CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 febbraio 2023
Cassazione n. 05885/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15696/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P. S. MANCINI, N. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domicil iat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4329/2017,depositata i l 23/11/2017 , R.G.N. 2973/2012 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 23 novembre 2017, la Corte d’appello di Roma ha rigettato le domande di [OSCURATO:PERSONA], agente da più di vent’anni di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con incarichi di coordinamento di importanti gruppi di promotori finanziari (da ultimo, oltre centocinquanta), di condanna della banca, per recesso con telegramma del 28 giugno 2006 e per competenze maturatea titolo vario, al pagamento della complessiva somma di € 1.527.844,00: così riformando la sentenza di primo grado, che le aveva invece accolte; 2. a motivo della decisione, in puntuale e argomentata risposta ad ognuno dei motivi di gravame (sette), la Corte ha: a) ritenuto la prova presuntiva, ai sensi dell’art. 1335 c.c., di conoscenza dall’agente del telegramma di recesso, spedito dalla preponente il 28 giugno 2006, il giorno successivo per la sua immissione nella cassetta postale, comportante il diniego, per la scadenza contrattuale del termine di preavviso “l’ultimo giorno del mese di calendario”(fine giugno 2006), delle provvigioni riferibili al mese di luglio 2006; b) per tale ragione, negato il contributo d’ufficio, previsto dal Regolamento 2006, relativo al trimestre luglio – settembre 2006, oltre che per quella dirimente della mancanza di prova dei suoi requisiti costitutivi; c) escluso la spettanza del Premio RB Vita 2005, essendone stato documentato il pagamento nella misura dovuta, per la genericità e apoditticità della pretesa in misura superiore; d) negato pure la spettanza del Premio RB Vita 2006, non operando la fictio di avveramento, ai sensi dell’art. 1359 c.c., della condizione sospensiva, essenziale per la maturazione del diritto, di persistenza del rapporto al 31 dicembre 2006, in quanto di durata risolto con atto efficace; oltre che per il difetto di prova del conseguimento dei prescritti profitti sufficienti per il diritto all’emolumento; e) escluso l’indennità speciale di valorizzazione del portafoglio personale e di quello dei promotori coordinati, per la compensazione di quanto dall’agente cessante ancora ratealmente dovuto alla società preponente, in rivalsa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto subentrante (detratti gli importi recuperati da agenti in precedenza usciti, analogamente tenuti) per le rate ancora a scadere, con i crediti maturati dal predetto per la cessazione del rapporto; f) ritenuto pure estinta, per il documentato pagamento da parte della preponente, l’indennità di preavviso, determinata sulla base dell’art. 10 AEC del 26 febbraio 2002 applicabile ratione temporis, nella misura dovuta, in linea con il computo del C.t.u.; g) ravvisato, infine, una remunerazione dell’agente, a titolo dell’indennità meritocratica ai sensi dell’art. 1751 c.c., nella misura “equa” prescritta, ampiamente giustificatine i presupposti, alla luce dell’importo delle indennità e degli emolumenti corrispostigli dalla banca, in esito ad una valutazione attenta e argomentata della sua entità, stimata sul parametro del quid pluris richiesto dal secondo comma dell’articolo citato e indimostrato, in riferimento al requisito di incidenza del suo lavoro, non già di mero diligente e fattivo adempimento, sulla permanenza del “sostanziale vantaggio” della preponente; 4. con atto notificato il 17 maggio 2018, l’agente ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi, cui ha resistito la banca con controricorso; 5. la causa, assegnata alla seconda sezione civile della Corte, è stata, con nota presidenziale di trasmissione del 19 aprile 2022, rimessa a questa sezione, presso la quale è stata tempestivamente fissata all’odierna adunanza; 6. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 276, 420, 437 c.p.c. e ai sensi dell’art. 158 c.p.c., per violazione del principio di immutabilità del giudice, per essere stata la causa decisa da un collegio in composizione diversa (per la collocazione fuori ruolo di una consigliera, sostituita da altra in base a decreto presidenziale; la sostituzione, senza provvedimento né motivazione, del presidente con uno dei consiglieri e il subentro di un giudice ausiliario) da quello che, nelle udienze precedenti specificamente indicate, aveva aperto la discussione e riconvocato il C.t.u. di primo grado per chiarimenti e affidamento di incarico suppletivo, differendo la rimessione in decisione ad udienza (del 2 ottobre 2017), nella quale non era stata svolta alcuna discussione, secondo l’attestazione del relativo verbale di udienza, limitatosi a dare atto che “i procuratori delle parti insistono nelle prese conclusioni e chiedono che la causa venga posta in decisione”; 2. esso è infondato; 3. in tema di deliberazione collegiale della decisione nel regime successivo alla riforma operata dalla legge n. 353/1990, l'art. 276, primo comma c.p.c. – rimasto invariato nella sua formulazione, la quale prevede che alla deliberazione della decisione “possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione” – va interpretato nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni. Pertanto, in grado di appello, in base alla disciplina di cui al novellato art. 352 c.p.c., il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l'ultima attività processuale (cioè la discussione o la precisazione delle conclusioni), conseguendo la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo (Cass. 12 agosto 2009, n. 18268; Cass. 11 marzo 2015, n. 4925; Cass. 23 luglio 2020, n. 15660); 3.1. nel caso di specie, si è verificata una perfetta identità di composizione del collegio decidente con quello partecipante all’udienza del 2 ottobre 2017, di rimessione della causa in decisione, dopo che “i procuratori delle parti” hanno insistito “nelle pre se conclusioni” e chiesto che, in base ad essa,“la causa venga posta in decisione”(come da relativo verbale di udienza); 4. con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto nullità della sentenza ai sensi dell’art. 158 c.p.c., per violazione del principio di costituzione del giudice, essendo stato composto il collegio decidente con un magistrato ausiliario, nominato con decreto del Ministero della Giustizia e non per concorso in base al d.l. 69/2013 conv. in legge n. 98/2013, pertanto non all’interno della legge sull’ordinamento giudiziario; egli ha quindi subordinatamente prospettato eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 62 – 76 d.l. 69/2013 conv. in legge n. 98/2013 in relazione all’art. 106 Cost., per violazione del principio costituzionale di nomina dei magistrati per concorso; 5. anch’esso è infondato; 6. i giudici onorari - sia in qualità di giudici monocratici che di componenti di un collegio - possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, come si evince dall'art. 106 Cost.; sicché, in tali ipotesi, deve escludersi la nullità della sentenza per vizio relativo alla costituzione del giudice, a norma dell’art. 158 c.p.c., ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio, ossia non investita della funzione esercitata; né a diversa conclusione può indurre l'art. 43bisr.d. 12/1941, che vieta ai giudici onorari di tenere udienza se non in caso di «impedimento o mancanza dei giudici ordinari», espressione quest'ultima da intendersi come comprensiva di quelle situazioni di sproporzione fra organici degli uffici e domanda di giustizia, rispetto alle quali l'impiego della magistratura onoraria conserva una funzione suppletiva e costituisce una misura apprezzabile nell'ottica di un'efficiente amministrazione della giustizia, a norma degli artt. 97 e 111 Cost. (Cass. 9 novembre 2016, n. 22845; Cass. 30 agosto 2022, n. 25514); 6.1. sotto diverso profilo, la sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2021, n. 41 non ha dichiarato puramente e semplicemente l’illegittimità della normativa che prevede la partecipazione dei giudici onorari ai collegi giudicanti delle corti d’appello (artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 d.l. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, in legge n. 98 del 2013), ma – operando un bilanciamento con «concorrenti valori di rango costituzionale» –ha adottato una pronuncia dichiaratamente additiva e ha stabilito che quegli articoli di legge sono incostituzionali «nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28aprile 2016, n. 57)». Sicché, essendo attualmente –così come al momento della pronuncia della Corte costituzionale – il termine per l’entrata in vigore della riforma organica della magistratura onoraria fissato al 31 ottobre 2025, la partecipazione di un magistrato onorario al collegio che ha deciso la presente controversia in grado d’appello risulta del tutto legittima, ben potendo lecorti di appello continuare ad avvalersi dei giudici ausiliari fio a tale data, proprio alla luce della sentenza della Corte costituzionale (Cass. 28 maggio 2021, n. 15045; Cass. 5 novembre 2021, n. 32065); 7. con il terzo motivo,il ricorrente ha poi dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729, 2697 c.c., per difetto dei requisiti di gravità, precisione econcordanza nei dati posti a fondamento della presunzione di conoscenza, da parte dell’agente, ai sensi dell’art.1335 c.c., del telegramma di recesso immediato speditogli dalla banca il 28 giugno 2006 (alle ore 10,40) per la consegna al suo indirizzo il 29 giugno 2006 mediante immissione nella cassetta postale (modalità non prevista dall’art. 32 D.M. 9 aprile 2001, recante le condizioni generali di svolgimento del servizio postale), in base alla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA]: il primo fatto (la spedizione), essendo certo, ancorché privo del requisito di gravità, siccome inidoneo all’inferenza probabilistica della consegna del destinatario; il secondo (la consegna per immissione nella cassetta postale), mancante invece dei requisiti di precisione e concordanza, in assenza di elementi tali da poter essere riferita al telegramma in oggetto, per diversità dei suoi numeri identificativi in essa, rispetto a quelli della sua copia prodotta in giudizio. Egli poi si duole per non avere la Corte territoriale considerato la dissonanza di tali elementi con altri acquisiti (dichiarazione del 6 luglio 2006, da parte del fattorino postale incaricato, di omessa consegna per assenza del destinatario; invio il 28 giugno 2006 alle ore 15,40, dopo la spedizione del telegramma nella mattinata, di mail della banca di convocazione dell’agente il 30 giugno 2006 a Roma per una riunione tra i Managers); avendo essa, per giunta, tratto pure argomento dalla mancata prova dell’inesistenza di una cassetta postale all’indirizzo incontestato di sua residenza, così inammissibilmente attribuendo al destinatario l’onere di una prova negativa; 8. esso è infondato; 9. la produzione in giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull’ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico (Cass. 12 ottobre 2017, n. 24015; Cass. 11 gennaio 2019, n. 511), comunque superabile mediante prova contraria, non dando luogo detta produzione ad una presunzione iuris et de iure di avvenuto ricevimento dell'atto (Cass. 4 giugno 2007, n. 12954; Cass. 20 giugno 2011, n. 13488): nel caso di specie non offerta, come ha correttamente ritenuto la Corte territoriale (all’ultimo capoverso di pg. 6 della sentenza), senza con ciò onerare l’agente di una prova negativa; 9.1. d’altro canto, l’onere probatorio gravante, a norma dell'art.2697 c.c., su chi intenda far valere in giudizio un diritto, ovvero eccepisca la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fattinegativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto dellaprova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi diprova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativaprova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fattonegativo (Cass. 6 giugno 2012, n. 9099; Cass. 22 marzo 2021, n. 8018); 9.2. in tema di presunzioni, i caratteri di “gravità”, “precisione” e “concordanza” devono essere intesi alla rispettiva stregua di grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto e di riferimento al fatto noto, determinato nella realtà storica (i primi due); il terzo (concordanza) ricorrendo solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, esigendo che il fatto ignoto sia di regola desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza e nell’articolazione del procedimento logico nei due momenti: della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, per scartare quelli irrilevanti; della successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, per verificarne la concordanza e l’idoneità della loro combinazione ad integrare una valida prova presuntiva, non raggiungibile invece attraverso un'analisi atomistica degli stessi: Cass. 21 marzo 2022, n. 9054). Sicché, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (appunto: “gravità”, “precisione”, “concordanza”) fatti concreti che non siano invece ad essi rispondenti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. (integrando vizio di sussunzione l’avere il giudice di merito, qualificati come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, ritenuti tuttavia inidonei a fornire la prova presuntiva oppure, pur avendoli considerati non gravi, non precisi né concordanti, averli reputati sufficienti a dimostrare il fatto controverso: Cass.13 febbraio 2020, n. 3541) e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360, competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (Cass.2017, n. 19485; Cass. 16 novembre 2018, n. 29635). Nondimeno, per restare nell'ambito della violazione di legge, la critica deve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, non potendo invece svolgere argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità (criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione), vizio valutabile, ove del caso, nei limiti di ammissibilità di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. 30 giugno 2021, n. 18611); 9.3. nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente compiuto il procedimento di sussunzione, in esatta applicazione dei suenunciati principi di diritto, congruamente argomentandone le ragioni (esposte agli ultimi tre capoversi di pg. 6 della sentenza), esenti dalle incoerenze logico-giuridiche lamentate dal ricorrente;10. con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., per il mancato riconoscimento del “contributo ufficio” per il trimestre luglio –settembre 2006 (oltre che per il mancato ricevimento del telegramma di recesso il 29 giugno 2006, avendo avuto conoscenza del recesso per lettere raccomandate ricevute il 3 e il 10 luglio 2006, con scadenza pertanto del termine di preavviso all’ultimo giorno del mese di calendario, ai sensi dell’art. 1750, ult. comma c.c.), avendo la Corte territoriale ritenuto ammissibile la deduzione di mancata prova dei requisiti di maturazione del contributo, benché inammissibile, in quanto formulata per la prima volta in appello; 11. esso è infondato; 12. al di là dell’esercizio, nella ravvisata tempestiva allegazione della deduzione (all’ultimo capoverso, in riferimento al penultimo, di pg. 6 della sentenza), di un’attività della Corte territoriale di interpretazione del contenuto di un atto processuale difensivo della società preponente – che è attività riservata al giudice di merito contestata in via meramente contrappositiva dal ricorrente, senza l’appropriata deduzione di una specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale previsti dagli artt. 1362 ss. c.c., di portata generale o del vizio di motivazione (oggi nel più circoscritto ambito devolutivo del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.) sulla loro applicazione, né indicazione altresì nel ricorso, a pena d'inammissibilità, delle considerazioni delgiudice in contrasto con i criteri ermeneutici ed il testo dell'atto oggetto di erroneainterpretazione (Cass. 18 marzo 2014, n. 6226; Cass. 2 agosto 2016, n. 16057) –la denunciata violazione del divieto di jus novorumin grado di appello non sussiste; 12. stabilito nel rito del lavoro dall'art. 437, secondo comma c.p.c., esso ha, infatti, ad oggetto le soleeccezioni in senso proprio e non quelleimproprie, né le mere difese, ossia le deduzio ni volte alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dalla controparte a sostegno della pretesa Cass. 16 novembre 2012, n.20157; Cass. 19 luglio 2018, n. 19274), come appunto la contestazione difensiva della banca preponente di inesistenza degli elementi costitutivi della pretesa del “contributo ufficio” del ricorrente; 13. con il quinto motivo, il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per la mancanza di prova, a carico della banca, del pagamento del Premio RB Vita 2005 (non contestato nella sua spettanza, né nella sua entità di € 94.725,00), per inidoneità dei documenti assunti dalla Corte territoriale a sua base (prospetto di fattura contabile di bonifico per una somma complessiva da quella ad esso relativa); 13. anch’esso è infondato; 14. non si configura la violazione di legge denunciata, essa ricorrendo soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni; non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia operato delle prove proposte dalle parti (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 3 dicembre 2018, n. 31158); 14.1. ciò si verifica nel caso di specie, avendo il ricorrente meramente contrapposto una propria personale valutazione all’accertamento della Corte territoriale, riscontrato dalle risultanze della C.t.u. e congruamente argomentato (dal primo al terzo capoverso di pg. 8 della sentenza); 15. con il sesto motivo, il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 c.c. e poi degli artt.1175, 1375, 1749 c.c., per erronea interpretazione delle due lettere accordo del 3 dicembre 2004 tra le parti, di addebito rateale (con scadenza dal 1° luglio 2005 al 1° luglio 2009) della rivalsa dell’indennità di valorizzazione del portafoglio, corrisposta dalla banca preponente ai precedenti managers (Murgia e Giannuzzi), all’agente Serafini cui aveva attribuito il loro portafoglio. E ciò, nonostante l’espressa intesa, all’ultimo capoverso delle due lettere, di esonero dal pagamento delle rate successive alla prima (questa intesa come dovuta proporzionalmente ai mesi interi maturati), “in caso di scioglimento del rapporto nel primo triennio con noi in corso”, avendo la Corte territoriale collocato la decorrenza del triennio, non già a far data dalla conclusione dell’accordo (a giustificazione dell’incremento del portafoglio in favore dell’agente), bensì dall’inizio del rapporto di agenzia, oltre vent’anni prima della sua sottoscrizione. Egli si duole pertanto della violazione, con una tale interpretazione, dei denunciati canoni ermeneutici di letteralità, di interpretazione sistematica delle clausole (in specifica combinazione con la previsione negoziale dell’ultimo comma delle due lettere, di pagamento dell’importo della rivalsa dovuto anche per le rate non ancora scadute da compensare con l’indennità di valorizzazione del portafoglio eventualmente a lui spettante ed ogni altra indennità o attribuzione,“in caso di scioglimento oltre il triennio”), di buona fede e di conservazione del contratto, per l’inutilità delle clausole negoziali in questione, prive di alcun senso; oltre che in conflitto con ogni regola di logica giuridica, buon senso e con i principi di correttezza e buona fede; 16. esso è invece fondato; 17. in via preliminare, giova sottolineare la natura di partita di giro, per la banca preponente, dell’erogazione dell’indennità di valorizzazione del portafoglio in caso (oltre che di riduzione del portafoglio personale) di scioglimento del rapporto di un agente, per effetto del meccanismo di addebito della rivalsa (da parte della banca medesima per il pagamento della suddetta indennità ai precedenti managers Murgia e Giannuzzi, il cui portafoglio l’allora [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha attribuito a Serafini) a carico dell’agente in esso subentrante, regolato dalle due lettere – accordo del 3 dicembre 2004 e dalla lettera di “Valorizzazione del portafoglio [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.” del 22 giugno 2004 (documenti prodotti in allegato sub16 e 17 nel fascicolo di cassazione). Ebbene, le due lettere – accordo citate, in merito all’addebito a Serafini, lo hanno esonerato dal pagamento (rateale annuale) delle rate, successive alla prima (questa intesa come dovuta proporzionalmente ai mesi interi maturati), della rivalsa, “in caso di scioglimento del rapporto nel primo triennio con noi in corso” (al terz’ultimo capoverso) ed invece onerato di esso anche per le rate non ancora scadute, da compensare con l’indennità di valorizzazione del portafoglio eventualmente a lui spettante ed ogni altra indennità o attribuzione,“in caso di scioglimento oltre il triennio” (al penultimo capoverso); 17.1. l’interpretazione della Corte territoriale di decorrenza del triennio, dall’inizio del rapporto di agenzia, oltre vent’anni prima della sua sottoscrizione, anziché dalla conclusione dell’accordo (a giustificazione dell’incremento del portafoglio in favore dell’agente), viola i denunciati canoni ermeneutici di letteralità e di interpretazione sistematica delle clausole. In specifico riferimento ad essi, sia il piano tenore letterale delle espressioni utilizzate, rivelativo della comune volontà delle parti, sia la combinazione delle previsioni negoziali delle due lettere – accordo del 3 dicembre 2004 e della lettera di “Valorizzazione del portafoglio [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.” del 22 giugno 2004, depongono inequivocabilmente per la decorrenza del triennio in questione dalla data di conclusione dell’accordo e non già dell’inizio del rapporto di agenzia. In particolare, occorre procedere alla coordinata lettura del terz’ultimo capoverso delle due lettere (di suddetto esonero “in caso di scioglimento del rapporto nel primo triennio con noi in corso”) con quelle di riconoscimento (agli ultimi due punti della premessa e al punto 1 di pg. 1 della lettera di “Valorizzazione del portafoglio [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.” del 22 giugno 2004), dell’istituto di valorizzazione del portafoglio, per effetto della modifica dell’art. 6 del mandato di promozione finanziaria, a seguito della fusione per incorporazione di BNLI in [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.:risolutivamente condizionato – si badi bene – alla fusione per incorporazione della prima banca (con la quale Serafini ha istituito il rapporto di agenzia dall’1 marzo 1984, con mandato di promozione finanziaria dall’1 aprile 2001 e incarico accessorio di coordinamento di [OSCURATO:PERSONA] decorrente dall’1 ottobre 1996: come da terzo punto della premessa della lettera di “Valorizzazione”) nella seconda “entro la data del 31 dicembre 2004”(così al punto 5 della lettera di “Valorizzazione”). E tale condizione si è poi tempestivamente verificata, come si evince dal nuovoaccordo sottoscritto tra Serafini e (non più BNLI, ma) [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. con le due lettere del 3 dicembre 2004, in data anteriore a quella di scadenza (31 dicembre 2004) di realizzazione della fusione per incorporazione. Ma nello stesso senso depongono i canoni ermeneutici di conservazione del contratto e di buona fede, non soltanto per l’inutilità diversamente, a mente del primo, delle clausole negoziali scrutinate, essendo già ampiamente decorso il triennio dall’inizio del rapporto (da oltre vent’anni), ma soprattutto per la diversità dei soggetti sottoscrittori dei contratti relativi all’originario rapporto e dell’accordo istitutivo del nuovo rapporto, a mente del secondo canone (di buona fede); 17.2. la censur a è stata correttamente formulata, per la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso cui il giudice si sia discostato dagli stessi (Cass. 27 gennaio 2006, n. 1754; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178); essendo poi stato ribadito da questa Corte (in particolare da Cass. 18 novembre 2019, n. 29893) che, nell'interpretazionedelle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, pur sempre costituendo il criterio letterale previsto dall'art.1362 c.c. punto di avvio per una corretta interpretazione di ogni clausola contrattuale, il criterio logico - sistematico dell'art. 1363 c.c. assume, in ragione delle particolari caratteristiche connotanti la contrattazione collettiva, un particolare rilievo, ben più accentuato rispetto a quanto accade per i restanti contratti di diritto comune (Cass. 9 marzo 2005, n. 5140); sicché, sebbene la ricerca della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell'interpretazioneletterale delle clausole, si impone il ricorso anche al criterio logico-sistematicostabilito dall'art.1363 c.c., per desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, dovendosi altresì tenere conto del comportamento, anche successivo, delle parti (Cass. 14 aprile 2006, n. 8876; Cass. 30 gennaio 2018, n. 2267). Pertanto, non può il giudice, nell'interpretare i contratti, arrestarsi ad una considerazione “atomistica” delle singole clausole, neppure quando la lorointerpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del “senso letterale delle parole”, poiché anch’esso deve essere necessariamente riferito all'intero testo della dichiarazione negoziale, onde le varie espressioni che in essa figurano siano coordinate fra loro e ricondotte ad armonica unità e concordanza (Cass. 14 aprile 2006, n. 8876; Cass. 30 gennaio 2018, n. 2267); 17.3. neppure, infine, la censura in esame si risolve in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione: non dovendo, peraltro, l’interpretazione data dal giudice al contratto, per essere insindacabile in sede di legittimità sotto entrambi i profili, essere l'unica possibile, o la migliore in astratto, ma soltanto una delle interpretazioni plausibili; sicché, quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni (appunto plausibili), non è consentito alla parte, che abbia proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, censurare in sede di legittimità il fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 10131 del 2006). Ma ciò non si verifica nel caso di specie (come pure in quello esaminato da Cass. 25 gennaio 2022, n. 2173), per il ravvisato errore di diritto nell’interpretazione ermeneutica delle clausole degli accordi tra le parti;18. con il settimo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 10 AEC del 2002, per erronea esclusione dalla base di computo, anche in ragione dell’aliquota Iva applicata (peraltro irrilevante), dell’indennità di preavviso (inclusiva di “tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia, anche a titolo di rimborso spese o di premio”), della somma di € 161.524,00, corrisposta dalla banca all’agente nel corso dell’anno 2005 a titolo di indennità, in funzione del rapporto in corso, risultante nella voce “indennità” dalla certificazione della ritenuta d’accontoper l’anno 2005; 19. esso è infondato; 20. non si configura la violazione denunciata, in esito ad un corretto procedimento di sussunzione (in particolare, al quarto e quinto capoverso di pg. 12 della sentenza), in relazione alla ratio della regolamentazione della base di computo dell’indennità di mancato preavviso, avendo la Corte territoriale compiuto un accertamento, in modo argomentato, sull’essenziale riscontro delle risultanze della C.t.u. (dal quart’ultimo capoverso di pg. 12 al terzo di pg. 13 della sentenza), in esito ad interpretazionedell’AEC riservata al giudice di merito, neppure censurata, tanto meno in riferimento appropriato ai canoni che sarebbero stati violati, pertanto insindacabile in sede di legittimità; 21. con l’ottavo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., per novità, tempestivamente rilevata in memoria di costituzione in appello, ivi per la prima volta, dell’eccezione della banca di compensazione con l’indennità, ai sensi dell’art. 1751 c.c., disattesa dalla Corte territoriale sull’erroneo rilievo della prospettazione del fatto nella memoria di costituzione in primo grado della banca (e quindi della sua appartenenza al dibattito processuale), non già tuttavia in collegamento con detta compensazione: con la conseguente novità in appello dell’eccezione, essendo mutato il titolo di allegazione del fatto (causa petendi); 22. esso è infondato;23. giova in proposito premettere che la reciprocità delle posizioni creditorie (e corrispettivamente debitorie) tra due soggetti è elementocostitutivo della compensazione, che, per essere propria e integrare quindi eccezione rilevabile dalla parte nel rispetto dei termini di preclusione stabiliti, esige pure l'autonomia dei rapporti dai quali nascono contrapposti crediti delle parti; qualora, invece, esse traggano origine da uno stesso rapporto, non di compensazione si tratta, bensì di una verifica contabile dellereciproche poste attive e passive delle parti: sicché, il giudice può procedere d'ufficio al relativo accertamento anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezionedi parte o una domanda riconvenzionale (Cass. 12 maggio 2006, n. 11030; Cass. 15 dicembre 2020, n. 28469); sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo (Cass. 13 agosto 2015, n. 16800; Cass. 17 novembre 2022, n. 33872); 23.1. nel caso di specie, manca una tale reciprocità, per la coesistenza di due crediti dell’agente, quali l’indennità di valorizzazione del portafoglio (pure estinto) e l’indennità di cessazione del rapporto, di cui è controversa la detraibilità o meno del primo dal secondo: questione preliminarmente ritenuta “in rito” dalla Corte territoriale, che essa ha correttamente esaminato, per la tempestiva allegazione del fatto di una correlazione tra la prima indennità e l’estinzione del rapporto agenziale, oggetto della seconda (al penultimo capoverso di pg. 15 della sentenza); 24. con il nono motivo, il ricorrente ha quindi dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 1751 c.c., anche in riferimento all’art. 1751bisc.c. e al Regolamento per la “Valorizzazione del portafoglio”, per l’erronea detrazione dall’indennità di cessazione del rapporto, di natura premiale per il buon lavoro svolto dall’agente in corso di rapporto in funzione sostanzialmente risarcitoria, di quella di valorizzazione del portafoglio, prevista invece per ogni riduzione di portafoglio o del gruppo di promotori coordinato, indipendentemente dalla permanenza del rapporto e per la sua risoluzione, condizionata al rispetto di un patto di non concorrenza per il periodo ad essa successivo, siccome tra loro non comparabili, con effetti paradossali sui loro regime e finalità; 25. esso è inammissibile; 26. ancora una volta non si configura la violazione delle norme di diritto denunciate, per essere oggetto di censura la valutazione della Corte territoriale di detraibilità o meno dell’indennità di valorizzazione del portafoglio da quella di cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 115 c.p.c. (ultimo capoverso di pg. 15 della sentenza), neppure censurato, tanto meno nei limiti appropriati al sindacato di legittimità (da ultimo: Cass. s.u. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass.9 giugno 2021, n. 16016; Cass. 26 aprile 2022, n. 12971); per giunta, nella prospettiva del giudizio di equità previsto dall’art. 1751, primo comma c.c., “tenuto conto di tutte le circostanze del caso”, considerando“in particolare le provvigioni che l’agente commerciale perde … ”, anche in riferimento all’art. 17 della Direttiva n. 86/653/CEE, correttamente e congruamente argomentato dalla Corte capitolina (dal primo all’ultimo capoverso di pg. 16 della sentenza), che ha così disatteso motivatamente le eccezioni dell’agente, sostanzialmente reiterate; 27. con il decimo motivo, il ricorrente ha infine dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., anche con riferimento al principio di “non contestazione”, per avere la Corte territoriale erroneamente escluso la dimostrazione della persistenza di sostanziali vantaggi della preponente per il sensibile sviluppo degli affari con i clienti esistenti e l’acquisizione di nuovi, sulla base dei dati incontroversi del rapporto ultraventennale tra le parti, di un coordinamento da parte del ricorrente di oltre centocinquanta promotori, con una base di spese di euro 18.000.000,00 con una quasi unanime loro prosecuzione dell’attività con la banca, in continuità di gestione dei rispettivi portafogli; 28. anch’esso è inammissibile;29. non si configura un vizio di violazione di legge, ossia di erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione normativa, implicante un problema interpretativo della stessa, né difalsa applicazione della legge, che consiste nellasussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione (Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass. 25 settembre 2019, n. 23851); quanto piuttosto l’allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa sia esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisca alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 29 ottobre 2020, n. 23927); 29.1. tanto meno sussiste una violazione dell’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass.29 maggio 2018, n. 13395); né dell’art. 2729 c.c., ricorrendo il cd. vizio di sussunzione, quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass.26 giugno 2008, n. 17535; Cass. 4 agosto 2017, n. 19485; Cass. 16 novembre 2018, n. 29635; Cass. 13 febbraio 2020, n. 3541): non potendo prospettarsi una violazione dell’art.2729 c.c. quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass. 21 marzo 2022, n. 9054), né svolgere argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità (criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione), in quanto vizio deducibile, ricorrendone i presupposti, nei limiti di ammissibilità stabiliti dal novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.(Cass. 30 giugno 2021, n. 18611); 29.2. le censure si risolvono, nella sostanza, in una diversainterpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987), esclusivamente spettanti al giudice delmerito, autore di un accertamento in fatto, in esatta applicazione del principio, secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'indennità di ces sazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c., non è sufficiente la provvista di nuovi clienti ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, ma occorre anche la seconda condizione, ossia che alla cessazione del rapporto il preponente continui a riceveresostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti (Cass. 6 ottobre 2016, n 20047). Ed esso è stato pure argomentato in modo pertinente e adeguato a giustificare il ragionamento logico-giuridico alla base della decisione (dal primo al penultimo capoverso di pg. 18 della sentenza); 30. pertanto il sesto motivo d