effetti lesivi, continui eperiodici, della stessa natura e intensità di quelli passati, giàgiudizialmente provati e riconosciuti, restando certa cioè non solo laperduranza della causa efficiente, ma anche la invarianza dellasituazione di fatto in cui essa ha continuato ad operare in pregiudizioaltrui (Cass. ord. n. 18526/2020; Cass. sent. n. 9763/1994). Comerilevato dal c.t.u. nominato nel presente giudizio “la seconda parte delcitato percorso di collegamento con la via Roma, che doveva essererealizzato dal Comune, non risulta essere stato ancora realizzato”. Talesituazione di colpevole e perdurante ritardo dell’Ente comunale nelcompletamento del percorso pedonale de quo ha cagionato il protrarsi dialcuni danni (come meglio si chiarirà in prosieguo) nei confrontidell’impresa appellata i quali, quindi, hanno continuato a prodursi anchedopo il 31 luglio 2012 (data del deposito della c.t.u. svolta in primogrado)”.Così argomentando, la Corte d’Appello ha accertato la perduranteinadempienza del Comune e la continuità dei danni, e si è pertantopronunciata in totale consonanza con i sopra menzionati principi didiritto.Le ulteriori critiche contenute nel motivo finiscono sostanzialmenteper sollecitare a questa Corte un nuovo esame del fatto e della prova,sotto il profilo della invarianza della situazione di fatto in cui hacontinuato ad operare la causa del danno, in quanto tale estraneo alNumero registro generale 5362/2024Numero sezionale 4934/2025Numero di raccolta generale 7275/2026Data pubblicazione 26/03/2026giudizio di legittimità, atteso il fermo principio di questa Corte secondocui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nelquale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Supremadi Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, alfine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr., tra letante, Cass., n. 18287/2021; Cass., n. 5443/2006).2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “Nullità dellasentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 111 Cost.,in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 4. Motivazione illogica,contraddittoria, incomprensibile ed apparente, per avere la Corte diAppello liquidato le voci di danno calcolate dal c.t.u. di secondo gradofacendo proprio il criterio di calcolo e la metodologia di quest’ultimo,seppur difformemente dai criteri stabiliti dalla Corte di Appellonell’ordinanza di conferimento dell’incarico”.Lamenta che la corte di merito avrebbe recepito acriticamente leconclusioni della rinnovata c.t.u. in appello, senza rilevare che ilconsulente si era palesemente discostato dai criteri di metodo da essastessa impartiti nell’ordinanza istruttoria di conferimento dell’incarico.2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. Secondo ormai consolidata giurisprudenza di questa SupremaCorte, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimocostituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, èdenunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramutain violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta diNumero registro generale 5362/2024Numero sezionale 4934/2025Numero di raccolta generale 7275/2026Data pubblicazione 26/03/2026motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" enella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile",esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014 e successive conformi).Il ricorrente, tuttavia, evoca il vizio di motivazione in violazione deisuindicati principi, dato che non fa riferimento al contenuto intrinsecodella sentenza impugnata, bensì al contenuto dell’ordinanza istruttoria diconferimento dell’incarico peritale, e dunque, inammissibilmente, adelementi estrinseci e reperiti aliunde rispetto alla sentenza di merito.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “Nullità della sentenzaper violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. comma1, n. 4 per non avere la Corte analizzato ed esaminato l’eccezionesollevata dal Comune in ordine alla differente metodologia utilizzata dalc.t.u. di secondo grado rispetto alle indicazioni della Corte”.Lamenta che la corte di merito ha deciso recependo totalmente lerisultanze peritali, senza tuttavia considerare che erano state svolteosservazioni sia dal consulente di parte sia dal difensore dell’alloraappellante Comune; ne deriverebbe dunque la nullità dell’impugnatasentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.3.1. Il motivo è inammissibile.3.2. Per costante orientamento di legittimità, il vizio di omessapronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. perviolazione dell'art. 112 cod. proc. civ., ricorre ove il giudice omettacompletamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche soloimplicito, di accoglimento o di rigetto, ma comunque indispensabile perla soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottopostaal suo esame.Orbene - in disparte il pur non marginale rilievo per cui il motivo inscrutinio, nell’evocare il vizio di omessa pronuncia, risulta inNumero registro generale 5362/2024Numero sezionale 4934/2025Numero di raccolta generale 7275/2026Data pubblicazione 26/03/2026contraddizione con il motivo che lo precede, che invece evoca, sempre inrelazione alla questione della valutazione delle risultanze dell’espletatac.t.u., una motivazione apparente e contraddittoria, la quale dunquepresuppone che una pronuncia vi sia stata – le doglianze svolte in ordineal mancato rispetto da parte del c.t.u. dei criteri metodologici stabilitidalla corte d’appello, lungi dal costituire “una eccezione veicolata nelgiudizio di appello sia attraverso le deduzioni del c.t.p. del Comune, sianella memoria conclusionale del Comune” (sic p. 30 del ricorso),costituiscono invece una questione puramente processuale - quella cioèdella omessa considerazione delle osservazioni che sarebbero statesvolte dal consulente di parte del Comune avverso le risultanze peritali,anche riproposte dalla difesa del Comune nella comparsa conclusionale -rispetto alla quale l’invocato vizio di omessa pronuncia, poichéconfigurabile soltanto nel mancato esame di domande od eccezioni nelmerito, non può essere predicato (v. Cass., n. 26913/2024; Cass., n.25154/2018).Aggiungasi, infine, che lo stesso ricorrente riporta l’espressopassaggio motivazionale riportato nel ricorso, in cui la corte territorialeafferma: “La valutazione operata dal CTU, neanche specificamentecontestata dalle parti, si rivela corretta. Dalle tabelle n. 18-19 allegatealla relazione emerge, infatti, come l’ausiliario, nell’aggiornare il dannoall’attualità, abbia correttamente calcolato gli importi delle mancatelocazioni solo fino al momento in cui le unità immobiliari di volta in voltaconsiderate sono state effettivamente locate o vendute”, così rilevandol’assenza di contestazioni alla consulenza tecnica. Là dove, poi,prospetta che tale statuizione costituisca “un altro evidente errore” dellacorte d’appello, il ricorrente svolge una censura assertiva e generica, inalcun modo riconducibile ad alcuno dei tassativi e tipici motivi diimpugnazione per cassazione.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia “Violazione e/o falsaNumero registro generale 5362/2024Numero sezionale 4934/2025Numero di raccolta generale 7275/2026Data pubblicazione 26/03/2026applicazione dell’art. 24 D.P.R. n. 380/2001 come sostituito dall'art. 3del d.lgs. n. 222 del 2016; art. 35, comma 20, della Legge n. 47/1985,art. 37 D.P.R. 380/2001, art. 34 bis D.P.R. 380/2001, in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c., per avere la Corte erroneamente consideratogli abusi insistenti sugli immobili di proprietà Co.ge. come difformità nonin grado di incidere sulla commerciabilità degli immobili interessati nésul valore venale degli stessi”.4.1. Il motivo è inammissibile.4.2. Il ricorrente invoca la violazione e/o falsa applicazione di leggein relazione alle numerose leggi speciali enunciate nella rubrica delmotivo, ma l’illustrazione è svolta in maniera assertiva e generica, inmanifesta violazione del consolidato principio di diritto, secondo cui “Nelricorso per cassazione, il vizio di violazione e falsa applicazione di leggeex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., giusta il disposto dell'art. 366,comma 1, n. 4), c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità,non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate, maanche mediante la specifica indicazione delle affermazioni, contenutenella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le normeregolatrici della fattispecie e con l'interpretazione fornita dallagiurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così daprospettare criticamente una valutazione comparativa fra oppostesoluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere alproprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziataviolazione” (v. tra le tante Cass., n. 20870/2024, nonché Cass., n.16038/2013).E ciò a fronte di quanto risulta dalla lettura dell’impugnata sentenza,dalla quale si evince che la corte di merito, in sede di rinnovazione dellac.t.u., ha sì incaricato il consulente di eseguire un doppio calcolo, chetenesse ovvero non tenesse conto degli abusi edili riscontrati nelcomparto urbanistico e della loro incidenza sulla commerciabilità deiNumero registro generale 5362/2024Numero sezionale 4934/2025Numero di raccolta generale 7275/2026Data pubblicazione 26/03/2026singoli immobili, ma ha poi espressamente ritenuto (v. p. 25 dellasentenza) che “Il c.t.u. ha altresì accertato l’ininfluenza delle irregolaritàedilizie riscontrate sul valore degli immobili interessati, trattandosi didifformità ormai sanate e in ogni caso inidonee ad incidere sullacommerciabilità di detti immobili e sul loro valore venale”.In definitiva, quindi, sotto la formale invocazione della violazione diplurime leggi speciali, il ricorrente sostanzialmente lamenta che la corted’appello, nel condividere le risultanze peritali, è pervenuta a qualificaregli abusi insistenti sugli immobili come abusi minori e tolleranzecostruttive, tali dunque non da incidere sulla loro commerciabilità e sulloro valore, sollecitando un nuovo esame della questione, inveceestraneo al presente giudizio di legittimità.5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia “Violazione e/o falsaapplicazione degli articoli 169 c.p.c., 77 disp. Att. Cod. civ., dell’art. 113c.p.c., dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.,per avere la Corte territoriale deciso la causa in assenza dellaproduzione di parte appellante incidentale e dei documenti indicati ai finidella domanda risarcitoria”.5.1. Il motivo è infondato.5.2. In disparte il pur non marginale rilievo per cui il ricorrente si èlimitato ad invocare, genericamente ed assertivamente, la violazionedegli artt. 169 cod. proc. civ., 77 disp. att. cod. proc. civ., 113 e 115cod. proc. civ., va rilevato che questa Corte ha già avuto modo diaffermare che “Qualora l'appellante si riservi, nella nota di iscrizione aruolo dell'impugnazione, di presentare il fascicolo di parte formato inprimo grado e ometta, poi, di depositarlo entro il termine prescritto, ilgiudice d'appello deve decidere sul gravame in base agli attilegittimamente a sua disposizione al momento della decisione, inconformità al principio di disponibilità delle prove” (v. Cass., n.18287/2021; Cass., n. 20184/2014).Numero registro generale 5362/2024Numero sezionale 4934/2025Numero di raccolta generale 7275/2026Data pubblicazione 26/03/2026Nel caso di specie, come risulta dalla lettura dell’impugnatasentenza, la Corte d’Appello ha fondato la sua decisione definitiva nonsulle produzioni della parte, bensì sulle risultanze della c.t.u., cui erastato demandato il solo compito di quantificare il credito risarcitorio diCO.[OSCURATO:SOCIETA]., dopo che già con precedente sentenza parziale, nonimpugnata e pertanto passata in cosa giudicata, era stata riconosciuta laresponsabilità per inadempimento dell’amministrazione comunale.6. In conclusione, il ricorso va rigettato.7. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore delcontroricorrente, che dichiara di essere antistatario.Numero registro generale 5362/2024Numero sezionale 4934/2025Numero di raccolta generale 7275/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:RESPONSABILITA'[OSCURATO:PERSONA] PresidenteCIVILE P.A.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereLAURA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5362/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA].GE. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 5505/2023depositata il 27/12/2023.Numero registro generale 5362/2024Numero sezionale 4934/2025Numero di raccolta generale 7275/2026Data pubblicazione 26/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria di una serie di immobili adibiti adAnnunziata il Comune di Castellammare di Stabia, lamentando il suoinadempimento all’obbligo, assunto a mezzo convenzione urbanistica, direalizzare un percorso pedonale nell’ambito del comparto edificatorio,essenziale per la funzionalità e la valorizzazione del complessoimmobiliare.2. Avverso la sentenza, che accertava l’inadempimento del Comunee lo condannava al risarcimento dei danni, il Comune medesimoproponeva appello; si costituiva, resistendo al gravame, la [OSCURATO:SOCIETA]in liquidazione.3. Con la qui impugnata sentenza – dopo avere con sentenzaparziale, non impugnata, confermato la statuizione di prime cure inpunto di responsabilità dell’amministrazione comunale - la Corted’Appello di Napoli, previa rinnovazione di c.t.u., rideterminava ilquantum risarcitorio, riconoscendo e liquidando voci ulteriori per danniverificatisi dopo la pronuncia della sentenza di primo grado.4. Avverso tale sentenza il Comune di Castellammare di Stabiapropone ora ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.Resiste con controricorso la CO.GE. in liquidazione.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.La società controricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia “Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., anche in relazione all’art. 2697Numero registro generale 5362/2024Numero sezionale 4934/2025Numero di raccolta generale 7275/2026Data pubblicazione 26/03/2026c.c., dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 per averela Corte di Appello accolto la domanda di risarcimento dei danni maturatidopo la sentenza di primo grado, in assenza dei prescritti requisiti”.Sostiene il ricorrente che la corte di merito si sarebbe pronunciata indifformità dell’orientamento di legittimità, secondo cui ulteriori dannimaturati dopo la sentenza di primo grado possono essere risarciti solose sussista assoluta certezza della invarianza della situazione di fatto incui la causa efficiente del danno ha continuato ad operare in pregiudizioaltrui; mentre tale requisito, che rappresenta condicio sine qua non aifini dell’accoglimento della domanda, non ricorrerebbe nel caso dispecie.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Questa Suprema Corte ha invero avuto modo di affermare chela domanda di risarcimento dei danni maturati dopo la sentenza di primogrado è ammissibile in appello, purché si tratti di danni della stessanatura e dipendenti dal medesimo titolo già fatto valere in primo grado(v. Cass., n. 5067/2010; Cass., n. 18526/2020; Cass., n. 19759/2022);si è inoltre precisato (Cass., n. 19759/2022) che l’onere della prova, chegrava sulla parte che richiede il risarcimento, può essere assolto anchemediante presunzioni, quando la causa del danno sia idonea a produrreeffetti lesivi continui e periodici, e la situazione di fatto sia rimastainvariata.Orbene, la corte di merito nella controversia in esame ha cosìmotivato: “… risulta accoglibile la domanda con cui la CO.GE. ha chiestoil risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza di primo grado.L’accoglimento di tale ultima domanda in appello presuppone che siastata avanzata in primo grado una domanda di risarcimento dei danni eche gli ulteriori danni richiesti in appello trovino la loro fonte nella stessacausa e siano della medesima natura di quelli già accertati in primogrado (cfr. Cass. ord. n. 18526/2020; Cass. sent. n. 9453/2013; Cass.Numero registro generale 5362/2024Numero sezionale 4934/2025Numero di raccolta generale 7275/2026Data pubblicazione 26/03/2026sent. n. 5067/2010). Segnatamente, si possono domandare in appello,sempreché dipendenti dal titolo fatto valere in primo grado, i dannieffettivamente venuti ad esistenza, quali eventi fenomenici, dopo lasentenza di primo grado, in quanto derivati dal protrarsi nel tempo, dalrinnovarsi o dal ripetersi dopo la sentenza di primo grado, di uncomportamento scorretto del danneggiante già in precedenza a luiaddebitato (Cass. sent. n. 1281/2003). Rientrano in tale ambito anche idanni la cui causa abbia attitudine a produrre effetti lesivi, continui eperiodici, della stessa natura e intensità di quelli passati, giàgiudizialmente provati e riconosciuti, restando certa cioè non solo laperduranza della causa efficiente, ma anche la invarianza dellasituazione di fatto in cui essa ha continuato ad operare in pregiudizioaltrui (Cass. ord. n. 18526/2020; Cass. sent. n. 9763/1994). Comerilevato dal c.t.u. nominato nel presente giudizio “la seconda parte delcitato percorso di collegamento con la via Roma, che doveva essererealizzato dal Comune, non risulta essere stato ancora realizzato”. Talesituazione di colpevole e perdurante ritardo dell’Ente comunale nelcompletamento del percorso pedonale de quo ha cagionato il protrarsi dialcuni danni (come meglio si chiarirà in prosieguo) nei confrontidell’impresa appellata i quali, quindi, hanno continuato a prodursi anchedopo il 31 luglio 2012 (data del deposito della c.t.u. svolta in primogrado)”.Così argomentando, la Corte d’Appello ha accertato la perduranteinadempienza del Comune e la continuità dei danni, e si è pertantopronunciata in totale consonanza con i sopra menzionati principi didiritto.Le ulteriori critiche contenute nel motivo finiscono sostanzialmenteper sollecitare a questa Corte un nuovo esame del fatto e della prova,sotto il profilo della invarianza della situazione di fatto in cui hacontinuato ad operare la causa del danno, in quanto tale estraneo alNumero registro generale 5362/2024Numero sezionale 4934/2025Numero di raccolta generale 7275/2026Data pubblicazione 26/03/2026giudizio di legittimità, atteso il fermo principio di questa Corte secondocui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nelquale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Supremadi Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, alfine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr., tra letante, Cass., n. 18287/2021; Cass., n. 5443/2006).2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “Nullità dellasentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 111 Cost.,in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 4. Motivazione illogica,contraddittoria, incomprensibile ed apparente, per avere la Corte diAppello liquidato le voci di danno calcolate dal c.t.u. di secondo gradofacendo proprio il criterio di calcolo e la metodologia di quest’ultimo,seppur difformemente dai criteri stabiliti dalla Corte di Appellonell’ordinanza di conferimento dell’incarico”.Lamenta che la corte di merito avrebbe recepito acriticamente leconclusioni della rinnovata c.t.u. in appello, senza rilevare che ilconsulente si era palesemente discostato dai criteri di metodo da essastessa impartiti nell’ordinanza istruttoria di conferimento dell’incarico.2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. Secondo ormai consolidata giurisprudenza di questa SupremaCorte, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimocostituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, èdenunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramutain violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta diNumero registro generale 5362/2024Numero sezionale 4934/2025Numero di raccolta generale 7275/2026Data pubblicazione 26/03/2026motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" enella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile",esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014 e successive conformi).Il ricorrente, tuttavia, evoca il vizio di motivazione in violazione deisuindicati principi, dato che non fa riferimento al contenuto intrinsecodella sentenza impugnata, bensì al contenuto dell’ordinanza istruttoria diconferimento dell’incarico peritale, e dunque, inammissibilmente, adelementi estrinseci e reperiti aliunde rispetto alla sentenza di merito.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “Nullità della sentenzaper violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. comma1, n. 4 per non avere la Corte analizzato ed esaminato l’eccezionesollevata dal Comune in ordine alla differente metodologia utilizzata dalc.t.u. di secondo grado rispetto alle indicazioni della Corte”.Lamenta che la corte di merito ha deciso recependo totalmente lerisultanze peritali, senza tuttavia considerare che erano state svolteosservazioni sia dal consulente di parte sia dal difensore dell’alloraappellante Comune; ne deriverebbe dunque la nullità dell’impugnatasentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.3.1. Il motivo è inammissibile.3.2. Per costante orientamento di legittimità, il vizio di omessapronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. perviolazione dell'art. 112 cod. proc. civ., ricorre ove il giudice omettacompletamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche soloimplicito, di accoglimento o di rigetto, ma comunque indispensabile perla soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottopostaal suo esame.Orbene - in disparte il pur non marginale rilievo per cui il motivo inscrutinio, nell’evocare il vizio di omessa pronuncia, risulta inNumero registro generale 5362/2024Numero sezionale 4934/2025Numero di raccolta generale 7275/2026Data pubblicazione 26/03/2026contraddizione con il motivo che lo precede, che invece evoca, sempre inrelazione alla questione della valutazione delle risultanze dell’espletatac.t.u., una motivazione apparente e contraddittoria, la quale dunquepresuppone che una pronuncia vi sia stata – le doglianze svolte in ordineal mancato rispetto da parte del c.t.u. dei criteri metodologici stabilitidalla corte d’appello, lungi dal costituire “una eccezione veicolata nelgiudizio di appello sia attraverso le deduzioni del c.t.p. del Comune, sianella memoria conclusionale del Comune” (sic p. 30 del ricorso),costituiscono invece una questione puramente processuale - quella cioèdella omessa considerazione delle osservazioni che sarebbero statesvolte dal consulente di parte del Comune avverso le risultanze peritali,anche riproposte dalla difesa del Comune nella comparsa conclusionale -rispetto alla quale l’invocato vizio di omessa pronuncia, poichéconfigurabile soltanto nel mancato esame di domande od eccezioni nelmerito, non può essere predicato (v. Cass., n. 26913/2024; Cass., n.25154/2018).Aggiungasi, infine, che lo stesso ricorrente riporta l’espressopassaggio motivazionale riportato nel ricorso, in cui la corte territorialeafferma: “La valutazione operata dal CTU, neanche specificamentecontestata dalle parti, si rivela corretta. Dalle tabelle n. 18-19 allegatealla relazione emerge, infatti, come l’ausiliario, nell’aggiornare il dannoall’attualità, abbia correttamente calcolato gli importi delle mancatelocazioni solo fino al momento in cui le unità immobiliari di volta in voltaconsiderate sono state effettivamente locate o vendute”, così rilevandol’assenza di contestazioni alla consulenza tecnica. Là dove, poi,prospetta che tale statuizione costituisca “un altro evidente errore” dellacorte d’appello, il ricorrente svolge una censura assertiva e generica, inalcun modo riconducibile ad alcuno dei tassativi e tipici motivi diimpugnazione per cassazione.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia “Violazione e/o falsaNumero registro generale 5362/2024Numero sezionale 4934/2025Numero di raccolta generale 7275/2026Data pubblicazione 26/03/2026applicazione dell’art. 24 D.P.R. n. 380/2001 come sostituito dall'art. 3del d.lgs. n. 222 del 2016; art. 35, comma 20, della Legge n. 47/1985,art. 37 D.P.R. 380/2001, art. 34 bis D.P.R. 380/2001, in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c., per avere la Corte erroneamente consideratogli abusi insistenti sugli immobili di proprietà Co.ge. come difformità nonin grado di incidere sulla commerciabilità degli immobili interessati nésul valore venale degli stessi”.4.1. Il motivo è inammissibile.4.2. Il ricorrente invoca la violazione e/o falsa applicazione di leggein relazione alle numerose leggi speciali enunciate nella rubrica delmotivo, ma l’illustrazione è svolta in maniera assertiva e generica, inmanifesta violazione del consolidato principio di diritto, secondo cui “Nelricorso per cassazione, il vizio di violazione e falsa applicazione di leggeex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., giusta il disposto dell'art. 366,comma 1, n. 4), c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità,non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate, maanche mediante la specifica indicazione delle affermazioni, contenutenella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le normeregolatrici della fattispecie e con l'interpretazione fornita dallagiurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così daprospettare criticamente una valutazione comparativa fra oppostesoluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere alproprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziataviolazione” (v. tra le tante Cass., n. 20870/2024, nonché Cass., n.16038/2013).E ciò a fronte di quanto risulta dalla lettura dell’impugnata sentenza,dalla quale si evince che la corte di merito, in sede di rinnovazione dellac.t.u., ha sì incaricato il consulente di eseguire un doppio calcolo, chetenesse ovvero non tenesse conto degli abusi edili riscontrati nelcomparto urbanistico e della loro incidenza sulla commerciabilità deiNumero registro generale 5362/2024Numero sezionale 4934/2025Numero di raccolta generale 7275/2026Data pubblicazione 26/03/2026singoli immobili, ma ha poi espressamente ritenuto (v. p. 25 dellasentenza) che “Il c.t.u. ha altresì accertato l’ininfluenza delle irregolaritàedilizie riscontrate sul valore degli immobili interessati, trattandosi didifformità ormai sanate e in ogni caso inidonee ad incidere sullacommerciabilità di detti immobili e sul loro valore venale”.In definitiva, quindi, sotto la formale invocazione della violazione diplurime leggi speciali, il ricorrente sostanzialmente lamenta che la corted’appello, nel condividere le risultanze peritali, è pervenuta a qualificaregli abusi insistenti sugli immobili come abusi minori e tolleranzecostruttive, tali dunque non da incidere sulla loro commerciabilità e sulloro valore, sollecitando un nuovo esame della questione, inveceestraneo al presente giudizio di legittimità.5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia “Violazione e/o falsaapplicazione degli articoli 169 c.p.c., 77 disp. Att. Cod. civ., dell’art. 113c.p.c., dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.,per avere la Corte territoriale deciso la causa in assenza dellaproduzione di parte appellante incidentale e dei documenti indicati ai finidella domanda risarcitoria”.5.1. Il motivo è infondato.5.2. In disparte il pur non marginale rilievo per cui il ricorrente si èlimitato ad invocare, genericamente ed assertivamente, la violazionedegli artt. 169 cod. proc. civ., 77 disp. att. cod. proc. civ., 113 e 115cod. proc. civ., va rilevato che questa Corte ha già avuto modo diaffermare che “Qualora l'appellante si riservi, nella nota di iscrizione aruolo dell'impugnazione, di presentare il fascicolo di parte formato inprimo grado e ometta, poi, di depositarlo entro il termine prescritto, ilgiudice d'appello deve decidere sul gravame in base agli attilegittimamente a sua disposizione al momento della decisione, inconformità al principio di disponibilità delle prove” (v. Cass., n.18287/2021; Cass., n. 20184/2014).Numero registro generale 5362/2024Numero sezionale 4934/2025Numero di raccolta generale 7275/2026Data pubblicazione 26/03/2026Nel caso di specie, come risulta dalla lettura dell’impugnatasentenza, la Corte d’Appello ha fondato la sua decisione definitiva nonsulle produzioni della parte, bensì sulle risultanze della c.t.u., cui erastato demandato il solo compito di quantificare il credito risarcitorio diCO.[OSCURATO:SOCIETA]., dopo che già con precedente sentenza parziale, nonimpugnata e pertanto passata in cosa giudicata, era stata riconosciuta laresponsabilità per inadempimento dell’amministrazione comunale.6. In conclusione, il ricorso va rigettato.7. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore delcontroricorrente, che dichiara di essere antistatario. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della societàcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 15.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge, condistrazione a favore del difensore del controricorrente, che dichiara diessere antistatario.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione il 18 dicembre 2025.Il PresidenteLINA RUBINOP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della societàcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 15.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge, condistrazione a favore del difensore del controricorrente, che dichiara diessere antistatario.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione il 18 dicembre 2025.Il PresidenteLINA RUBINO