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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 novembre 2023

Cassazione n. 08972/2024

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE di APPELLO di [OSCURATO:PERSONA]: CO.[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; sentiti i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Noia per [OSCURATO:PERSONA] che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], appellata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], previa dichiarazione di estinzione del reato di sequestro di persona ex art. 605 cod. pen. (capo B) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (non per l'[OSCURATO:PERSONA], in ragione della recidiva specifica), su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. rideterminava le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per le rapine di cui ai capi A e E oltre che, per l'[OSCURATO:PERSONA], per il sequestro sub B); assolveva il [OSCURATO:PERSONA] dalla rapina sub E), rideterminando la pena per la rapina sub A).

2. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione i difensori di fiducia degli imputati.

2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione circa: l'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato sub B), erroneamente calcolandosi a tal fine l'incidenza della recidiva, contestata come specifica solo per il delitto sub A) e non per il sequestro di persona; la conferma della misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo non inferiore a tre anni, senza motivazione alcuna, nonostante la riduzione di pena detentiva (da dodici a sei anni) e l'estraneità della misura stessa all'accordo delle parti.

2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si eccepisce la nullità della sentenza circa la mancata riqualificazione della rapina sub A) in favoreggiamento reale, con inadeguata valutazione delle risultanze istruttorie e travisamento della prova, senza effettivo esame delle alternative letture della difesa; inoltre, circa l'ingiustificato diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, secondo criteri di determinazione della pena non esplicitati.

Con altro ricorso, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si pone ugualmente il tema della riqualificazione giuridica della condotta posta in essere, in relazione ai fatti accaduti il 6 agosto 2009, lamentandosi la contraddittorietà della motivazione rispetto alla richiesta della Procura Generale che aveva concluso in tal senso; la corte territoriale aveva ricostruito la vicenda in termini privi di logica, valorizzando indizi privi di gravità, precisione e concordanza, con travisamento dei fatti.

Inoltre, si eccepisce il vizio di motivazione rispetto al percorso logico a base della conferma della condanna.

2.3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico ricorso, si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Sempre nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], con separato ricorso, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si eccepisce la violazione di legge e la mancanza di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio, per l'omesso contenimento della pena nel minimo edittale, atteso il ruolo marginale nel reato e la positiva condotta processuale.

3. I ricorsi sono inammissibili, perché basati su motivi non proponibili in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondati.

4. Per quanto riguarda il concordato in appello, che ha definito la posizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve ribadirsi che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01), con la conseguenza che i rilievi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, sul trattamento sanzionatorio, per essere la pena superiore al minimo edittale, sono all'evidenza estranei al sindacato di legittimità.

4.1. Con riferimento all'[OSCURATO:PERSONA], è pur vero che le sezioni unite hanno di recente stabilito che nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 08/05/2023, Fazio, Rv. 284481 - 01), ma la doglianza nella specie è manifestamente infondata.

Sostiene a riguardo il ricorrente che "dalla formulazione dei capi di imputazione, emerge chiaramente che la tipologia di recidiva semplice viene contestata con riferimento ai capi b), c), d) ed e), mentre al solo capo a) la contestazione è di recidiva specifica" (pag. 3 del ricorso).

L'assunto è di evidente infondatezza, posto che non si dubita che rispetto alla rapina sub A) sia stata applicata la recidiva specifica e che il sequestro di persona fu commesso subito dopo l'impossessamento della merce da parte dei rapinatori, ai danni del traportatore, costretto a posizionarsi sotto il cruscotto del veicolo per tutto il tempo necessario per scaricare la merce stessa: i delitti, pertanto, risultano della stessa indole perché, anche se posti a tutela di beni diversi (il patrimonio l'uno, la persona, l'altro), posto che per "reati della stessa indole", ai sensi dell'art.101 cod. pen., devono intendersi quelli che violano una medesima disposizione di legge e anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, presentano nei casi concreti - per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati - caratteri fondamentali comuni (Sez. 3, n. n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166 - 06).

Nella fattispecie in esame, il sequestro del conducente del veicolo che trasportava i beni oggetto della rapina era strettamente funzionale al conseguimento del profitto sì da non potersi dubitare della stessa indole dei due reati, nel senso indicato, con l'ulteriore conseguenza che correttamente la corte territoriale ha ritenuto che la recidiva contestata sub B) non potesse che essere specifica, al pari di quella applicata in relazione al delitto sub A).

Inoltre, la rapina sub E) risulta commessa lo stesso giorno di quella sub A) per cui sarebbe incongruo ritenere che nei due casi, identici ai fini della recidiva, sia diversa la qualificazione dell'aggravante stessa, ad ulteriore dimostrazione che i delitti in questione si caratterizzano per la comune contestazione e conseguente applicazione della recidiva, indicata con riferimento al primo reato della rubrica e richiamata per le altre imputazioni.

Il prolungamento dei tempi di prescrizione ai sensi dell'art. 161, comma quarto cod. pen. nella misura della metà ha quindi determinato l'esclusione del decorso dei termini di prescrizione.

Quanto alla conferma della libertà vigilata, la censura è generica perché si limita a censurare il difetto di motivazione a riguardo, senza considerare che la corte territoriale ha ritenuto di non revocare la misura di sicurezza sulla base della mera riduzione di pena, a seguito del concordato.

La motivazione è implicita, coerente con la struttura argomentativa: l'applicazione della misura, ancorché non più obbligatoria per la pena divenuta inferiore a dieci anni, è stata ugualmente ordinata, essendo rimasto immutato l'accertamento dei fatti e delle responsabilità per tutti i reati per i quali l'imputato aveva riportato condanna in primo grado, con giudizio di pericolosità sociale che, nel complesso, non ha subito differente valutazione.

5. Entrambi i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile della rapina in concorso sub A), sono inammissibili.

I rilievi si incentrano, essenzialmente, sul travisamento dei fatti, motivo non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (ex multis, sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217).

La mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono, d'altro canto, risultare di spessore tale da essere percepibili ictu ocu/i, dovendo il sindacato a riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici.

Ne discende, è stato da tempo chiarito, che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente o affermato quando mancante), su aspetti essenziali per pervenire a diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che - proprio come nei ricorsi in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (di recente, sez. 2, n.9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

5.1. Inoltre, i giudici di merito hanno riconosciuto i fatti di causa in termini reciprocamente ed integralmente sovrapponibili, sì da consentire, in presenza di una cd. doppia conforme, la sinergica valutazione delle rispettive decisioni.

In particolare, la corte territoriale, richiamando il più ampio esame del tribunale, ha evidenziato - con argomentazioni immuni da vizi logici e coerenti con i plurimi elementi istruttori indicati e, in particolare, con l'analisi dei tabulati telefonici in uso agli imputati (pagine da 8 a 11 della sentenza impugnata) - il contributo concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] alla rapina, consistito nell'individuazione e consapevole messa a disposizione degli esecutori materiali dell'azione delittuosa del luogo dove scaricare e custodire la merce; condotta idonea ad agevolare la condotta criminale dei correi, esplicativa di una comune programmazione della rapina.

In definitiva, con accertamento in fatto insindacabile in questa sede, la Corte di appello ha ritenuto sussistenti le prove di un accordo preventivo con i complici (e non con il solo [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di costui) e di un contributo concreto al reato sub A), elementi che realizzano la partecipazione nel delitto, escludendo il favoreggiamento reale, con adeguata analisi delle tesi difensive, ritenute prive di rilevanza sul piano della incompatibilità con la tesi accusatoria.

4. All'inammissibilità dei ricorsi segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

F F: [OSCURATO:PERSONA] "fl crg C-z -, 00 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle (-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE di APPELLO di [OSCURATO:PERSONA]: CO.[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; sentiti i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Noia per [OSCURATO:PERSONA] che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], appellata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], previa dichiarazione di estinzione del reato di sequestro di persona ex art. 605 cod. pen. (capo B) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (non per l'[OSCURATO:PERSONA], in ragione della recidiva specifica), su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. rideterminava le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per le rapine di cui ai capi A e E oltre che, per l'[OSCURATO:PERSONA], per il sequestro sub B); assolveva il [OSCURATO:PERSONA] dalla rapina sub E), rideterminando la pena per la rapina sub A). 2. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione i difensori di fiducia degli imputati. 2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione circa: l'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato sub B), erroneamente calcolandosi a tal fine l'incidenza della recidiva, contestata come specifica solo per il delitto sub A) e non per il sequestro di persona; la conferma della misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo non inferiore a tre anni, senza motivazione alcuna, nonostante la riduzione di pena detentiva (da dodici a sei anni) e l'estraneità della misura stessa all'accordo delle parti. 2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si eccepisce la nullità della sentenza circa la mancata riqualificazione della rapina sub A) in favoreggiamento reale, con inadeguata valutazione delle risultanze istruttorie e travisamento della prova, senza effettivo esame delle alternative letture della difesa; inoltre, circa l'ingiustificato diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, secondo criteri di determinazione della pena non esplicitati. Con altro ricorso, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si pone ugualmente il tema della riqualificazione giuridica della condotta posta in essere, in relazione ai fatti accaduti il 6 agosto 2009, lamentandosi la contraddittorietà della motivazione rispetto alla richiesta della Procura Generale che aveva concluso in tal senso; la corte territoriale aveva ricostruito la vicenda in termini privi di logica, valorizzando indizi privi di gravità, precisione e concordanza, con travisamento dei fatti. Inoltre, si eccepisce il vizio di motivazione rispetto al percorso logico a base della conferma della condanna. 2.3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico ricorso, si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Sempre nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], con separato ricorso, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si eccepisce la violazione di legge e la mancanza di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio, per l'omesso contenimento della pena nel minimo edittale, atteso il ruolo marginale nel reato e la positiva condotta processuale. 3. I ricorsi sono inammissibili, perché basati su motivi non proponibili in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondati. 4. Per quanto riguarda il concordato in appello, che ha definito la posizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve ribadirsi che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01), con la conseguenza che i rilievi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, sul trattamento sanzionatorio, per essere la pena superiore al minimo edittale, sono all'evidenza estranei al sindacato di legittimità. 4.1. Con riferimento all'[OSCURATO:PERSONA], è pur vero che le sezioni unite hanno di recente stabilito che nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 08/05/2023, Fazio, Rv. 284481 - 01), ma la doglianza nella specie è manifestamente infondata. Sostiene a riguardo il ricorrente che "dalla formulazione dei capi di imputazione, emerge chiaramente che la tipologia di recidiva semplice viene contestata con riferimento ai capi b), c), d) ed e), mentre al solo capo a) la contestazione è di recidiva specifica" (pag. 3 del ricorso). L'assunto è di evidente infondatezza, posto che non si dubita che rispetto alla rapina sub A) sia stata applicata la recidiva specifica e che il sequestro di persona fu commesso subito dopo l'impossessamento della merce da parte dei rapinatori, ai danni del traportatore, costretto a posizionarsi sotto il cruscotto del veicolo per tutto il tempo necessario per scaricare la merce stessa: i delitti, pertanto, risultano della stessa indole perché, anche se posti a tutela di beni diversi (il patrimonio l'uno, la persona, l'altro), posto che per "reati della stessa indole", ai sensi dell'art.101 cod. pen., devono intendersi quelli che violano una medesima disposizione di legge e anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, presentano nei casi concreti - per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati - caratteri fondamentali comuni (Sez. 3, n. n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166 - 06). Nella fattispecie in esame, il sequestro del conducente del veicolo che trasportava i beni oggetto della rapina era strettamente funzionale al conseguimento del profitto sì da non potersi dubitare della stessa indole dei due reati, nel senso indicato, con l'ulteriore conseguenza che correttamente la corte territoriale ha ritenuto che la recidiva contestata sub B) non potesse che essere specifica, al pari di quella applicata in relazione al delitto sub A). Inoltre, la rapina sub E) risulta commessa lo stesso giorno di quella sub A) per cui sarebbe incongruo ritenere che nei due casi, identici ai fini della recidiva, sia diversa la qualificazione dell'aggravante stessa, ad ulteriore dimostrazione che i delitti in questione si caratterizzano per la comune contestazione e conseguente applicazione della recidiva, indicata con riferimento al primo reato della rubrica e richiamata per le altre imputazioni. Il prolungamento dei tempi di prescrizione ai sensi dell'art. 161, comma quarto cod. pen. nella misura della metà ha quindi determinato l'esclusione del decorso dei termini di prescrizione. Quanto alla conferma della libertà vigilata, la censura è generica perché si limita a censurare il difetto di motivazione a riguardo, senza considerare che la corte territoriale ha ritenuto di non revocare la misura di sicurezza sulla base della mera riduzione di pena, a seguito del concordato. La motivazione è implicita, coerente con la struttura argomentativa: l'applicazione della misura, ancorché non più obbligatoria per la pena divenuta inferiore a dieci anni, è stata ugualmente ordinata, essendo rimasto immutato l'accertamento dei fatti e delle responsabilità per tutti i reati per i quali l'imputato aveva riportato condanna in primo grado, con giudizio di pericolosità sociale che, nel complesso, non ha subito differente valutazione. 5. Entrambi i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile della rapina in concorso sub A), sono inammissibili. I rilievi si incentrano, essenzialmente, sul travisamento dei fatti, motivo non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (ex multis, sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). La mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono, d'altro canto, risultare di spessore tale da essere percepibili ictu ocu/i, dovendo il sindacato a riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici. Ne discende, è stato da tempo chiarito, che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente o affermato quando mancante), su aspetti essenziali per pervenire a diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che - proprio come nei ricorsi in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (di recente, sez. 2, n.9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). 5.1. Inoltre, i giudici di merito hanno riconosciuto i fatti di causa in termini reciprocamente ed integralmente sovrapponibili, sì da consentire, in presenza di una cd. doppia conforme, la sinergica valutazione delle rispettive decisioni. In particolare, la corte territoriale, richiamando il più ampio esame del tribunale, ha evidenziato - con argomentazioni immuni da vizi logici e coerenti con i plurimi elementi istruttori indicati e, in particolare, con l'analisi dei tabulati telefonici in uso agli imputati (pagine da 8 a 11 della sentenza impugnata) - il contributo concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] alla rapina, consistito nell'individuazione e consapevole messa a disposizione degli esecutori materiali dell'azione delittuosa del luogo dove scaricare e custodire la merce; condotta idonea ad agevolare la condotta criminale dei correi, esplicativa di una comune programmazione della rapina. In definitiva, con accertamento in fatto insindacabile in questa sede, la Corte di appello ha ritenuto sussistenti le prove di un accordo preventivo con i complici (e non con il solo [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di costui) e di un contributo concreto al reato sub A), elementi che realizzano la partecipazione nel delitto, escludendo il favoreggiamento reale, con adeguata analisi delle tesi difensive, ritenute prive di rilevanza sul piano della incompatibilità con la tesi accusatoria. 4. All'inammissibilità dei ricorsi segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. F F: [OSCURATO:PERSONA] "fl crg C-z -, 00 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle (-
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