CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 ottobre 2024
Cassazione n. 33943/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9040-2022 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N.9040/2022 Cron. Rep. Ud.31/10/2024 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 3311/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/09/2021 R.G.N. 4258/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 9040/22 Rilevato che: Con sentenza del giorno 29.9.2021 n. 3311, la Corte d’appello di Roma respingeva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli che aveva accolto l’opposizione all’avviso di addebito proposta da [OSCURATO:PERSONA], libero- professionista iscritto all’Albo degli Architetti, attinente alla contribuzione previdenziale derivante dall’iscrizione di quest’ultima alla gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge n. 335/95, cui l’Inps aveva proceduto d’ufficio per gli anni 2007 e 2008. Il tribunale dichiarava insussistente l’obbligo contributivo per gli anni in contestazione, avendo lo stesso già versato il contributo solidaristico alla Cassa professionale per gli anni oggetto di controversia. La Corte d’appello rigettava l’appello dell’Inps, ritenendo che, pur sussistendo l’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], il credito contributivo per gli anni richiesti fosse prescritto. Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che:Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce – in riferimento al solo anno 2008- il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 commi 26 –31 della legge n. 335/95, dell’art. 18 del d.lgs. n. 241/97, dell’art. 17 del DPR n. 435/01 e del DPCM del 4.6.09 (pubbl. in GU n. 137 del 16.6.2009), in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto erroneamente, la Corte d’appello aveva dichiarato la prescrizione del credito contributivo per il 2008, non considerando che per il dies a quo della prescrizione occorreva tener conto del termine prorogato dal DPCM in rubrica, fino al 6.7.09, cosicché la richiesta di pagamento dell’Inps, ricevuta il 29.6.14 doveva considerarsi tempestiva. Il motivo è fondato. Va, in via preliminare, rilevato come la prescrizione in materia previdenziale sia una questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. 30303/21). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite” (Cass. n. 10273/21). Pertanto, nel caso di specie, il differimento del termine di pagamento concerneva tutti i contribuenti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 96 ss. (cfr. Cass. n. 10273/21 cit, in motivazione). Ciò detto, alla luce dello slittamento della scadenza per il versamento dei contributi per l’anno 2008 al 6.7.09, sulla base del DPCM 4 giugno 2009, (pubblicato sulla G.U. n. 137 del 16.6.09), la richiesta di pagamento dell’Inps pervenuta al destinatario il 2.7.14 (cfr. p. 4 della sentenza impugnata), risulta tempestiva e il relativo credito contributivo non prescritto. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’ap