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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 07827/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 7267-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ; - intimata - avverso l'ordinanza n. 4519/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 19/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -all’esito del ricorso n.23827/2016 r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., rimasto intimato, la Corte ha respinto F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7267/2021 Numero sezionale 8618/2021 il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese del Numero di raccolta generale 7827/2022Data pubblicazione 10/03/2022 giudizio di legittimità a favore della parte intimata, come liquidate in dispositivo; - a seguito di segnalazione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stato promosso il presente procedimento di correzione d’ufficio dell’errore materiale, non avendo la parte intimata svolto alcuna attività difensiva che possa giustificare la rifusione delle spese di lite; considerato che: -ai sensi degli artt. 287 e 391 bis , comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ. è ammissibile il ricorso alla procedura di correzione d’ufficio dell’errore materiale, giacché l'attribuzione delle spese relative al procedimento di cassazione alla parte intimata che non si sia ivi costituita, in violazione dell'art. 91 c.p.c. (il quale suppone che la condanna alle spese di lite sia effettuata in favore della sola parte che le abbia in realtà sostenute per lo svolgimento dell'attività difensiva discendente dalla sua partecipazione al giudizio: arg. da Cass. Sez. 6 - 3, 19/06/2018, n. 16174; Cass. Sez. 2, 19/08/2011, n. 17432; Cass. Sez. 3, 28/07/2005, n. 15797), integra un errore materiale rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento (cfr. Cass. 12185/2020); - l'eliminazione della statuizione di condanna del soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte, la quale risulta, però, non costituitasi in giudizio adempie alla necessità di adottare un pronuncia consequenziale di carattere accessorio a contenuto normativamente obbligato, non implicante alcuna discrezione valutativa da parte del giudice, così rientrando nell'ambito proprio della configurazione dei presupposti di fatto che giustificano il ricorso al procedimento di correzione degli errori e delle omissioni materiali; - non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7267/2021 Numero sezionale 8618/2021 La Corte dispone la correzione dell’errore materiale occorso Numero di raccolta generale 7827/2022Data pubblicazione 10/03/2022 nell’ordinanza n.4519/2021 mediante l’eliminazione, in motivazione a pag. 8, sub 5, della frase ”le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo” e la sostituzione con la seguente frase “essendo l’altra parte rimasta intimata, nessuna pronuncia sulle spese va emessa.”; e mediante l’eliminazione, in dispositivo a pag. 8, della frase “e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 7.900 di cui 200 per esborsi”; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 6 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l #

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7267-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ; - intimata - avverso l'ordinanza n. 4519/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 19/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -all’esito del ricorso n.23827/2016 r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., rimasto intimato, la Corte ha respinto F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7267/2021 Numero sezionale 8618/2021 il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese del Numero di raccolta generale 7827/2022Data pubblicazione 10/03/2022 giudizio di legittimità a favore della parte intimata, come liquidate in dispositivo; - a seguito di segnalazione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stato promosso il presente procedimento di correzione d’ufficio dell’errore materiale, non avendo la parte intimata svolto alcuna attività difensiva che possa giustificare la rifusione delle spese di lite; considerato che: -ai sensi degli artt. 287 e 391 bis , comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ. è ammissibile il ricorso alla procedura di correzione d’ufficio dell’errore materiale, giacché l'attribuzione delle spese relative al procedimento di cassazione alla parte intimata che non si sia ivi costituita, in violazione dell'art. 91 c.p.c. (il quale suppone che la condanna alle spese di lite sia effettuata in favore della sola parte che le abbia in realtà sostenute per lo svolgimento dell'attività difensiva discendente dalla sua partecipazione al giudizio: arg. da Cass. Sez. 6 - 3, 19/06/2018, n. 16174; Cass. Sez. 2, 19/08/2011, n. 17432; Cass. Sez. 3, 28/07/2005, n. 15797), integra un errore materiale rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento (cfr. Cass. 12185/2020); - l'eliminazione della statuizione di condanna del soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte, la quale risulta, però, non costituitasi in giudizio adempie alla necessità di adottare un pronuncia consequenziale di carattere accessorio a contenuto normativamente obbligato, non implicante alcuna discrezione valutativa da parte del giudice, così rientrando nell'ambito proprio della configurazione dei presupposti di fatto che giustificano il ricorso al procedimento di correzione degli errori e delle omissioni materiali; - non vi è luogo a pronuncia sulle spese. P.Q.M. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7267/2021 Numero sezionale 8618/2021 La Corte dispone la correzione dell’errore materiale occorso Numero di raccolta generale 7827/2022Data pubblicazione 10/03/2022 nell’ordinanza n.4519/2021 mediante l’eliminazione, in motivazione a pag. 8, sub 5, della frase ”le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo” e la sostituzione con la seguente frase “essendo l’altra parte rimasta intimata, nessuna pronuncia sulle spese va emessa.”; e mediante l’eliminazione, in dispositivo a pag. 8, della frase “e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 7.900 di cui 200 per esborsi”; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 6 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l #
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