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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2021

Cassazione n. 27237/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La corte di appello di Milano, con sentenza in data 2 luglio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Milano, in data 10 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 648b1s c.p.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo i seguenti motivi: Inosservanza ed illogica valutazione dei canoni normativi in punto di prova indiziaria, in relazione all'art. 606, co. 1 lett., B ed E c.p.p., con riferimento all'art. 648bis c.p., per avere il secondo giudice valutato come falsa la documentazione prodotta dall'imputato a sostegno della regolarità dei movimenti di denaro contestati.

Inosservanza o errata applicazione della legge penale, e illogicità o contraddittorietà tra la motivazione e gli atti del procedimento, ex art. 606, co. 1 lett., B ed E c.p.p., per aver travisato il dato probatorio della conoscenza tra l'imputato ed il Motta ai fini della responsabilità del primo per il delitto di riciclaggio.

Il ricorso è inammissibile.

Invero, questo risulta interamente basato su censure inerenti alla ricostruzione dei fatti, ossia al merito della vicenda; i vizi dedotti, dunque, non sono evidentemente sindacabili in questa sede.

Sul punto, infatti, si rammenta come in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non sia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428).

Ebbene, nel caso di specie, detto esame è stato correttamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità, ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità: in particolare, quanto alla documentazione, la Corte di appello ha rilevato la mancanza di data certa sulla stessa (per cui verosimilmente era stata creata a posteriori), l'assenza di documentazione contabile da cui emergesse la registrazione delle vendite e dell'estratto del P.R.A. da cui ricavare il passaggio di proprietà dei mezzi, la genericità della fattura dei lavori eseguiti dalla società [OSCURATO:PERSONA]; quanto alla partecipazione di Lavigna alla attività illecita di Motta, la motivazione è contenuta nell'ultima pagina della sentenza impugnata.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende ) P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La corte di appello di Milano, con sentenza in data 2 luglio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Milano, in data 10 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 648b1s c.p. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo i seguenti motivi: Inosservanza ed illogica valutazione dei canoni normativi in punto di prova indiziaria, in relazione all'art. 606, co. 1 lett., B ed E c.p.p., con riferimento all'art. 648bis c.p., per avere il secondo giudice valutato come falsa la documentazione prodotta dall'imputato a sostegno della regolarità dei movimenti di denaro contestati. Inosservanza o errata applicazione della legge penale, e illogicità o contraddittorietà tra la motivazione e gli atti del procedimento, ex art. 606, co. 1 lett., B ed E c.p.p., per aver travisato il dato probatorio della conoscenza tra l'imputato ed il Motta ai fini della responsabilità del primo per il delitto di riciclaggio. Il ricorso è inammissibile. Invero, questo risulta interamente basato su censure inerenti alla ricostruzione dei fatti, ossia al merito della vicenda; i vizi dedotti, dunque, non sono evidentemente sindacabili in questa sede. Sul punto, infatti, si rammenta come in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non sia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428). Ebbene, nel caso di specie, detto esame è stato correttamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità, ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità: in particolare, quanto alla documentazione, la Corte di appello ha rilevato la mancanza di data certa sulla stessa (per cui verosimilmente era stata creata a posteriori), l'assenza di documentazione contabile da cui emergesse la registrazione delle vendite e dell'estratto del P.R.A. da cui ricavare il passaggio di proprietà dei mezzi, la genericità della fattura dei lavori eseguiti dalla società [OSCURATO:PERSONA]; quanto alla partecipazione di Lavigna alla attività illecita di Motta, la motivazione è contenuta nell'ultima pagina della sentenza impugnata. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende ) P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle
Sentenza Cassazione n. 27237/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris