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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 dicembre 2023

Cassazione n. 35626/2023

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[OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIA IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]sul ricorso iscritto al n. 4923/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] E. [OSCURATO:PERSONA] N.15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso la AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) avverso la sentenza n. 470/2022 emessa dalla Comm.ne tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; rilevato che occorre liquidare le spese a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole il € 5.900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, Così deciso in Roma,il 16/12/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIA IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]sul ricorso iscritto al n. 4923/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] E. [OSCURATO:PERSONA] N.15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso la AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) avverso la sentenza n. 470/2022 emessa dalla Comm.ne tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; rilevato che occorre liquidare le spese a carico della parte soccombente. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole il € 5.900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, Così deciso in Roma,il 16/12/2023
Sentenza Cassazione n. 35626/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris