CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 marzo 2018
Cassazione n. 11675/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentata e difesa dall'avvocatoCHIARA CATALANI unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]ontroAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLOSTATOavverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.3708/03/2018 depositata il 19/04/2018, pronunciata con riferimento ad un atto per ilquale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente dellaRiscossione prevista dalla D.L. n. 119/2018 (rottamazione ter) convertito con L. n.136/2018;rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 3, comma 5 e 11, 12,del D.L. n. 119/2018;che, pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.l. n. 119/18, come convertito, ladefinizione perfezionata determina l’estinzione del giudizio;che, a norma dell’art. 3, comma 9, le somme relative ai debiti definibili riferite aiprocedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili; èfatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzocomma dell’art. 391 cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, 27/04/2026La Presidente TitolareAngelina-[OSCURATO:PERSONA]