CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 03699/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso 11483-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 62, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANTONINO D'ALESSANDRIA; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrend - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], B.\[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 140/2016 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il ir#44/-2-6-1-6,,- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] I fatti di causa, quali emergono dalla stessa sentenza impugnata, sono i seguenti. A) [OSCURATO:PERSONA], coniugato in seconde nozze con [OSCURATO:PERSONA], è comproprietario, insieme al coniuge, di un fabbricato in Carpenedolo (BS), via [OSCURATO:PERSONA] 83. Muore intestato nell'anno 1978 e lascia il coniuge [OSCURATO:PERSONA] e la figlia [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] muore a sua volta intestata nell'anno 1979 in assenza di coniuge e di prole. B) Nel 2001 muore [OSCURATO:PERSONA] e lascia i tre figli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. C) [OSCURATO:PERSONA], insieme al coniuge [OSCURATO:PERSONA], chiama in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre ai chiamati alla successione della comproprietaria dell'immobile [OSCURATO:PERSONA]. Gli attori chiedono accertarsi l'usucapione in loro favore del fabbricato già appartenuto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno della pretesa deducono che i potenziali comproprietari, in forza dei titoli successori, avevano Ric. 2016 n. 11483 sez. 52 - ud. 10-11-2021 -2- , mantenuto un atteggiamento di mera inerzia, non contestando il possesso esclusivo degli attori. D) Si costituiscono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e resistono alla domanda. Per quanto rileva in questa fase, esse deducono che la madre [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato l'eredità del genitore, diversamente dai chiamati all'eredità della Bazzoli, il cui diritto si era pertanto prescritto. Secondo le convenute, in conseguenza della prescrizione del diritto di accettare l'eredità della Bazzoli, la loro madre [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato la proprietà dell'intero immobile. E) Il giudice di primo grado accerta che i chiamati alla successione della Bazzoli non avevano accettato l'eredità di lei nel termine di prescrizione. Il medesimo giudice accerta invece che [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato l'eredità del padre. Sulla base di tale considerazione rigetta la domanda di usucapione, riscontrando il difetto dei requisiti del possesso utile per l'usucapione nei confronti del comproprietario. F) La Corte d'appello, nel riformare la sentenza, rileva, fra l'altro, che «quanto alla successione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nessuno avendo accettato l'eredità ed essendo prescritto il termine decennale per l'accettazione dell'eredità, l'accertamento della prescrizione andava dichiarato nei confronti di tutti gli eredi, non solo di quelli di [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, non si può sostenere che [OSCURATO:PERSONA] sia stata erede ed abbia in tale sua qualità goduto del bene, ed una volta deceduta lo abbia trasmesso per successione a rutti i tre figli». Ciò posto, la Corte d'appello, riconoscendo il possesso dell'immobile ultraventennale degli attori, ha accolto la domanda di usucapione. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, affidato a due motivi. Con il primo denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 1803 c.c., Ric. 2016 n. 11483 sez. 52 - ud. 10-11-2021 -3- dolendosi del riconoscimento, in capo alle controparti, del possesso utile per l'usucapione; con il secondo denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 476, 480 e 1935 c.c., censurando al decisione nella parte in cui ha ritenuto prescritto il diritto della loro dante causa [OSCURATO:PERSONA] di accettare l'eredità del genitore. Con ordinanza del 30 giugno 2011 la Corte di Cassazione ha rinviato la causa in pubblica udienza, sottoponendo alle parti una questione rilevabile d'ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Come già rilevato nell'ordinanza interlocutoria, nell'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità di [OSCURATO:PERSONA], originariamente sollevata dalle convenute, attuali ricorrenti, si annida un possibile equivoco, che non è stato colto dai giudici di merito. In particolare, non è stato considerato che della prescrizione del diritto dei chiamati alla successione all'eredità della Bazzoli, [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe potuta al limite avvantaggiare solo nei limiti della quota dell'immobile compresa nell'eredità del primo defunto, non anche per la quota originariamente appartenente alla Bazzoli, essendo Deride estranea alla successione del coniuge in seconde nozze del genitore. Essendo la Bazzoli deceduta dopo il coniuge Zaniboni, ed essendo chiamata ab intestato all'eredità di lui insieme alla figlia del defunto [OSCURATO:PERSONA] in ragione di un mezzo ciascuno (art. 581 c.c.), nell'esame della stessa eccezione, occorreva distinguere e tenere separati due diversi piani. Da un lato, il diritto del coniuge Bazzoli di accettare l'eredità del marito; dall'altro, una volta deceduta la Bazzoli, il diritto dei chiamati alla sua successione, fra i quali non era annoverata [OSCURATO:PERSONA], di accettare l'eredità di lei. In relazione al primo dei due diritti, sempre in linea astratta e teorica, si deve proporre una distinzione ulteriore: Ric. 2016 n. 11483 sez. 52 - ud. 10-11-2021 -4- a) ipotizzando che la Bazzoli fosse deceduta senza avere accettato l'eredità del marito e che, a loro volta, il diritto di accettazione, trasmesso ex art. 479 c.c., non fosse stato esercitato dagli eredi di lei, si sarebbe potuto sostenere che l'intera quota di un mezzo dell'immobile, compresa nell'eredità dello Zaniboni, sarebbe stata acquistata da Deride ai sensi dell'art. 522 c.c.; mentre non si sarebbe potuto sostenere che anche l'altro mezzo, originariamente di proprietà della Bazzoli, fosse andato a beneficio di Deride. Piuttosto la prescrizione del diritto di accettare l'eredità, nei confronti dei chiamati alla successione della Bazzoli, avrebbe comportato l'acquisto dell'eredità da parte dello Stato ex art. 586 c.c., non "l'accrescimento" a beneficio dell'erede del comproprietario; b) ipotizzando invece che la Bazzoli avesse accettato l'eredità del coniuge, l'immobile sarebbe divenuto per un quarto di proprietà di Deride e per gli altri tre quarti, per effetto del cumulo fra la quota originaria di proprietà di un mezzo con la quota di un quarto acquistata per la successione del coniuge, di proprietà della Bazzoli. Alla morte della Bazzoli l'immobile sarebbe stato acquistato dai suoi eredi e, in assenza di successibili ex lege, si sarebbe dovuto riconoscere l'acquisto dello Stato. È chiaro che nessun vantaggio, in questa ipotesi, sarebbe derivato per Deride dalla prescrizione del diritto di accettazione dei chiamati all'eredità della Bazzoli. 2. Risulta dalle su esposte considerazioni che il Tribunale, una volta riconosciuta la prescrizione del diritto di accettazione dei chiamati all'eredità della Bazzoli, avrebbe dovuto porsi il problema della integrità del contraddittorio in ordine alla quota dell'immobile di spettanza della stessa Bazzoli: un mezzo o tre quarti secondo l'una o l'altra delle ipotesi sopra considerate. Vale la regola che «una persona sia morta senza eredi, solo perché i chiamati non abbiano accettato Ric. 2016 n. 11483 sez. 52 - ud. 10-11-2021 -5- l'eredità. Tale situazione dà luogo alla giacenza dell'eredità e il curatore dell'eredità giacente è legittimato passivamente nei riguardi di tutte le azioni proponibili contro l'erede. Se tutti i chiamati rinunciano all'eredità e non vi siano altri successibili, l'eredità è devoluta di diritto, senza bisogno di accettazione, allo Stato, il quale non può rinunciarvi» (Cass. n. 1754/1968). Consegue da quanto sopra che la Corte d'appello avrebbe dovuto accorgersi che, già dal primo grado, in conseguenza dell'accertata prescrizione del diritto di accettazione da parte dei chiamati all'eredità Zaniboni, occorreva disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dello Stato, salvo verificare la misura dell'acquisto sulla base di quanto sopra precisato. La Corte d'appello, pertanto, investita con l'impugnazione da parte di coloro che rivendicavano l'acquisto per usucapione del bene già comune ai due coniugi, non avrebbe potuto decidere nel merito, ma avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio. Infatti, il giudizio avrebbe dovuto svolgersi, già dal primo grado, anche nei confronti di un soggetto diverso rispetto a coloro che lo promossero e furono convenuti in giudizio. Il difetto è certamente rilevabile per la prima volta in questa sede: l'omissione risulta con ogni evidenza dalla stessa pronuncia impugnata, dovendosi nello stesso tempo escludere che sulla questione si sia formato il giudicato (Cass. n. 26388/2008; n. 3024/2012). 3. Nelle memoria i ricorrenti sostengono che l'acquisto del bene, in ipotesi avvenuto in capo allo Stato, non impedisce che il medesimo possa essere acquistato dai privati per usucapione. L'obiezione non coglie nel segno. Non si tratta, nella specie, di riconoscere o negare la possibilità dell'acquisto in ordine a un bene acquistato dallo Stato a titolo di erede, ma di stabilire contro chi vada Ric. 2016 n. 11483 sez. 52 - ud. 10-11-2021 -6- esercitata la pretesa. Cass. n. 1549 del 2010, richiamata dai ricorrenti nella memoria - nell'ammettere che «nel caso di beni immobili acquistati dallo Stato, ex art. 586 cod. civ., a titolo di eredità, la mancata conoscenza da parte dell'Amministrazione dell'intervenuto acquisto non impedisce, ai sensi dell'art. 1163 cod. civ., nel testo (applicabile ratione tempori1) anteriore alla modifica di cui all'art. 1, comma 260, della legge n. 296 del 2006, il decorso del termine utile per l'usucapione del diritto da parte del terzo, dovendo escludersi in tal caso la natura clandestina del possesso continuato per venti anni ed esercitato pubblicamente e pacificamente» - non fornisce argomento per sostenere che la domanda potrebbe essere proposta nei confronti dei chiamati originari, i quali hanno lasciato decorrere il termine di prescrizione del diritto di accettazione, e non contro lo Stato. D'altronde, in quel caso esaminato dalla Suprema corte, risoltosi positivamente per chi accampava l'usucapione, la domanda fu proposta dal privato contro il Ministero delle Finanze, soccombente nel merito e in sede di legittimità. 4. In conclusione, risultando integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo. Si impone, pertanto, in questa sede di giudizio di cassazione, il rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c. (Cass. n. 4665/2021; n. 23315/2020) Il giudice di rinvio, da identificarsi nel Tribunale di Brescia in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Ric. 2016 n. 11483 sez. 52 - ud. 10-11-2021 -7- P.Q.M. cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa al Tribunale di Brescia in diversa composizione anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassaz