CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 28736/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 20-[OSCURATO:DATA_NASCITA] che ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP dello stesso tribunale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e del relativo patrimonio aziendale. Al riguardo, deduce: 1. violazione di legge in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen., 810, 813 cod. civ., 416-bis cod. pen., 104-bis, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen. 1.1. Si lamenta che il Tribunale abbia omesso di esaminare la questione, posta con la memoria, afferente all'impossibilità di disporre il sequestro delle quote sociali a soggetti non indagati, quale il ricorrente, e legittimi titolari delle rispettive quote. 1.2. Si deduce l'error iuris in cui era incorso il GIP che, per giustificare il sequestro — oltre che del compendio aziendale — anche delle quote sociali, aveva richiamato l'art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen. nella parte in cui rinvia alle norme sul procedimento di prevenzione. 1.3. Si lamenta l'omessa motivazione sul collegamento dei beni sequestrati con le attività delittuose contestate alla persona sottoposta alle indagini (cd. asservimento), in carenza di elementi dimostrativi di una fittizietà dell'intestazione (l'indagato deve esserne l'effettivo titolare). Né a detto fine erano sufficienti i rapporti intrattenuti dall'indagato con i soci della MCT s.r.I., inidonei per loro natura a giustificare il sequestro anche della [OSCURATO:PERSONA], società che sulla scorta della documentazione allegata alla memoria depositata (bilanci ed allegati) — che il Tribunale aveva del tutto disatteso non facendone menzione alcuna - non poteva ritenersi società di comodo o asservita alla commissione di illeciti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide, ha affermato che è legittimo il sequestro preventivo delle quote di una società, pur se appartenenti a persona estranea al reato, qualora detta misura sia destinata ad impedire la protrazione dell'ipotizzata attività criminosa, poiché ciò che rileva in questi casi non è la titolarità del patrimonio sociale ma la sua gestione supposta illecita, e si può, d'altra parte riguardare il sequestro preventivo come idoneo ad impedire la commissione di ulteriori reati, pur se in maniera mediata ed indiretta, dal momento che esso priva i soci dei diritti relativi alle quote sequestrate, mentre la partecipazione alle assemblee ed il diritto di voto (anche in ordine all'eventuale nomina e revoca degli amministratori) spettano al custode designato in sede penale (Sez. 5, n. 16583 del 22/01/2010, Rv. 246864; Sez. 2, n. 31914 del 09/07/2015, Rv. 264473). 1.2. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata e, in particolare, dal compendio intercettivo puntualmente passato in rassegna, risulta come la società, di cui il ricorrente è socio, sia stata stabilmente asservita dall'indagato, [OSCURATO:PERSONA], alla realizzazione del disegno criminoso perseguito dalle cosche di 'ndrangheta (nella specie di quella dei Piromalli), attraverso la società [OSCURATO:SOCIETA]. (di cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] è indicato essere socio occulto), di inquinamento del settore delle pubbliche commesse relative a forniture "sanitarie" sul territorio reggino, ottenute anche mediante la corruzione dei relativi pp.uu., tanto che all'[OSCURATO:PERSONA], ritenuto l'esclusivo dominus della società (interfacciandosi con lui gli altri indagati nell'instaurazione dei rapporti commerciali con le varie aziende ospedaliere), è stata applicata anche la misura cautelare personale in ordine ai reati di cui agli art. 416-416-bis.1 cod. pen. e 110, 416-bis cod. pen. In particolare, attraverso l'azienda "M.C.T.", riconducibile a sodalizio di stampo 'ndranghetista, e alla [OSCURATO:PERSONA], che faceva da "schermo", essendo aggiudicatrice di appalti di fornitura presso l'ASP di [OSCURATO:PERSONA] e dalle strutture pubbliche ospedaliere del comprensorio reggino, la cosca riusciva ad ottenere gli ordinativi per la fornitura dei materiali medicali negli ospedali e poliambulatori reggini. I proventi di dette forniture venivano ripartiti tra la M.C.T. di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 1.3. Ma se questa è la vicenda illecita descritta dai giudici di merito, i profili dell'estraneità al reato del terzo ricorrente, la sua buona fede e la regolarità formale della contabilità (non si contesta, infatti, che la società sia servita per fatturare forniture inesistenti) di cui alla memoria difensiva depositata in sede di riesame, risultano del tutto inconferenti, in quanto il vincolo reale è stato apposto, ai sensi del comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen., ai fini cd. impeditivi, ossia per interrompere il meccanismo di inquinamento del settore pubblico-sanitario da parte della criminalità organizzata di cui la società in oggetto è indicata costituire uno stabile tassello. Si è, infatti, dato conto dell'esistenza di una relazione di strumentalità e di funzionalità delle imprese alla commissione dei delitti contestati (tra cui anche quello di partecipazione ad associazione di stampo mafioso per gran parte degli altri soci della MCT), emergendo la correlazione tra la gestione del compendio aziendale e l'attività della cosca Piromalli, nonché i vantaggi di natura illecita conseguiti nello svolgimento dell'attività imprenditoriale nel settore sanitario, realizzati attraverso l'influenza e l'assoggettamento imposto dalla consorteria sul tessuto economico del territorio, in presenza di indici rivelatori della destinazione funzionale delle imprese in oggetto ai fini perseguiti dal sodalizio mafioso in disamina. In tal caso, il sequestro, a differenza di quello finalizzato alla confisca, richiede un collegamento tra il reato e la cosa, perché ciò che rileva è che la società sia asservita alla realizzazione del reato per cui si procede. E in quest'ottica, il vincolo reale deve necessariamente cadere - per come precisato dall'ordinanza impugnata - tanto sul patrimonio sociale che la sua "proprietà", risultando l'ablazione idonea e proporzionale a recidere, in ragione dell'attribuzione della gestione provvisoria della società all'autorità giudiziaria, qualunque collegamento, anche indiretto, con il reato per cui si procede e con le modalità di inquinamento delle procedure ad evidenza pubblica di cui la società è risultata titolare. E sul punto, tale periculum risulta essere stato motivatamente ricavato dal rilievo che il contributo fornito dall'indagato [OSCURATO:PERSONA] mediante la messa a disposizione dell'azienda di cui era il reale dominus non fosse limitato a singoli episodi ma avesse attitudine ad essere replicato anche in occasione di futuri rapporti della MCT con le pubbliche amministrazioni, così assumendo il carattere della stabilità e della non occasionalità. Ciò dà conto dell'esigenza di prevenzione posta a fondamento del sequestro e dell'assenza di decisività dell'estraneità del ricorrente al reato e della sua eventuale buona fede. 1.4. Pertanto, anche sotto tale aspetto, la denuncia dell'error furis in cui sarebbe caduto il GIP, il quale avrebbe operato una sorta di non consentita estensione del vincolo dal patrimonio alle quote in virtù di un richiamo improprio alla normativa in materia di prevenzione, risulta priva di rilievo, in quanto tanto il sequestro del patrimonio aziendale che quello delle quote societarie rinviene autonoma e specifica causale, nonché differente fonte normativa. 1.5. Parimenti inconferente è il richiamo alla disposizione di cui all'art. 416- bis, comma 7, cod. pen., considerato che il vincolo reale è stato apposto per fini impeditivi e in relazione - quanto alla Lewis - alle fattispecie criminose di associazione a delinquere aggravata dalla finalità di agevolazione mafiosa e dal concorso esterno nel reato di associazione di stampo mafioso. 1.6. In conclusione, le prospettazioni difensive, anche nella parte in cui fanno riferimento alla memoria depositata in sede di riesame, finiscono per assumere valenza di merito ovvero sono volte a censurare la motivazione del provvedimento impugnato, non consentite in questa sede. Peraltro, con riferimento al mancato esame della memoria difensiva, il provvedimento di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata dà atto sia nella premessa che nella parte finale della motivazione, della produzione della memoria difensiva, confutandone anche il rilievo ai fini dell'esclusione della proporzionalità del vincolo, in ragione proprio del contesto di natura associativa in cui si inseriscono in modo stabile le condotte dei soggetti coinvolti che risultano passate in rassegna dall'ordinanza impugnata. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de