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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 ottobre 2024

Cassazione n. 28236/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32368/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srlRappresentanze Siderurgiche e Industriali in liquidazione, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]' Cesarini N 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] in [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso lo Studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso decreto di Tribunale Milano n. 7219/2020 depositato il 12/11/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Milano, con decreto del 12/11/2020, ha respinto l'opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo dell'[OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria proposta da [OSCURATO:PERSONA] srl [OSCURATO:PERSONA] e Industriali in liquidazione (di seguito indicata per brevità semplicemente “Piesse”) e finalizzata a ottenere il riconoscimento della natura prededucibile del credito, ammesso in via chirografaria,di € 1.119.509,26 ,vantato a titolo di risarcimento danni per condotta di abuso di posizione dominante realizzata dalla [OSCURATO:SOCIETA].

2. Il Tribunale ha osservato, per quanto di interesse in questa sede : a) che, ai sensi del comma 1 ter. conv. con modificazioni dalla , norma speciale e di stretta interpretazione in quanto la prededuzione ha come effetto l’alterazione della par condicio creditorum, i crediti anteriormente sorti sono prededucibili nel solo caso della compresenza di tutti requisiti stabiliti dal legislatore, ovvero quando si tratti di crediti di piccole e medie imprese verso una società posta in amministrazione straordinaria che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, individuato con d.m. del Presidente del Consiglio, e che siano relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali, funzionali alla procedura di ristrutturazione industriale prevista dal medesimo decreto legge; b ) che, quanto al requisito oggettivo, le prestazioni necessarie alla continuità degli impianti produttivi essenziali venivano individuate in quelle essenziali per la catena produttiva in cui erano utilizzate le materie prime originarie, prodotte in loco (il cosidetto “coke”) o raffinate (il c.d. processo di agglomerazione) le quali venivano convogliate nell’altoforno da dove fuoriusciva la ghisa liquida, che a sua volta veniva immessa nell’acciaieria e, all’esito del processo di colata continua, veniva trasformata in bramma di acciaio; c) che andava esclusa dall’ambito delle “prestazioni necessarie alla continuità degli impianti produttivi essenziali” quelle riguardanti attività esterne al sopradescritto processo di produzione del “primo acciaio”; d) che nel caso concreto, non sussisteva il requisito oggettivo in quanto la ricorrente non agiva quale fornitrice in base ad un rapporto negoziale intercorso con [OSCURATO:PERSONA] ma deduceva una pretesa creditoria risarcitoria fondata su titolo giudiziale che era completamente estranea all’ambitodi applicazione della normativa speciale; e) che la ricorrente non aveva neppure fornito la prova della sussistenza dell’elemento dimensionale, e cioè di essere una piccola o media impresa (PMI), essendosi limitata a produrre bilanci della società riferiti ad annualità antecedenti alla messa in stato di liquidazione. 3 Piesse ha proposto ricorso per Cassazione sulla base tre motivi; la procedura ha svolto attività difensiva con controricorso, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 116, comma 1 c.p.c e 3 comma 1 ter d.l. 347/2003, in relazione all’art. 360 1 comma nr. 3 c.p.c.: deduce la ricorrente di avere, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, assolto all’onere di provare i requisiti soggettivi e dimensionali di PMI, anche afferenti all’epoca nella quale la pretesa risarcitoria sarebbe sorta, attraverso la produzione dell’atto di appello; avrebbero, quindi, errato i giudici di prime cure a ritenere che la qualità di piccola e media impresa si potesse provare esclusivamente attraverso i bilanci. 1.1 Il secondo motivo oppone l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti costituito dalle risultanze della CTU redatta nel giudizio di appello dove era emerso che Piesse fosse una piccola impresa in quanto, nei sei anni dal 2002 al 2007, aveva avuto un fatturato complessivo inferiore ai 20 milioni di Euro e si reggeva sul piano organizzativo esclusivamente sull’apporto del lavoro personale dell’amministratore unico. 1.2 Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 1 ter d.l. 347/2003 e dell’art. 3 Cost., in relazione all’art.360 comma 1 c.p.c: la ricorrente lamenta che il Tribunale, nell’avere escluso la prededuzione di Piesse sulla base dell’errata interpretazione della disposizione speciale che limita il beneficio solamente ai titolari di imprese di autotrasporto che hanno eseguito prestazioni necessarie alla continuità dell’attività di impianti produttivi essenziali alla produzione del c.d. primo acciaio escludendolo per le imprese di autotrasporto che hanno operato al di fuori di tale, avrebbe dato luogo una arbitraria ed ingiustificata disparità di trattamento. 2 Il terzo motivo, da esaminarsi prioritariamente, secondo il principio della ragione più liquida, è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi dell’impugnato decreto. 2.1 Il Tribunale, infatti, dopo aver passato in rassegna la normativa speciale evidenziandone il carattere eccezionale che ne impone una interpretazione restrittiva, ha escluso in radice la sussumibilità del credito fatto valere dalla ricorrente in una delle ipotesi previste dagli art. 3 comma 1 ter d.l. 347/2003 e 8 comma 1 bis del d.l. 91/17. 2.2 Ciò perché la normativa speciale riconosce la prededuzione a piccole e medie imprese sulla base di un rapporto contrattuale e commerciale di fornitura di merci o servizi o di prestazioni di autotrasporto. 2.3 Orbene, l’impugnato decreto ha accertato, sulla base delle deduzioni della stessa ricorrente e sulla scorta delle risultanze della sentenza prodotta, che Piesse non era fornitrice di [OSCURATO:PERSONA] ma, al contrario, era sua cliente poiché acquistava dalla stessa prodotti che venivano rivenduti a terzi. 2.4 Il credito fatto valere da Piesse ha natura risarcitoria in quanto deriva da un accertamento giudiziale di abuso di posizione dominante da parte di [OSCURATO:PERSONA] che ha portato alla condanna di quest’ultima al pagamento in favore della danneggiata della somma, fatta valere con l’insinuazione allo stato passivo, a titolo di risarcimento danni.

Il fatto costitutivo del credito di Piesse è stato, quindi, correttamente ritenuto dal Tribunale completamente avulso dall’ambito di applicazione della fattispecie, sotto il profilo del requisito oggettivo, di cui all’art.3 comma d.l. citato. 3 Il primo e il secondo motivo sono parimenti inammissibili per carenza di interesse. 3.1 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di una di esse o la ritenuta infondatezza o inammissibilità delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa ( cfr. tra le tante Cass. 11493/2018 e 18641/2017). 3.2 Nella fattispecie, dichiarato inammissibile il motivo che investe una delle riferite ragioni, costituita dalla carenza del requisito oggettivo per il riconoscimento della prededuzione, restano inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, che contestano la ritenuta mancata prova del requisito soggettivo giacché anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione di una decisione destinata a rimanere ferma sulla base della ratio ritenuta corretta.

In conclusione il ricorso è inammissibile. 4.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio che liquida in complessive € 8.200, di cui € 200 per spese, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32368/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srlRappresentanze Siderurgiche e Industriali in liquidazione, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]' Cesarini N 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] in [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso lo Studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso decreto di Tribunale Milano n. 7219/2020 depositato il 12/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Milano, con decreto del 12/11/2020, ha respinto l'opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo dell'[OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria proposta da [OSCURATO:PERSONA] srl [OSCURATO:PERSONA] e Industriali in liquidazione (di seguito indicata per brevità semplicemente “Piesse”) e finalizzata a ottenere il riconoscimento della natura prededucibile del credito, ammesso in via chirografaria,di € 1.119.509,26 ,vantato a titolo di risarcimento danni per condotta di abuso di posizione dominante realizzata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Il Tribunale ha osservato, per quanto di interesse in questa sede : a) che, ai sensi del comma 1 ter. conv. con modificazioni dalla , norma speciale e di stretta interpretazione in quanto la prededuzione ha come effetto l’alterazione della par condicio creditorum, i crediti anteriormente sorti sono prededucibili nel solo caso della compresenza di tutti requisiti stabiliti dal legislatore, ovvero quando si tratti di crediti di piccole e medie imprese verso una società posta in amministrazione straordinaria che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, individuato con d.m. del Presidente del Consiglio, e che siano relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali, funzionali alla procedura di ristrutturazione industriale prevista dal medesimo decreto legge; b ) che, quanto al requisito oggettivo, le prestazioni necessarie alla continuità degli impianti produttivi essenziali venivano individuate in quelle essenziali per la catena produttiva in cui erano utilizzate le materie prime originarie, prodotte in loco (il cosidetto “coke”) o raffinate (il c.d. processo di agglomerazione) le quali venivano convogliate nell’altoforno da dove fuoriusciva la ghisa liquida, che a sua volta veniva immessa nell’acciaieria e, all’esito del processo di colata continua, veniva trasformata in bramma di acciaio; c) che andava esclusa dall’ambito delle “prestazioni necessarie alla continuità degli impianti produttivi essenziali” quelle riguardanti attività esterne al sopradescritto processo di produzione del “primo acciaio”; d) che nel caso concreto, non sussisteva il requisito oggettivo in quanto la ricorrente non agiva quale fornitrice in base ad un rapporto negoziale intercorso con [OSCURATO:PERSONA] ma deduceva una pretesa creditoria risarcitoria fondata su titolo giudiziale che era completamente estranea all’ambitodi applicazione della normativa speciale; e) che la ricorrente non aveva neppure fornito la prova della sussistenza dell’elemento dimensionale, e cioè di essere una piccola o media impresa (PMI), essendosi limitata a produrre bilanci della società riferiti ad annualità antecedenti alla messa in stato di liquidazione. 3 Piesse ha proposto ricorso per Cassazione sulla base tre motivi; la procedura ha svolto attività difensiva con controricorso, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 116, comma 1 c.p.c e 3 comma 1 ter d.l. 347/2003, in relazione all’art. 360 1 comma nr. 3 c.p.c.: deduce la ricorrente di avere, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, assolto all’onere di provare i requisiti soggettivi e dimensionali di PMI, anche afferenti all’epoca nella quale la pretesa risarcitoria sarebbe sorta, attraverso la produzione dell’atto di appello; avrebbero, quindi, errato i giudici di prime cure a ritenere che la qualità di piccola e media impresa si potesse provare esclusivamente attraverso i bilanci. 1.1 Il secondo motivo oppone l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti costituito dalle risultanze della CTU redatta nel giudizio di appello dove era emerso che Piesse fosse una piccola impresa in quanto, nei sei anni dal 2002 al 2007, aveva avuto un fatturato complessivo inferiore ai 20 milioni di Euro e si reggeva sul piano organizzativo esclusivamente sull’apporto del lavoro personale dell’amministratore unico. 1.2 Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 1 ter d.l. 347/2003 e dell’art. 3 Cost., in relazione all’art.360 comma 1 c.p.c: la ricorrente lamenta che il Tribunale, nell’avere escluso la prededuzione di Piesse sulla base dell’errata interpretazione della disposizione speciale che limita il beneficio solamente ai titolari di imprese di autotrasporto che hanno eseguito prestazioni necessarie alla continuità dell’attività di impianti produttivi essenziali alla produzione del c.d. primo acciaio escludendolo per le imprese di autotrasporto che hanno operato al di fuori di tale, avrebbe dato luogo una arbitraria ed ingiustificata disparità di trattamento. 2 Il terzo motivo, da esaminarsi prioritariamente, secondo il principio della ragione più liquida, è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi dell’impugnato decreto. 2.1 Il Tribunale, infatti, dopo aver passato in rassegna la normativa speciale evidenziandone il carattere eccezionale che ne impone una interpretazione restrittiva, ha escluso in radice la sussumibilità del credito fatto valere dalla ricorrente in una delle ipotesi previste dagli art. 3 comma 1 ter d.l. 347/2003 e 8 comma 1 bis del d.l. 91/17. 2.2 Ciò perché la normativa speciale riconosce la prededuzione a piccole e medie imprese sulla base di un rapporto contrattuale e commerciale di fornitura di merci o servizi o di prestazioni di autotrasporto. 2.3 Orbene, l’impugnato decreto ha accertato, sulla base delle deduzioni della stessa ricorrente e sulla scorta delle risultanze della sentenza prodotta, che Piesse non era fornitrice di [OSCURATO:PERSONA] ma, al contrario, era sua cliente poiché acquistava dalla stessa prodotti che venivano rivenduti a terzi. 2.4 Il credito fatto valere da Piesse ha natura risarcitoria in quanto deriva da un accertamento giudiziale di abuso di posizione dominante da parte di [OSCURATO:PERSONA] che ha portato alla condanna di quest’ultima al pagamento in favore della danneggiata della somma, fatta valere con l’insinuazione allo stato passivo, a titolo di risarcimento danni. Il fatto costitutivo del credito di Piesse è stato, quindi, correttamente ritenuto dal Tribunale completamente avulso dall’ambito di applicazione della fattispecie, sotto il profilo del requisito oggettivo, di cui all’art.3 comma d.l. citato. 3 Il primo e il secondo motivo sono parimenti inammissibili per carenza di interesse. 3.1 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di una di esse o la ritenuta infondatezza o inammissibilità delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa ( cfr. tra le tante Cass. 11493/2018 e 18641/2017). 3.2 Nella fattispecie, dichiarato inammissibile il motivo che investe una delle riferite ragioni, costituita dalla carenza del requisito oggettivo per il riconoscimento della prededuzione, restano inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, che contestano la ritenuta mancata prova del requisito soggettivo giacché anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione di una decisione destinata a rimanere ferma sulla base della ratio ritenuta corretta. In conclusione il ricorso è inammissibile. 4.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio che liquida in complessive € 8.200, di cui € 200 per spese, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso d
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