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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2026

Cassazione n. 20653/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

19/01/2026 della Corte di appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha integralmenteconfermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Roma in data 10 gennaio2025, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all’art. 628cod. pen.2.

Ricorre per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore,deducendo tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Violazione dell’art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. e difetto di motivazione.La Corte di appello, recependo acriticamente le valutazioni del Tribunale e pur inpresenza di specifici motivi di gravame, non avrebbe chiarito come l’aggravante dell’usodell’arma potesse essere configurabile, dal momento che l’imputato aveva semplicementesimulato il possesso di un coltello, avendo nella propria disponibilità soltanto un mazzo dichiavi (non riconducibili alla nozione di armi improprie).2.2.

Violazione degli artt. 99 e 163 cod. pen. e difetto di motivazione, non essendo stataofferta compiuta risposta ai motivi di appello inerenti alla recidiva, ritenuta automaticamentesulla sola base di un risalente precedente, e al diniego dei benefici di legge, nonostante lechiare prove di resipiscenza.2.3.

Carenza di motivazione, con riferimento alla richiesta di sostituzione della pena aisensi dell’art. 545-bis cod. proc. pen.3.

Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, con riguardo al secondo motivo, limitatamente alla ritenutarecidiva, ed è complessivamente infondato nel resto.2.

Il primo motivo è infondato.2.1.

Nella doppia conforme ricostruzione dei giudici di merito, la persona offesa fusorpresa alle spalle, mentre stava prelevando contanti da uno sportello bancomat, e si sentìpuntare al fianco qualcosa di appuntito, qualificato espressamente come coltello dalrapinatore.Entrambe le sentenze ripercorrono il concreto verificarsi del delitto, seguitodall’immediata fuga dell’imputato, inseguito senza soluzione di continuità dal derubato edagli operanti e infine bloccato, dopo breve tratto.

Al momento dell’arresto, egli aveva ancorain mano le banconote appena sottratte, ma nessun tipo di arma.

L’unico oggetto compatibilecon la dinamica sopra descritta rinvenuto nella sua disponibilità era un mazzo di chiavi.La giurisprudenza citata dalla Corte capitolina, relativa all’effettiva disponibilità diun’arma, sia pure non impugnata, non è evidentemente in termini con quanto qui interessa.(Né, peraltro, è mai stata affrontata, nei due gradi di giudizio, la questione della qualificabilitàdelle chiavi come armi improprie.)2.2.

La tradizionale esegesi di legittimità (elaborata, tipicamente, in tema di armagiocattolo, non immediatamente riconoscibile come tale, a causa della mancanza delprescritto tappo rosso o di segni consimili, ovvero dell’assenza di visibilità o riconoscibilità ditali segni da parte della vittima) ritiene che ai fini della sussistenza dell’aggravante della“rapina a mano armata” ex art. 628, comma 3 n. 1, prima ipotesi, cod. pen., è sufficiente ilricorso a un oggetto che abbia l’apparenza estrinseca di una vera arma, in quanto idoneo arealizzare la minaccia costitutiva del delitto di rapina, qualora percepito dalla vittima (Sez. 2,n. 6240 del 16/01/2026, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 7, Ord. n. 39111 del 21/10/2025, Incampo,non mass.; Sez. 2, n. 39253 del 22/06/2021, Levi, Rv. 282203-01; Sez. 2, n. 4712 del17/11/2017, dep. 2018, D’Elia, Rv. 272012-01; Sez. 2, n. 18382 del 27/03/2014, Venanzi,Rv. 260048-01; Sez. 2, n. 44037 del 01/12/2010, Forte, Rv. 249042-01).[OSCURATO:PERSONA].

U, n. 3394 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Ferlotti, Rv. 189520-01, da cui il citatoorientamento ha preso le mosse, aveva a suo tempo puntualizzato che il semplice uso oporto fuori della propria abitazione di un giocattolo riproducente un’arma sprovvisto di tapporosso non è previsto dalla legge come reato.

Tale condotta assume, tuttavia, rilevanzapenale, nel caso in cui mediante essa si realizzi un diverso reato del quale l’uso o porto diun’arma rappresentino elemento costitutivo o circostanza aggravante, come avviene quandol’oggetto quando sia usato nella commissione di delitti contro la sicurezza della navigazioneaerea, di reati di natura elettorale, di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale, diminaccia aggravata, o quando venga portato indosso nella commissione del reato di furto,nonché, ciò che qui maggiormente rileva, nei delitti di rapina aggravata e di estorsioneaggravata.Il massimo consesso di legittimità ha così disatteso espressamente l’esegesi secondocui il fondamento della disposizione circostanziale non andava individuato nella maggioreefficacia intimidatrice del mezzo o strumento adoperato dal colpevole, bensì nella suaintrinseca natura (Sez. 2, n. 17431 del 01/03/1989, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 182850-01; Sez. 2, n.17416 del 06/12/1988, dep. 1989, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 182844-01; Sez. 2, n. 13187 del20/06/1986, Mannino, Rv. 174387-01).2.3.

Una recente, parallela riflessione giurisprudenziale ha, più di recente, affermatoche la semplice simulazione della disponibilità di un’arma non integra l’aggravante inquestione (Sez. 2, n. 12034 del 18/02/2025, Melis, non mass.; Sez. 2, n. 22462 del23/03/2021, Aiello, non mass.; Sez. 2, n. 14366 del 04/03/2021, Niosi, non mass.; Sez. 2, n.4160 del 16/11/2018, dep. 2019, Talotti, Rv. 274898-02, relativa a un caso in cui le vittimeavevano riferito di essersi sentite pungere alla schiena da “qualcosa che sembrava unoggetto acuminato”, che non avevano visto e che non era stato successivamente rinvenuto;Sez. 2, n. 32427 del 23/06/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248358-01, relativa a unafattispecie nella quale uno dei rapinatori aveva tenuto una mano in tasca, simulando ladisponibilità di un’arma).A tali conclusioni, si è pervenuti con un percorso interpretativo che, senza confrontarsicon il generale contesto giurisprudenziale sul punto sopra descritto, in qualche modorecupera, sia pure arricchendolo con nuovi spunti (anche soggettivamente orientati),l’indirizzo già superato da Sez.

U, Ferlotti, cit.: «Il fondamento della circostanza aggravantede qua, infatti, risiede nella maggior lesività della condotta rispetto all’interesse tutelato dallanorma; e quindi, sul piano sostanziale, nel particolare effetto intimidatorio che la presenzadell’arma apporta in concreto all’azione delittuosa.

Questo effetto dipende dall’induzionenella vittima della ragionevole previsione dell’impiego dell’arma a seguito dell’eventualeresistenza alla minaccia. […] Decisivo è, in sostanza, che l’espressione della minaccia siaaccompagnata dall’ostentata presenza di un’arma, della quale il soggetto agente abbial’immediata disponibilità, tanto da rendere credibile che la stessa sia adoperata in qualsiasimomento ed in stretta continuità con la condotta minatoria» (così, Sez. 2, n. 4160 del16/11/2018, cit.).2.4.

Anche a prescindere dalla sua non perfetta sovrapponibilità alla vicenda per cui èprocesso, nella quale alla pressione del corpo metallico acuminato si era accompagnata lachiara indicazione verbale di quale fosse la “reale” natura dell’oggetto, questa soluzione,secondo cui la falsa rappresentazione della disponibilità di un’arma è idonea a realizzare laminaccia costitutiva del delitto di rapina, ma non può integrare l’aggravante della rapina amano armata non convince, proprio a partire dalla aprioristica scissione della minaccia qualeelemento del fatto tipico e quale requisito del profilo circostanziale: in realtà, la effettiva, osuggerita o meramente evocata, disponibilità di un’arma, con la sottintesa volontà di farneuso in caso di inottemperanza alle pretese predatorie, ben può essere – come nel caso dispecie – l’unica condotta minatoria concretamente posta in essere.Risulta, invero, latente la contraddizione insita nella volontà di massima oggettivazione(sottesa alla ritenuta necessità che l’arma esista davvero), contestualmente allavalorizzazione di profili schiettamente psicologizzanti (il maggior effetto intimidatorioderivante dalla ragionevole previsione dell’impiego dell’arma).Il punto di caduta tra i due criteri ermeneutici era già stato individuato attestando lacentralità, teleologicamente funzionale alla massima tutela della vittima, proprio dellanecessaria percezione complessiva da parte della persona offesa, nei termini soprasinteticamente illustrati.

Peraltro, per superare quanto chiarito in tal senso da questa Cortenella sua massima espressione nomofilattica, occorrerebbe, ex art. 618, comma 1-bis, cod.proc. pen., adìre nuovamente le Sezioni Unite.E, d’altronde, le medesime Sezioni Unite, a proposito di altra fattispecie circostanzialeparimenti prevista dall’art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. («se la violenza o minaccia ècommessa […] da più persone riunite»), hanno espressamente individuato il fondamento delnotevole inasprimento delle pene conseguente al riconoscimento dell’aggravante «nelmaggiore effetto intimidatorio prodotto dalla partecipazione al delitto di più persone e nellaminorata possibilità di difesa della vittima, violentata o minacciata da più persone» (Sez.

U,n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518-01, in motivazione.

Conformi sul punto, nelsenso di ritenere imprescindibile la percezione della persona offesa, poiché solo in tal modosi verificano quegli effetti fisici e psichici di maggior pressione su quest’ultima, tali da ridurnela capacità di reazione e da giustificare l’incremento sanzionatorio, Sez. 2, n. 40070 del28/11/2025, Abbruzzese, non mass.; Sez. 2, n. 36908 del 16/10/2025, D’Aguanno, Rv.288882-01; Sez. 2, n. 40242 del 29/10/2025, Viggiani, non mass.; Sez. 5, n. 26876 del06/03/2024, R., Rv. 286577-01; Sez. 2, n. 27368 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sorrentino, non mass.;Sez. 2, n. 40860 del 20/09/2022, Conton, Rv. 284041-01; Sez. 2, n. 49502 del 22/10/2019,Terrana, Rv. 277716-01).2.5.

La vicenda in esame si caratterizza per una messinscena, rozza ma efficacissima,tale da prospettare alla vittima l’esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cuiverificarsi è attribuibile direttamente all’agente.

Il messaggio veicolato dalla comunicazioneverbale e non verbale fu tale da annichilire completamente ogni capacità di reazione deldestinatario, che, difatti, neppure si volse indietro per controllare il reale stato delle cose e silasciò sfilare le banconote dalla fessura della macchina erogatrice, senza il minimo accennodi resistenza e financo di protesta.Occorre, dunque, concludere che, in tema di rapina, ai fini della sussistenza dellacircostanza aggravante dell’uso delle armi, è sufficiente la rappresentazione di una falsarealtà, tale che la persona offesa si percepisca ragionevolmente come destinataria di unaminaccia a mano armata, anche se l’agente abbia semplicemente simulato la disponibilitàdell’arma, in maniera credibile, date le circostanze di tempo, di luogo e di persona.3.

Il secondo motivo è fondato limitatamente alla mancata esclusione della recidiva edè insuperabilmente generico per quanto concerne gli invocati «benefici di legge».3.1.

In linea generale, si ritiene inammissibile, per carenza di interesse, l’impugnazionedell’imputato preordinata a ottenere l’esclusione di una circostanza aggravante quando lastessa sia stata già ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti (Sez. 4, n. 36659del 17/09/2025, Querini, Rv. 288855-01; Sez. 4, n. 15937 del 14/03/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv.286342-01; Sez. 5, n. 13628 del 15/12/2023, dep. 03/04/2024, Scalia, Rv. 286222-01; Sez.2, n. 3880 del 24/11/2022, dep. 2023, Damiano, Rv. 284309-01).Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità afferma condivisibilmente che l’interessedell’imputato a impugnare la sentenza che ha riconosciuto la recidiva sussiste anche quandonon sia conseguito alcun aumento di pena per effetto del giudizio di equivalenza oprevalenza delle circostanze attenuanti e anche nel caso in cui siano state riconosciute altrecircostanze aggravanti che concorrono al giudizio di bilanciamento, posto che la recidivaesplica comunque i suoi effetti sia con riguardo alla concessione dei benefici penitenziari, siain relazione alle condizioni per la riabilitazione, sia rispetto all’estinzione della pena pereffetto del decorso del tempo (Sez. 5, n. 2109 del 11/10/2024 dep. 2025, G., Rv. 287671-01; Sez. 2, n. 14653 del 07/03/2024, R., Rv. 286209-01; Sez. 5, n. 24622 del 09/05/2022,Jerradi, Rv. 283259-01).3.2.

Nel caso di specie, per quel che riguarda la recidiva, la Corte territoriale si èlimitata a osservare come il delitto sia sintomatico di maggiore capacità criminale eriprovevolezza, «essendo il [OSCURATO:PERSONA] già gravato da una precedente sentenza dicondanna […] per reato non specifico, divenuta irrevocabile il 6 luglio 2021».Questo sintetico apparato motivazionale non offre compiuta risposta alle doglianzeespresse nel terzo motivo dell’appello, con cui si negava che la rapina che qui occupapotesse considerarsi espressione di una maggiore colpevolezza, in considerazione anchedella consistente distanza temporale del precedente reato (commesso nel 2012).Per giurisprudenza costante, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomodi un’accentuata pericolosità sociale dell’imputato e non come mera descrizionedell’esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non puòfondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale della loro realizzazione,ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapportoesistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qualmisura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione aldelitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice(Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425-01; Sez. 3, n. 33299del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014,dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464-01).Nella sentenza impugnata, nulla è stato posto in evidenza, al di là di un cursoriorichiamo all’esistenza dell’unico precedente, quanto all’apprezzamento dell’effettiva idoneitàdella nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare una maggior capacità adelinquere del reo.La sentenza deve dunque essere annullata su questo punto, per nuovo giudizio.3.3.

Quanto agli invocati «benefici di legge» (ovvero, secondo la consueta vulgata, lasospensione condizionale della pena, ex artt. 163ss cod. pen., e la non menzione dellacondanna nel certificato giudiziale, ex art. 175 cod. pen.), il profilo di censura non tiene contominimamente della precedente condanna, richiamata da entrambe le sentenze di merito,quale elemento ostativo ai sensi dell’art. 164, secondo comma, n. 1, cod. pen., che nonnecessita di particolari specificazioni (Sez. 3, n. 6573 del 22/06/2016, dep. 2017, Camorani,Rv. 268947-01; Sez. 5, n. 30410 del 26/05/2011, Albanito, Rv. 250583-01) e, in genere,quale elemento da cui far discendere una prognosi infausta.5.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata con rinvio pernuovo giudizio, limitatamente alla sussistenza della recidiva.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte di appello di Roma, nelprocedere a un nuovo esame della suddetta questione, terrà conto dei rilievi sopra indicati.Resta assorbito, avuto riguardo alle ragioni dell’annullamento, il terzo motivo di ricorso,concernente l’applicazione di pena sostitutiva.Le restanti censure debbono essere complessivamente rigettate.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente alla esclusione omeno della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte diappello di Roma.Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
19/01/2026 della Corte di appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha integralmenteconfermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Roma in data 10 gennaio2025, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all’art. 628cod. pen.2. Ricorre per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore,deducendo tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione dell’art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. e difetto di motivazione.La Corte di appello, recependo acriticamente le valutazioni del Tribunale e pur inpresenza di specifici motivi di gravame, non avrebbe chiarito come l’aggravante dell’usodell’arma potesse essere configurabile, dal momento che l’imputato aveva semplicementesimulato il possesso di un coltello, avendo nella propria disponibilità soltanto un mazzo dichiavi (non riconducibili alla nozione di armi improprie).2.2. Violazione degli artt. 99 e 163 cod. pen. e difetto di motivazione, non essendo stataofferta compiuta risposta ai motivi di appello inerenti alla recidiva, ritenuta automaticamentesulla sola base di un risalente precedente, e al diniego dei benefici di legge, nonostante lechiare prove di resipiscenza.2.3. Carenza di motivazione, con riferimento alla richiesta di sostituzione della pena aisensi dell’art. 545-bis cod. proc. pen.3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, con riguardo al secondo motivo, limitatamente alla ritenutarecidiva, ed è complessivamente infondato nel resto.2. Il primo motivo è infondato.2.1. Nella doppia conforme ricostruzione dei giudici di merito, la persona offesa fusorpresa alle spalle, mentre stava prelevando contanti da uno sportello bancomat, e si sentìpuntare al fianco qualcosa di appuntito, qualificato espressamente come coltello dalrapinatore.Entrambe le sentenze ripercorrono il concreto verificarsi del delitto, seguitodall’immediata fuga dell’imputato, inseguito senza soluzione di continuità dal derubato edagli operanti e infine bloccato, dopo breve tratto. Al momento dell’arresto, egli aveva ancorain mano le banconote appena sottratte, ma nessun tipo di arma. L’unico oggetto compatibilecon la dinamica sopra descritta rinvenuto nella sua disponibilità era un mazzo di chiavi.La giurisprudenza citata dalla Corte capitolina, relativa all’effettiva disponibilità diun’arma, sia pure non impugnata, non è evidentemente in termini con quanto qui interessa.(Né, peraltro, è mai stata affrontata, nei due gradi di giudizio, la questione della qualificabilitàdelle chiavi come armi improprie.)2.2. La tradizionale esegesi di legittimità (elaborata, tipicamente, in tema di armagiocattolo, non immediatamente riconoscibile come tale, a causa della mancanza delprescritto tappo rosso o di segni consimili, ovvero dell’assenza di visibilità o riconoscibilità ditali segni da parte della vittima) ritiene che ai fini della sussistenza dell’aggravante della“rapina a mano armata” ex art. 628, comma 3 n. 1, prima ipotesi, cod. pen., è sufficiente ilricorso a un oggetto che abbia l’apparenza estrinseca di una vera arma, in quanto idoneo arealizzare la minaccia costitutiva del delitto di rapina, qualora percepito dalla vittima (Sez. 2,n. 6240 del 16/01/2026, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 7, Ord. n. 39111 del 21/10/2025, Incampo,non mass.; Sez. 2, n. 39253 del 22/06/2021, Levi, Rv. 282203-01; Sez. 2, n. 4712 del17/11/2017, dep. 2018, D’Elia, Rv. 272012-01; Sez. 2, n. 18382 del 27/03/2014, Venanzi,Rv. 260048-01; Sez. 2, n. 44037 del 01/12/2010, Forte, Rv. 249042-01).[OSCURATO:PERSONA]. U, n. 3394 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Ferlotti, Rv. 189520-01, da cui il citatoorientamento ha preso le mosse, aveva a suo tempo puntualizzato che il semplice uso oporto fuori della propria abitazione di un giocattolo riproducente un’arma sprovvisto di tapporosso non è previsto dalla legge come reato. Tale condotta assume, tuttavia, rilevanzapenale, nel caso in cui mediante essa si realizzi un diverso reato del quale l’uso o porto diun’arma rappresentino elemento costitutivo o circostanza aggravante, come avviene quandol’oggetto quando sia usato nella commissione di delitti contro la sicurezza della navigazioneaerea, di reati di natura elettorale, di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale, diminaccia aggravata, o quando venga portato indosso nella commissione del reato di furto,nonché, ciò che qui maggiormente rileva, nei delitti di rapina aggravata e di estorsioneaggravata.Il massimo consesso di legittimità ha così disatteso espressamente l’esegesi secondocui il fondamento della disposizione circostanziale non andava individuato nella maggioreefficacia intimidatrice del mezzo o strumento adoperato dal colpevole, bensì nella suaintrinseca natura (Sez. 2, n. 17431 del 01/03/1989, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 182850-01; Sez. 2, n.17416 del 06/12/1988, dep. 1989, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 182844-01; Sez. 2, n. 13187 del20/06/1986, Mannino, Rv. 174387-01).2.3. Una recente, parallela riflessione giurisprudenziale ha, più di recente, affermatoche la semplice simulazione della disponibilità di un’arma non integra l’aggravante inquestione (Sez. 2, n. 12034 del 18/02/2025, Melis, non mass.; Sez. 2, n. 22462 del23/03/2021, Aiello, non mass.; Sez. 2, n. 14366 del 04/03/2021, Niosi, non mass.; Sez. 2, n.4160 del 16/11/2018, dep. 2019, Talotti, Rv. 274898-02, relativa a un caso in cui le vittimeavevano riferito di essersi sentite pungere alla schiena da “qualcosa che sembrava unoggetto acuminato”, che non avevano visto e che non era stato successivamente rinvenuto;Sez. 2, n. 32427 del 23/06/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248358-01, relativa a unafattispecie nella quale uno dei rapinatori aveva tenuto una mano in tasca, simulando ladisponibilità di un’arma).A tali conclusioni, si è pervenuti con un percorso interpretativo che, senza confrontarsicon il generale contesto giurisprudenziale sul punto sopra descritto, in qualche modorecupera, sia pure arricchendolo con nuovi spunti (anche soggettivamente orientati),l’indirizzo già superato da Sez. U, Ferlotti, cit.: «Il fondamento della circostanza aggravantede qua, infatti, risiede nella maggior lesività della condotta rispetto all’interesse tutelato dallanorma; e quindi, sul piano sostanziale, nel particolare effetto intimidatorio che la presenzadell’arma apporta in concreto all’azione delittuosa. Questo effetto dipende dall’induzionenella vittima della ragionevole previsione dell’impiego dell’arma a seguito dell’eventualeresistenza alla minaccia. […] Decisivo è, in sostanza, che l’espressione della minaccia siaaccompagnata dall’ostentata presenza di un’arma, della quale il soggetto agente abbial’immediata disponibilità, tanto da rendere credibile che la stessa sia adoperata in qualsiasimomento ed in stretta continuità con la condotta minatoria» (così, Sez. 2, n. 4160 del16/11/2018, cit.).2.4. Anche a prescindere dalla sua non perfetta sovrapponibilità alla vicenda per cui èprocesso, nella quale alla pressione del corpo metallico acuminato si era accompagnata lachiara indicazione verbale di quale fosse la “reale” natura dell’oggetto, questa soluzione,secondo cui la falsa rappresentazione della disponibilità di un’arma è idonea a realizzare laminaccia costitutiva del delitto di rapina, ma non può integrare l’aggravante della rapina amano armata non convince, proprio a partire dalla aprioristica scissione della minaccia qualeelemento del fatto tipico e quale requisito del profilo circostanziale: in realtà, la effettiva, osuggerita o meramente evocata, disponibilità di un’arma, con la sottintesa volontà di farneuso in caso di inottemperanza alle pretese predatorie, ben può essere – come nel caso dispecie – l’unica condotta minatoria concretamente posta in essere.Risulta, invero, latente la contraddizione insita nella volontà di massima oggettivazione(sottesa alla ritenuta necessità che l’arma esista davvero), contestualmente allavalorizzazione di profili schiettamente psicologizzanti (il maggior effetto intimidatorioderivante dalla ragionevole previsione dell’impiego dell’arma).Il punto di caduta tra i due criteri ermeneutici era già stato individuato attestando lacentralità, teleologicamente funzionale alla massima tutela della vittima, proprio dellanecessaria percezione complessiva da parte della persona offesa, nei termini soprasinteticamente illustrati. Peraltro, per superare quanto chiarito in tal senso da questa Cortenella sua massima espressione nomofilattica, occorrerebbe, ex art. 618, comma 1-bis, cod.proc. pen., adìre nuovamente le Sezioni Unite.E, d’altronde, le medesime Sezioni Unite, a proposito di altra fattispecie circostanzialeparimenti prevista dall’art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. («se la violenza o minaccia ècommessa […] da più persone riunite»), hanno espressamente individuato il fondamento delnotevole inasprimento delle pene conseguente al riconoscimento dell’aggravante «nelmaggiore effetto intimidatorio prodotto dalla partecipazione al delitto di più persone e nellaminorata possibilità di difesa della vittima, violentata o minacciata da più persone» (Sez. U,n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518-01, in motivazione. Conformi sul punto, nelsenso di ritenere imprescindibile la percezione della persona offesa, poiché solo in tal modosi verificano quegli effetti fisici e psichici di maggior pressione su quest’ultima, tali da ridurnela capacità di reazione e da giustificare l’incremento sanzionatorio, Sez. 2, n. 40070 del28/11/2025, Abbruzzese, non mass.; Sez. 2, n. 36908 del 16/10/2025, D’Aguanno, Rv.288882-01; Sez. 2, n. 40242 del 29/10/2025, Viggiani, non mass.; Sez. 5, n. 26876 del06/03/2024, R., Rv. 286577-01; Sez. 2, n. 27368 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sorrentino, non mass.;Sez. 2, n. 40860 del 20/09/2022, Conton, Rv. 284041-01; Sez. 2, n. 49502 del 22/10/2019,Terrana, Rv. 277716-01).2.5. La vicenda in esame si caratterizza per una messinscena, rozza ma efficacissima,tale da prospettare alla vittima l’esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cuiverificarsi è attribuibile direttamente all’agente. Il messaggio veicolato dalla comunicazioneverbale e non verbale fu tale da annichilire completamente ogni capacità di reazione deldestinatario, che, difatti, neppure si volse indietro per controllare il reale stato delle cose e silasciò sfilare le banconote dalla fessura della macchina erogatrice, senza il minimo accennodi resistenza e financo di protesta.Occorre, dunque, concludere che, in tema di rapina, ai fini della sussistenza dellacircostanza aggravante dell’uso delle armi, è sufficiente la rappresentazione di una falsarealtà, tale che la persona offesa si percepisca ragionevolmente come destinataria di unaminaccia a mano armata, anche se l’agente abbia semplicemente simulato la disponibilitàdell’arma, in maniera credibile, date le circostanze di tempo, di luogo e di persona.3. Il secondo motivo è fondato limitatamente alla mancata esclusione della recidiva edè insuperabilmente generico per quanto concerne gli invocati «benefici di legge».3.1. In linea generale, si ritiene inammissibile, per carenza di interesse, l’impugnazionedell’imputato preordinata a ottenere l’esclusione di una circostanza aggravante quando lastessa sia stata già ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti (Sez. 4, n. 36659del 17/09/2025, Querini, Rv. 288855-01; Sez. 4, n. 15937 del 14/03/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv.286342-01; Sez. 5, n. 13628 del 15/12/2023, dep. 03/04/2024, Scalia, Rv. 286222-01; Sez.2, n. 3880 del 24/11/2022, dep. 2023, Damiano, Rv. 284309-01).Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità afferma condivisibilmente che l’interessedell’imputato a impugnare la sentenza che ha riconosciuto la recidiva sussiste anche quandonon sia conseguito alcun aumento di pena per effetto del giudizio di equivalenza oprevalenza delle circostanze attenuanti e anche nel caso in cui siano state riconosciute altrecircostanze aggravanti che concorrono al giudizio di bilanciamento, posto che la recidivaesplica comunque i suoi effetti sia con riguardo alla concessione dei benefici penitenziari, siain relazione alle condizioni per la riabilitazione, sia rispetto all’estinzione della pena pereffetto del decorso del tempo (Sez. 5, n. 2109 del 11/10/2024 dep. 2025, G., Rv. 287671-01; Sez. 2, n. 14653 del 07/03/2024, R., Rv. 286209-01; Sez. 5, n. 24622 del 09/05/2022,Jerradi, Rv. 283259-01).3.2. Nel caso di specie, per quel che riguarda la recidiva, la Corte territoriale si èlimitata a osservare come il delitto sia sintomatico di maggiore capacità criminale eriprovevolezza, «essendo il [OSCURATO:PERSONA] già gravato da una precedente sentenza dicondanna […] per reato non specifico, divenuta irrevocabile il 6 luglio 2021».Questo sintetico apparato motivazionale non offre compiuta risposta alle doglianzeespresse nel terzo motivo dell’appello, con cui si negava che la rapina che qui occupapotesse considerarsi espressione di una maggiore colpevolezza, in considerazione anchedella consistente distanza temporale del precedente reato (commesso nel 2012).Per giurisprudenza costante, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomodi un’accentuata pericolosità sociale dell’imputato e non come mera descrizionedell’esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non puòfondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale della loro realizzazione,ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapportoesistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qualmisura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione aldelitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice(Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425-01; Sez. 3, n. 33299del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014,dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464-01).Nella sentenza impugnata, nulla è stato posto in evidenza, al di là di un cursoriorichiamo all’esistenza dell’unico precedente, quanto all’apprezzamento dell’effettiva idoneitàdella nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare una maggior capacità adelinquere del reo.La sentenza deve dunque essere annullata su questo punto, per nuovo giudizio.3.3. Quanto agli invocati «benefici di legge» (ovvero, secondo la consueta vulgata, lasospensione condizionale della pena, ex artt. 163ss cod. pen., e la non menzione dellacondanna nel certificato giudiziale, ex art. 175 cod. pen.), il profilo di censura non tiene contominimamente della precedente condanna, richiamata da entrambe le sentenze di merito,quale elemento ostativo ai sensi dell’art. 164, secondo comma, n. 1, cod. pen., che nonnecessita di particolari specificazioni (Sez. 3, n. 6573 del 22/06/2016, dep. 2017, Camorani,Rv. 268947-01; Sez. 5, n. 30410 del 26/05/2011, Albanito, Rv. 250583-01) e, in genere,quale elemento da cui far discendere una prognosi infausta.5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata con rinvio pernuovo giudizio, limitatamente alla sussistenza della recidiva.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte di appello di Roma, nelprocedere a un nuovo esame della suddetta questione, terrà conto dei rilievi sopra indicati.Resta assorbito, avuto riguardo alle ragioni dell’annullamento, il terzo motivo di ricorso,concernente l’applicazione di pena sostitutiva.Le restanti censure debbono essere complessivamente rigettate. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente alla esclusione omeno della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte diappello di Roma.Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20653/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris