CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 06320/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 1 - La Corte di appello di Catania, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla mancata declaratoria dell'intervenuta prescrizione del reato; - al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 49 cod. pen. in considerazione della grossolanità del falso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Il primo motivo è manifestamente infondato posto che l'avvenuto riconoscimento della recidiva, reiterata ed infraquinquennale, comporta che ai sensi dell'art. 161 cod. pen., il termine di prescrizione del reato sia pari ad anni dieci e quindi non fosse decorso al momento della pronuncia dell'impugnata sentenza e neppure lo sia alla data attuale. 2 - Il secondo motivo è versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come il falso consumato non potesse dirsi grossolano essendo stato individuato solo da un operatore professionale e non potendolo ragionevolmente essere da un qualsiasi altro soggetto, come richiede l'ipotesi del reato impossibile. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]