CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 08742/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAr_latoallepa__,c --r- 1-2—(Z-- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 34333/21 Tavilla + 1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza n. 1134/2021 emessa nei loro confronti dalla Corte di appello di Messina, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per i reati di cui agli artt. 319, 321 e 512- bis cod. pen. uniti con la continuazione (l'ultimo reato per il solo Tavilla), riconoscendo a entrambi l'attenuante di cui all'art. 323-bis, comma 1, cod. pen., e per l'effetto riducendo la pena, su concorde richiesta della parti, ad anni quattro, mesi nove e giorni dieci di reclusione per Tavilla e ad anni tre di reclusione per Fiorentino, ivi considerata la diminuente di rito; che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che all'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Consigliere estensore Il P