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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04555/2023

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seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 3/5/2022 della Corte d'appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 ,41

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Salerno ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, commessi nella sua qualità di amministratore della C.O.M.E.P. di [OSCURATO:PERSONA] & c. s.r.I., fallita nel corso del 2011.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo vizi di motivazione in merito alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale ed alla mancata derubricazione del fatto sotto il titolo della bancarotta semplice documentale.

La Corte territoriale avrebbe omesso di dimostrare che l'imputato abbia effettivamente esercitato un controllo sull'attività del consulente cui era stata affidata la tenuta della contabilità, talchè difetterebbe la prova che egli abbia avuto effettiva consapevolezza dello stato della medesima e, dunque, dei dolo richiesto per il reato, desunto semplicemente dalla mancata consegna al curatore delle scritture della fallita e dalla mancata annotazione della vendita di un bene della società, che peraltro costituirebbe una mera conseguenza dell'ipotizzata omessa tenuta della contabilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

2. Le doglianze del ricorrente sono incentrate sulla mancata considerazione da parte dei giudici del merito dell'affidamento della tenuta della contabilità ad un consulente esterno e, dunque, sul difetto della prova che il Nitti fosse consapevole dell'omessa tenuta dei libri per gli esercizi del 2008, 2009 e 2010, potendosi al più attribuirgli un comportamento negligente.

Tali censure si rivelano manifestamente infondate anzitutto perché contrastano con il costante insegnamento di questa Corte per cui l'imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133).

In secondo luogo è lo stesso ricorrente (p. 3 del ricorso, in nota 2) a riportare le dichiarazioni della commercialista cui era stata delegata la tenuta della contabilità, la quale ha riferito di avervi provveduto fino al 2007, essendosi successivamente interrotti i rapporti con la società.

E' dunque evidente come al momento in cui il Nitti ha assunto la carica di amministratore nel maggio del 2009 egli era consapevole che la contabilità non era stata più tenuta a partire dall'esercizio del 2008 e ciononostante egli non ha provveduto a ripristinarla, come suo obbligo, nemmeno in riferimento all'esercizio nel corso del quale ha gestito personalmente la fallita.

3. Coglie invece nel segno l'obiezione relativa alla corretta qualificazione giuridica del fatto.

La Corte territoriale ha ritenuto integrata la fattispecie c.d.

"generale" di bancarotta fraudolenta documentale, ritenendo dunque sufficiente la sussistenza del dolo generico.

In proposito la sentenza fa riferimento all'imputazione, nella quale effettivamente viene contestato al Nitti di aver tenuto la contabilità in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, come previsto dall'art. 216 comma 1 n. 2) seconda parte legge fall.

Non di meno è lo stesso giudice dell'appello a riconoscere che il fatto accertato nel dibattimento di primo grado consiste in quello della mancata consegna alla curatela dei libri della fallita a seguito della loro omessa tenuta, il quale corrisponde all'ipotesi prevista dalla prima parte della disposizione da ultima citata, per il cui perfezionamento è necessario il dolo specifico di profitto ovvero quello di recare pregiudizio ai creditori (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915), potendosi configurare altrimenti il meno grave reato di bancarotta semplice documentale di cui all'art. 217 comma 2 legge fall., alternativamente realizzabile a titolo di dolo generico ovvero di colpa.

Deve allora rilevarsi il difetto di motivazione sulla ricorrenza nel caso di specie del menzionato dolo specifico, certamente non ricavabile da quanto illustrato dalla Corte in merito alla vendita di un furgone di proprietà della fallita, posto che la mancata registrazione contabile di tale operazione viene denunziata dal curatore come evidente conseguenza del mancato pervenimento al medesimo di qualsiasi scrittura contabile.

4. Conseguentemente la sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 3/5/2022 della Corte d'appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 ,41 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Salerno ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, commessi nella sua qualità di amministratore della C.O.M.E.P. di [OSCURATO:PERSONA] & c. s.r.I., fallita nel corso del 2011. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo vizi di motivazione in merito alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale ed alla mancata derubricazione del fatto sotto il titolo della bancarotta semplice documentale. La Corte territoriale avrebbe omesso di dimostrare che l'imputato abbia effettivamente esercitato un controllo sull'attività del consulente cui era stata affidata la tenuta della contabilità, talchè difetterebbe la prova che egli abbia avuto effettiva consapevolezza dello stato della medesima e, dunque, dei dolo richiesto per il reato, desunto semplicemente dalla mancata consegna al curatore delle scritture della fallita e dalla mancata annotazione della vendita di un bene della società, che peraltro costituirebbe una mera conseguenza dell'ipotizzata omessa tenuta della contabilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Le doglianze del ricorrente sono incentrate sulla mancata considerazione da parte dei giudici del merito dell'affidamento della tenuta della contabilità ad un consulente esterno e, dunque, sul difetto della prova che il Nitti fosse consapevole dell'omessa tenuta dei libri per gli esercizi del 2008, 2009 e 2010, potendosi al più attribuirgli un comportamento negligente. Tali censure si rivelano manifestamente infondate anzitutto perché contrastano con il costante insegnamento di questa Corte per cui l'imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133). In secondo luogo è lo stesso ricorrente (p. 3 del ricorso, in nota 2) a riportare le dichiarazioni della commercialista cui era stata delegata la tenuta della contabilità, la quale ha riferito di avervi provveduto fino al 2007, essendosi successivamente interrotti i rapporti con la società. E' dunque evidente come al momento in cui il Nitti ha assunto la carica di amministratore nel maggio del 2009 egli era consapevole che la contabilità non era stata più tenuta a partire dall'esercizio del 2008 e ciononostante egli non ha provveduto a ripristinarla, come suo obbligo, nemmeno in riferimento all'esercizio nel corso del quale ha gestito personalmente la fallita. 3. Coglie invece nel segno l'obiezione relativa alla corretta qualificazione giuridica del fatto. La Corte territoriale ha ritenuto integrata la fattispecie c.d. "generale" di bancarotta fraudolenta documentale, ritenendo dunque sufficiente la sussistenza del dolo generico. In proposito la sentenza fa riferimento all'imputazione, nella quale effettivamente viene contestato al Nitti di aver tenuto la contabilità in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, come previsto dall'art. 216 comma 1 n. 2) seconda parte legge fall. Non di meno è lo stesso giudice dell'appello a riconoscere che il fatto accertato nel dibattimento di primo grado consiste in quello della mancata consegna alla curatela dei libri della fallita a seguito della loro omessa tenuta, il quale corrisponde all'ipotesi prevista dalla prima parte della disposizione da ultima citata, per il cui perfezionamento è necessario il dolo specifico di profitto ovvero quello di recare pregiudizio ai creditori (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915), potendosi configurare altrimenti il meno grave reato di bancarotta semplice documentale di cui all'art. 217 comma 2 legge fall., alternativamente realizzabile a titolo di dolo generico ovvero di colpa. Deve allora rilevarsi il difetto di motivazione sulla ricorrenza nel caso di specie del menzionato dolo specifico, certamente non ricavabile da quanto illustrato dalla Corte in merito alla vendita di un furgone di proprietà della fallita, posto che la mancata registrazione contabile di tale operazione viene denunziata dal curatore come evidente conseguenza del mancato pervenimento al medesimo di qualsiasi scrittura contabile. 4. Conseguentemente la sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudi
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