CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 33816/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo sulla prescrizione del reato contravvenzionale del capo 1 è manifestamente infondato, essendo corretto il computo del termine di cinque anni, tenuto conto dei lunghi periodi di sospensione, per la palese irrilevanza ai fini di tale computo della sospensione dei termini processuali previsti per il periodo feriale; ritenuto che il secondo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente. motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione delle due fattispecie delittuose previste dagli artt. 336 e 337 cod. pen. a titolo di concorso materiale, trattandosi di condotte poste in momenti diversi e con diverse finalità (vedi p.p. 6/7); ritenuto che anche il motivo sull'applicazione della recidiva è assolutamente generico a fronte della puntuale motivazione con cui è stato dato conto della determinazione della pena (vedi in particolare le esaustive argomentazioni sul punto riportate alle pp.7-8); ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore n [OSCURATO:PERSONA],e-[OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA].i#ellis