CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 26289/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del Tribunale di Beneventoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Benevento haconfermato il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare modelloiPhone, disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di tentato omicidio,minaccia aggravata dall’uso di un fucile, illegale detenzione e porto di una pistolae di un fucile, accertati a [OSCURATO:PERSONA] il 15 settembre 2025.Ravvisato il fumus dei reati contestati, il Tribunale ha ritenuto ilprovvedimento del Pubblico Ministero congruamente motivato, contenendo laprecisa indicazione delle fattispecie criminose ipotizzate, degli estremi essenzialidi tempo e di luogo delle condotte, della tipologia del materiale da ricercare, dellefinalità probatorie sottese al vincolo sul bene sequestrato, avvinto da un evidentenesso pertinenzialità ai reati perseguiti.2. Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso percassazione, per il tramite del difensore, articolando due motivi di censura, con cuiha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione.2.1 Con il primo motivo ha denunciato il difetto del nesso di pertinenzialità,individuato in termini vaghi e ipotetici nel decreto di sequestro, tra l’apparecchiosequestrato e i reati contestati.2.2 Con il secondo motivo ha lamentato, con richiami giurisprudenziali, chel’ordinanza impugnata non si sia adeguatamente confrontata con la dedottaviolazione del principio di proporzionalità, non avendo il Pubblico Ministerospecificato nel decreto genetico i criteri di selezione del materiale da ricercare e itempi per lo svolgimento delle operazioni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non merita accoglimento2. Destituito di fondamento è il primo motivo di censura.Dato atto che [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto in arresto in flagranza di reatoil 15 settembre 2025 e sottoposto, in esito all’udienza di convalida, alla misuracautelare personale di massimo rigore, in quanto gravemente indiziato dei delittidi tentato omicidio, minaccia aggravata dall’uso di un fucile, illegale detenzione eporto di una pistola e di un fucile, il Tribunale del riesame ha evidenziato chel’esigenza di apprendere l’apparecchio cellulare si era posta allorquando il telefonoveniva consegnato dall’indagato all’ufficio matricola al momento dell’ingresso incarcere.Incontestato il fumus commissi delicti, il Collegio distrettuale hacorrettamente ritenuto il decreto di sequestro probatorio dotato di motivazioneadeguata in ordine al vincolo di pertinenzialità tra il bene e il tema di prova, nonchéalle specifiche finalità istruttorie perseguite, espressamente collegate dall’organoinquirente alla possibilità di reperire all’interno del telefono comunicazioni, foto evideo utili per l’individuazione del luogo di occultamento delle armi utilizzate perla commissione dei reati contestati.Nei termini esposti, avuto riguardo alla natura delle condotte criminoseascritte a [OSCURATO:PERSONA], risulta congruamente rappresentata la relazione diimmediatezza con la res sequestrata e la connessa finalizzazione probatoria delvincolo apposto, dovendo ricomprendersi nella nozione di "cose pertinenti alreato", non solo quelle dotate di intrinseca e specifica strumentalità rispetto alreato per cui si procede, ma anche quelle indirettamente legate ad esso, ovenecessarie all’accertamento dei fatti (Sez. 4, n. 47422 del 04/10/2023, Formisano,Rv. 285427 – 01; sulla dimensione teleologica della nozione, da apprezzare inrelazione alle esigenze destinate ad essere soddisfatte con la misura della cuiapplicazione si tratta, v., di recente, in motivazione Sez. 2, n. 22471 del10/04/2026, n.m.).3. Infondato è anche il secondo motivo di censura, con cui il ricorrente poneil tema della proporzionalità e dell’adeguatezza del vincolo.In materia di sequestro probatorio, il vaglio del rispetto del principio diproporzionalità (v. Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711 - 01e Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 - 01) - declinato dalcodice di rito al terzo comma dell’art. 275 con specifico riferimento alle misurecautelari personali, ma espressamente sancito tra i principi generalidell’ordinamento europeo (art. 5 TUE e artt. 49 e 52 CDFUE) e riconosciuto dallagiurisprudenza della CEDU (cfr. Corte EDU, 13 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA] ServisiSaN. Ve TiC. A.Åž. c. Bulgaria, secondo cui qualsiasi interferenza con ilpacifico godimento dei beni deve trovare un “giusto equilibrio” tra gli interessigenerali della comunità e la tutela dei diritti fondamentali di un individuo) - vacondotto in relazione alla sua natura di mezzo di ricerca della prova, non potendosipretendere che siano specificamente indicati i singoli beni da sottoporre alla misuraed essendo, per contro, sufficiente che detti beni siano individuati per tipologie inrelazione alle specifiche esigenze probatorie perseguite.Nel caso del sequestro di un telefono cellulare finalizzato, come nella specie,alla ricerca di dati utili contenuti all’interno, l’apprensione dell’apparecchio si rendenecessaria poiché la selezione e la successiva estrazione dei dati di interesseinvestigativo non può essere fatta nell’immediatezza, ma postula l’espletamentodi operazioni tecniche idonee a garantire la corretta catena di estrazione econservazione; solo una volta esaurite tali operazioni, i dati non pertinentiall’indagine in corso o privi di valenza probatoria possono essere restituitiall’avente diritto unitamente al contenitore e alla copia forense nella quale questiultimi sono stati cristallizzati (così Sez. 2, n. 5942 del 04/02/2026, Ciaramella,n.m.).La giurisprudenza richiede che il vincolo reale apposto sul telefono cellulareper finalità investigative sia “proporzionato”, sul piano quantitativo, qualitativo etemporale, fermo restando che l’onere motivazionale non può spingersi fino adesigere l’indicazione di elementi di dettaglio che l’autorità inquirente non è ungrado di conoscere in un momento in cui l’indagine è ancora in fase embrionale.Nel caso concreto, i criteri che devono presiedere, in ossequio al principio diproporzionalità, alla selezione del materiale da ricercare, anche sotto il profilotemporale, sono congruamente desumibili dal provvedimento del PubblicoMinistero, come correttamente puntualizzato dal Tribunale del riesame, in quantocalibrati sulla ricerca di comunicazioni o documenti utili a far luce sull’occultamentodelle armi illegalmente detenute e utilizzate per commettere i reati perseguiti.Quanto all’indicazione dei tempi entro cui deve effettuarsi la selezione dei datie procedersi alla restituzione dell’apparecchio, nonché della copia informatica deidati non rilevanti, l’indicazione giurisprudenziale evocata dal ricorrente (Sez. 6, n.17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358 - 03), secondo cui il decreto disequestro probatorio deve individuare, tra l’altro, precisi limiti temporali di duratadell’apprensione, risponde pur sempre all’evidenziata esigenza di elaborare deicanoni idonei a garantire il rispetto dei principi di pertinenzialità e diproporzionalità, che tuttavia non devono essere considerati alla stregua di unrigido protocollo, con cui si misura la legittimità del provvedimento di sequestro(in tal senso vds. la più recente, Sez. 6, n. 15409 del 10/02/2026, Siracusa, Rv.289892 - 01, a tenore del quale «in tema di sequestro probatorio, non trovanoapplicazione, nel caso in cui il vincolo afferisca a dati informatici, criteri rigidipredeterminati in funzione della selezione del materiale da acquisire, dovendoessere individuate modalità idonee a garantire la selezione mirata e non eccedenterispetto alla finalità probatoria perseguita, che tengano conto delle peculiarità delcaso concreto, onde evitare acquisizioni indiscriminate o meramente esplorative»).Ed invero, l’onere motivazionale del decreto di sequestro probatorio vamodulato in relazione alla sua natura di atto a sorpresa, al momento processualein cui è disposto, alla mole dei dati da esaminare.Quando il sequestro sia disposto in una fase iniziale delle indagini, i tempi diesecuzione non consentono, di regola, l’apprestamento di strumenti tecnici idoneie il reperimento delle necessarie competenze specialistiche.L’indicazione dei tempi entro cui verrà effettuata la selezione dei dati rilevanti,allora, non può che risultare approssimativa e talora inesigibile, incidendo diversifattori, quali la mancata collaborazione dell’indagato che non fornisca le chiavi diaccesso ai dispositivi sequestrati, o difficoltà di carattere tecnico.Questa Corte ha già affermato che, nella fase di acquisizione della prova, alfine di esaminare un’ampia massa di dati i cui contenuti sono potenzialmenterilevanti per le indagini, il pubblico ministero può disporre un sequestro daicontenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio diproporzionalità e adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte avincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gliaccertamenti e, in caso di mancata tempestiva restituzione, l’interessato puòpresentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anchemediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema (Sez. 6, n. 53168 del11/11/2016, Amores, Rv. 268489 - 01; conforme, Sez. 5, n. 16622 del14/03/2017, Storari, Rv. 270018 - 01; Sez. 2, n. 5193 del 28/01/2026, Pulella,Rv. 289486 - 01), quali l’istanza di restituzione ai sensi dell’art. 262 cod. proc.pen. e, in caso di rigetto, il ricorso al giudice per le indagini preliminari ai sensidell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., la cui attivazione consentirà di verificarese le operazioni disposte rispettino il canone di proporzionalità temporale e se siagiustificata la perdurante protrazione del vincolo reale (di recente, sulla stessalinea, v. Sez. 2, n. 22102 del 26/05/2026, n.m.).L’imposizione sin dal momento di adozione del vincolo reale della fissazionedi tempi predeterminati per la durata delle operazioni di estrapolazione e di analisidei dati informatici rischia di nuocere alle legittime iniziative dell’autoritàgiudiziaria volte all’accertamento dei reati, introducendo rigidità inconciliabili conla natura del mezzo di ricerca della prova.Merita pertanto adesione il principio giurisprudenziale secondo cui, «ove ilvincolo abbia ad oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, lanecessità di garantirne la proporzionalità non impone che sia indicato, già neldecreto dispositivo, il termine esatto della sua durata o che siano prefissati, inmodo determinato e inderogabile, i tempi per il compimento delle operazioni diestrapolazione e di analisi dei dati informatici, non essendo il pubblico ministero ingrado di prevederli nella fase genetica, sussistendo il rischio di penalizzare, inmodo eccessivo, l’accertamento dei reati e potendo il titolare dei beni contestare,anche successivamente, l’eccessiva durata del termine fissato mediante istanza direstituzione ex art. 262 cod. proc. pen., oltre che impugnare il decreto di rigettodavanti all’autorità giudiziaria» (Sez. 6, n. 543 del 03/12/2025, dep. 2026, DiDomenico, Rv. 289205 - 01; in tal senso v., anche, Sez. 3, n. 1648 del09/12/2025, dep. 2026, Nadi, n.m.; Sez. 2, n. 11597 del 03/03/2026, Tricarico,n.m., nonché, in parte motiva, Sez. 3, n. 7063 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Foggia,Rv. 289456 - 01).4. Alla stregua delle argomentazioni esposte il ricorso deve essere rigettato,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]