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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 30 maggio 2024

Cassazione n. 23538/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1010/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] NOALE -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] VENETO n.478/2024 depositata il 30/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 1010/2025 Numero sezionale 2505/2025 Numero di raccolta generale 23538/2025 Data pubblicazione 19/08/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 06/08/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1010/2025 Numero sezionale 2505/2025 Numero di raccolta generale 23538/2025 Data pubblicazione 19/08/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1010/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] NOALE -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] VENETO n.478/2024 depositata il 30/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 1010/2025 Numero sezionale 2505/2025 Numero di raccolta generale 23538/2025 Data pubblicazione 19/08/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 06/08/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1010/2025 Numero sezionale 2505/2025 Numero di raccolta generale 23538/2025 Data pubblicazione 19/08/2025
Decreto Cassazione n. 23538/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris