Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2020
ECLI:EU:T:2020:577
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0247_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 dicembre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / BEI
(causa T-247/19)
«Funzione pubblica – Personale della BEI – Retribuzione – Adeguamento annuale degli stipendi – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Consultazione del personale – Obbligo di motivazione – Proporzionalità»
1.
Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Retribuzione – Adeguamento annuale della tabella degli stipendi base – Potere discrezionale dell'amministrazione – Adozione di una decisione in materia – Conseguenze – Autolimitazione del potere discrezionale
(Statuto del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 20, primo comma, e allegato I; Regolamento interno della Banca europea per gli investimenti, art. 31)
(v. punti 42-45, 55)
2.
Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Principi – Certezza del diritto – Atti dell'amministrazione – Requisito di chiarezza e di prevedibilità
(v. punti 48-51)
3.
Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Retribuzione – Adeguamento annuale della tabella degli stipendi base – Rispetto del principio di certezza del diritto – Obbligo di precisare anticipatamente i criteri da applicare – Insussistenza
(Statuto del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 20, primo comma, e allegato I; Regolamento interno della Banca europea per gli investimenti, art. 31)
(v. punti 56-60)
4.
Funzionari – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Rassicurazioni precise fornite dall’amministrazione – Nozione – Prassi dell’amministrazione – Esclusione
(v. punti 67, 70)
5.
Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Retribuzione – Adeguamento annuale della tabella degli stipendi base – Potere discrezionale dell'amministrazione – Rispetto dei diritti acquisiti – Modifica, per il futuro, del regime d’attuazione dell’adeguamento annuale delle retribuzioni – Ammissibilità
(Statuto del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 20)
(v. punti 68, 69, 71, 72)
6.
Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Retribuzione – Adeguamento annuale della tabella degli stipendi base – Obbligo di mantenere un parallelismo con l’evoluzione delle retribuzioni dei funzionari nazionali – Insussistenza
(Statuto dei funzionari, art. 65)
(v. punto 74)
7.
Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Retribuzione – Presentazione, da parte dell’amministrazione, di proposte al comitato direttivo – Obbligo di consultazione del collegio dei rappresentanti del personale – Portata – Limiti
(Statuto del personale della Banca europea per gli investimenti, artt. 24, primo comma, e 44)
(v. punti 78-84)
8.
Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Principi – Divieto di revoca di un vantaggio finanziario senza consultazione del personale – Portata
(v. punti 86, 87)
9.
Funzionari – Atti dell'amministrazione – Motivazione – Obbligo – Portata – Atto di portata generale in materia di retribuzione
(Art. 296 TFUE)
(v. punti 92-94)
[OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 270 TFUE e dell’articolo 50 bis dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e volta, da un lato, ad annullare le decisioni contenute nei fogli paga dei ricorrenti del febbraio 2018, e successivi, che attuano la decisione del consiglio d’amministrazione della BEI del 18 luglio 2017 che definisce un nuovo approccio relativamente all’aumento globale degli stipendi del personale applicabile a tutti gli agenti della BEI, e la decisione del comitato direttivo della BEI del 30 gennaio 2018 che fissa per il 2018 il tasso di adeguamento degli stipendi allo 0,7%, e, dall’altro, ad ottenere risarcimento del pregiudizio che i ricorrenti avrebbero asseritamente subito a causa di tali decisioni.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).