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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 29 febbraio 2024

Cassazione n. 15666/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania (CUI 01HRIBZ) avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Ravenna, per violazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., mancando l'allegazione dell'elezione o dichiarazione di domicilio ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo un unico motivo.

Erronea applicazione dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. in quanto l'ordinanza impugnata ha ritenuto omesso il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, sebbene questo non fosse dovuto risultando all'epoca che il ricorrente fosse detenuto, anche alla luce della sentenza della Corte di cassazione n. 33355 del 13 settembre 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Dall'esame degli atti, a cui la Corte ha accesso in ragione della natura processuale dell'eccezione, risulta che l'appellante, elettivamente domiciliato presso il difensore, al momento della presentazione dell'atto di appello (23 giugno 2023) era detenuto in carcere per altra causa, e che di tale circostanza era a conoscenza la Corte di appello, vista la scheda dell'ufficio impugnazioni.

Da ciò consegue che, in adesione all'orientamento assunto da questa Corte di legittimità e richiamato sia dal ricorrente che dal Procuratore generale (Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023, Quattrocchi, Rv.285021), l'art. 581, commi 1-ter e 1- quater, cod. proc. pen., modificato dal d.

Igs. n. 150 del 2022, non è applicabile all'imputato appellante detenuto nella parte in cui richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Infatti, se in detto caso la notifica avvenisse nel luogo dichiarato o eletto, verrebbe violato l'obbligo di notifica a mani proprie dell'imputato detenuto, con la conseguente violazione del diritto all'accesso effettivo alla giustizia nei termini delineati dall'art. 6 della CEDU (Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv.285029).

Come condivisibilmente sostenuto dal Procuratore generale, non osta a detta interpretazione la circostanza che l'appellante fosse detenuto per altra causa, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo il quale «Le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio», chiarendo in motivazione che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa"» (Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, Rv. 278869).

3. Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania (CUI 01HRIBZ) avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Ravenna, per violazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., mancando l'allegazione dell'elezione o dichiarazione di domicilio ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo un unico motivo. Erronea applicazione dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. in quanto l'ordinanza impugnata ha ritenuto omesso il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, sebbene questo non fosse dovuto risultando all'epoca che il ricorrente fosse detenuto, anche alla luce della sentenza della Corte di cassazione n. 33355 del 13 settembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Dall'esame degli atti, a cui la Corte ha accesso in ragione della natura processuale dell'eccezione, risulta che l'appellante, elettivamente domiciliato presso il difensore, al momento della presentazione dell'atto di appello (23 giugno 2023) era detenuto in carcere per altra causa, e che di tale circostanza era a conoscenza la Corte di appello, vista la scheda dell'ufficio impugnazioni. Da ciò consegue che, in adesione all'orientamento assunto da questa Corte di legittimità e richiamato sia dal ricorrente che dal Procuratore generale (Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023, Quattrocchi, Rv.285021), l'art. 581, commi 1-ter e 1- quater, cod. proc. pen., modificato dal d. Igs. n. 150 del 2022, non è applicabile all'imputato appellante detenuto nella parte in cui richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Infatti, se in detto caso la notifica avvenisse nel luogo dichiarato o eletto, verrebbe violato l'obbligo di notifica a mani proprie dell'imputato detenuto, con la conseguente violazione del diritto all'accesso effettivo alla giustizia nei termini delineati dall'art. 6 della CEDU (Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv.285029). Come condivisibilmente sostenuto dal Procuratore generale, non osta a detta interpretazione la circostanza che l'appellante fosse detenuto per altra causa, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo il quale «Le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio», chiarendo in motivazione che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa"» (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, Rv. 278869). 3. Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio. Così deciso in Roma, il 29 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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