CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 settembre 1970
Cassazione n. 05099/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che con i motivi di ricorso si deducono la violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, al giudizio di sussistenza del delitto di truffa sotto il profilo dell'elemento materiale e soggettivo vertendosi nell'ipotesi di un mero inadempimento contrattuale, alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen; al diniego della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e alla mancata disapplicazione della recidiva; ritenuto che tutte le doglianze proposte nell'interesse della ricorrente non sono formulate in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risultano del tutto generiche essendo prive di qualsivoglia confronto con la sentenza impugnata (pagine 2 e 4 ) e rappresentano mera pedissequa elencazione e reiterazione dei motivi dedotti in appello, puntualmente disattesi dalla Corte di merito; che pertanto le prospettazioni introdotte in questa sede devono considerarsi non specifiche in quanto omettono una critica argomentata al costrutto della pronuncia di secondo grado; che a tale riguardo deve ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16 dicembre 2