Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18839/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il G.u.p. del Tribunale di Napoli emetteva sentenza indicata in epigrafe, con la quale applicava a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata, con riconoscimento della continuazione esterna con reati per i quali era già intervenuta sentenza di condanna irrevocabile, per i delitti di partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata alla falsificazione e messa in circolazione di banconote false, oltre che per singoli delitti fine.

2. I ricorsi per cassazione proposti con unico atto nell'inte -esse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] constano di un solo motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 416 cod. pen., in quanto la sentenza impugnata non avrebbe effettuato alcuna verifica della sussistenza dell'associazione per delinquere, quanto alla struttura organizzativa e al programma criminoso.

4. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

5. Le censure dedotte risultano, comunque, assolutamente generiche e solo formali ed esorbitano dalle categorie di vizi consentite dall'ad. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Inoltre, va considerato che questa Code, già prima della novella legislativa, aveva affermato che, in caso di patteggiamento, l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto, con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'ad. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di una delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'ad. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Rv. 234824).

Nel caso in esame, vi è un richiamo all'insussistenza dei presupposti per la pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., né sono indicati dal ricorrente gli argomenti che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento dell'imputato (Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014 - dep. 2015, Rv. 261802), non si vede in tema di pena illegale, in quanto la sanzione è concordata nel rispetto dei limiti edittali e, pur se astrattamente ricompreso nell'ad. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., il motivo attinente alla qualificazione giuridica del fatto risulta formulato senza alcuna ulteriore specificazione né alcuna prospettazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno, così da connotarsi come generico. 6.

Ne consegue, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell'ad. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., e che le ricorrenti devono essere condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrent al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il G.u.p. del Tribunale di Napoli emetteva sentenza indicata in epigrafe, con la quale applicava a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata, con riconoscimento della continuazione esterna con reati per i quali era già intervenuta sentenza di condanna irrevocabile, per i delitti di partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata alla falsificazione e messa in circolazione di banconote false, oltre che per singoli delitti fine. 2. I ricorsi per cassazione proposti con unico atto nell'inte -esse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] constano di un solo motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 416 cod. pen., in quanto la sentenza impugnata non avrebbe effettuato alcuna verifica della sussistenza dell'associazione per delinquere, quanto alla struttura organizzativa e al programma criminoso. 4. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili. 5. Le censure dedotte risultano, comunque, assolutamente generiche e solo formali ed esorbitano dalle categorie di vizi consentite dall'ad. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Inoltre, va considerato che questa Code, già prima della novella legislativa, aveva affermato che, in caso di patteggiamento, l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto, con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'ad. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di una delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'ad. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Rv. 234824). Nel caso in esame, vi è un richiamo all'insussistenza dei presupposti per la pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., né sono indicati dal ricorrente gli argomenti che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento dell'imputato (Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014 - dep. 2015, Rv. 261802), non si vede in tema di pena illegale, in quanto la sanzione è concordata nel rispetto dei limiti edittali e, pur se astrattamente ricompreso nell'ad. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., il motivo attinente alla qualificazione giuridica del fatto risulta formulato senza alcuna ulteriore specificazione né alcuna prospettazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno, così da connotarsi come generico. 6. Ne consegue, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell'ad. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., e che le ricorrenti devono essere condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrent al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom
Sentenza Cassazione n. 18839/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris