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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14226/2025

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Cancelleria SENTENZA Oggi, 11 RPR, 2025 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R 171ARID avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA \ visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Catania, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Catania in data 27/5/2019, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 73 comma 5 d.P.R. 309/90 e l'aveva condannato, applicata la riduzione prevista per il rito, alla pena di mesi 9 e giorni 23 di reclusione ed C 4.444,45 di multa, escluse l'aumento operato per la continuazione interna e ridusse la pena a mesi sei e giorni 20 di reclusione ed C 3.333,34 di multa, con conferma della confisca e distruzione di quanto in sequestro.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, che, con il primo motivo, denuncia il vizio motivazionale sostenendo che nella sentenza impugnata non era valorizzato alcuno degli indici "rivelatori della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente".

Si deduce che non erano state indicate le ragioni per le quali si era dato credito alle dichiarazioni di Magrì e D'Amico, che avevano sostenuto di aver acquistato la droga da [OSCURATO:PERSONA], e si sottolinea che all'imputato non era stato sequestrato alcunché che potesse ricondurre all'attività di spaccio.

Con il secondo motivo, si contesta la sussistenza della recidiva rilevando che a tal fine il GUP aveva valorizzato solo i precedenti penali mentre la Corte territoriale era rimasta "silente".

Con il terzo motivo, si denuncia la mancanza di motivazione in ordinee al diniego delle attenuanti generiche.

Il motivo, dopo aver richiamato varie massime giurisprudenziali, sostiene che la valutazione "deve tenere conto parametro di riferimento i dettami giuridici dell'art. 133 c.p.". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile risultando articolato in motivi generici.

Nessuna delle censure difensive, infatti, si confronta con la motivazione della Corte territoriale che, in relazione al giudizio di responsabilità, ha valorizzato: le accuse di Magri e di D'amico; il fatto che Magri era stato sottoposto a controllo non appena uscito dal cancello dell'edificio in cui dimorava l'imputato; la condotta di [OSCURATO:PERSONA], che alla vista dei militari, si era rifugiato nel bagno azionando lo scarico. 2.

Nella sentenza del GUP, ancora, la recidiva viene ancorata ai numerosi e specifici precedenti dell'imputato e al fatto che le cessioni accertate erano immediatamente successive all'espiazione delle pene relative alle precedenti condanne, dato chiaramente indicativo dell'insensibilità della volontà dell'imputato di arricchirsi tramite il delitto rispetto alla riposta punitiva dello Stato.

Il motivo di appello relativo alla recidiva, come il motivo del ricorso, si esaurisce nell'elencazione di principi giurisprudenziali senza che vengano indicati elementi specifici, relativi alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che contrastino con le valutazioni del GUP. [OSCURATO:PERSONA] rammenta, da un lato, che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto t o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato: così Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822).

Dall'altro, è noto che il motivo con cui si proponga in Cassazione una doglianza riferita all'omessa o carente motivazione in relazione ad un motivo d'appello comunque inammissibile è geneticamente inammissibile anch'esso.

Infatti, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria (vedi, Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173343; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700).

E ben si comprende la ratio sottesa a tale orientamento, poiché non avrebbe senso l'annullamento della sentenza di appello con rinvio al giudice di secondo grado a causa dell'omesso esame di un motivo di gravame, che in sede di rinvio per il suo esame sarebbe comunque destinato alla declaratoria di inammissibilità.

3. A medesime conclusioni si perviene in relazioni alle attenuanti generiche, avendo entrambi i giudici di merito adeguatamente motivato in ordine al contestato diniego valorizzando non soltanto i precedenti specifici ma anche la condotta tenuta dall'imputato al momento del controllo.

A tale apparato motivazione il ricorso oppone una serie di massime .giurisprudenziali senza indicare elemento alcuno che incrini la tenuta logica degli argomenti fondanti il diniego in grado di giustificare il riconoscimento dell'attenuante.

4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cancelleria SENTENZA Oggi, 11 RPR, 2025 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R 171ARID avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA \ visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Catania, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Catania in data 27/5/2019, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 73 comma 5 d.P.R. 309/90 e l'aveva condannato, applicata la riduzione prevista per il rito, alla pena di mesi 9 e giorni 23 di reclusione ed C 4.444,45 di multa, escluse l'aumento operato per la continuazione interna e ridusse la pena a mesi sei e giorni 20 di reclusione ed C 3.333,34 di multa, con conferma della confisca e distruzione di quanto in sequestro. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, che, con il primo motivo, denuncia il vizio motivazionale sostenendo che nella sentenza impugnata non era valorizzato alcuno degli indici "rivelatori della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente". Si deduce che non erano state indicate le ragioni per le quali si era dato credito alle dichiarazioni di Magrì e D'Amico, che avevano sostenuto di aver acquistato la droga da [OSCURATO:PERSONA], e si sottolinea che all'imputato non era stato sequestrato alcunché che potesse ricondurre all'attività di spaccio. Con il secondo motivo, si contesta la sussistenza della recidiva rilevando che a tal fine il GUP aveva valorizzato solo i precedenti penali mentre la Corte territoriale era rimasta "silente". Con il terzo motivo, si denuncia la mancanza di motivazione in ordinee al diniego delle attenuanti generiche. Il motivo, dopo aver richiamato varie massime giurisprudenziali, sostiene che la valutazione "deve tenere conto parametro di riferimento i dettami giuridici dell'art. 133 c.p.". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile risultando articolato in motivi generici. Nessuna delle censure difensive, infatti, si confronta con la motivazione della Corte territoriale che, in relazione al giudizio di responsabilità, ha valorizzato: le accuse di Magri e di D'amico; il fatto che Magri era stato sottoposto a controllo non appena uscito dal cancello dell'edificio in cui dimorava l'imputato; la condotta di [OSCURATO:PERSONA], che alla vista dei militari, si era rifugiato nel bagno azionando lo scarico. 2. Nella sentenza del GUP, ancora, la recidiva viene ancorata ai numerosi e specifici precedenti dell'imputato e al fatto che le cessioni accertate erano immediatamente successive all'espiazione delle pene relative alle precedenti condanne, dato chiaramente indicativo dell'insensibilità della volontà dell'imputato di arricchirsi tramite il delitto rispetto alla riposta punitiva dello Stato. Il motivo di appello relativo alla recidiva, come il motivo del ricorso, si esaurisce nell'elencazione di principi giurisprudenziali senza che vengano indicati elementi specifici, relativi alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che contrastino con le valutazioni del GUP. [OSCURATO:PERSONA] rammenta, da un lato, che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto t o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato: così Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). Dall'altro, è noto che il motivo con cui si proponga in Cassazione una doglianza riferita all'omessa o carente motivazione in relazione ad un motivo d'appello comunque inammissibile è geneticamente inammissibile anch'esso. Infatti, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria (vedi, Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173343; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700). E ben si comprende la ratio sottesa a tale orientamento, poiché non avrebbe senso l'annullamento della sentenza di appello con rinvio al giudice di secondo grado a causa dell'omesso esame di un motivo di gravame, che in sede di rinvio per il suo esame sarebbe comunque destinato alla declaratoria di inammissibilità. 3. A medesime conclusioni si perviene in relazioni alle attenuanti generiche, avendo entrambi i giudici di merito adeguatamente motivato in ordine al contestato diniego valorizzando non soltanto i precedenti specifici ma anche la condotta tenuta dall'imputato al momento del controllo. A tale apparato motivazione il ricorso oppone una serie di massime .giurisprudenziali senza indicare elemento alcuno che incrini la tenuta logica degli argomenti fondanti il diniego in grado di giustificare il riconoscimento dell'attenuante. 4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
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