CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2025
Cassazione n. 12880/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui [OSCURATO:PERSONA] lamenta erronea applicazione degli artt. 648 cod. pen. e 55 d.l.gs. 231/2007 nonché vizio di motivazione in ordine alla responsabilità concorsuale dell'imputato, è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del Gharrad in ordine ai reati contestati (vedi pagg. da 5 a 8 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; considerato il secondo motivo dell'impugnazione proposta dal Gharrad, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, la significativa capacità a delinquere del ricorrente desumibile dai plurimi precedenti specifici, la gravità della condotta e l'assenza di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena (vedi pagg. 9-10 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02-); considerato che l'unico motivo di impugnazione, con cui [OSCURATO:PERSONA] eccepisce erronea applicazione degli artt. 648 cod. pen. e 55 d.l.gs. 231/2007 conseguente alla mancata assoluzione per il reato di ricettazione in quanto assorbito nel reato di indebito utilizzo di carte di credito, è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente dato seguito al principio di diritto secondo cui il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. e quello di cui all'art. 55 d.l.gs. 231/2007 (oggi prevista dall'art. 493-ter cod. pen.) concorrono tra loro, atteso che le predette fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità (Sez. U, n. 22902 del 28/03/2001, Tiezzi, Rv. 218872-01; Sez. 2, n. 46652 del 18/09/2019, Orobosa, in motivazione, Rv. 277777 - 01; Sez. 2, n. 1993 del 12/12/2023, Barbagallo, non massimata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA]