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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 30379/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6282/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA

V. [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: CRDVCN72L07A7733) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: III [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GRAZIANO (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 2247/2018 depositata il 19/12/2018.

Afu2 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il giudizio di primo grado.

Con atto di citazione notificato il 12-2- 2007 la Regione [OSCURATO:PERSONA] (odierna resistente) propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catanzaro con il quale era stato ordinato il pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] (odierno ricorrente) dell'importo di euro 509.010,62= a titolo di contributo di esercizio relativo al periodo 1997-1999 dovuto alle imprese concessionarie di pubblici servizi di trasporto locali ai sensi della

I. 151/1981 e delle L.R. 7/192, 12/1997 e 14/2000.

L'opposizione si basava (oltre che sul difetto di giurisdizione dell'AGO) sulla insussistenza del credito, attesa la mancata emissione del provvedimento di assegnazione definitiva del credito da parte dell'organo competente.

La parte opposta (odierna ricorrente) si costituì chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e produceva la delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 564 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di approvazione del piano regionale di riparto in stesura provvisoria.

2. La sentenza di primo grado. - Il Tribunale di Catanzaro pronunciò sentenza non definitiva del 10/6/2010 e ordinanza del 16/1/2012 con le quali, in sintesi, ritenne che la richiesta dei contributi regionali non potesse ancora essere liquidata in quanto l'istruttoria compiuta non conteneva elementi per stabilire se sussistessero precedenti erogazioni soggette a recupero, e di conseguenza rimise la causa in istruttoria per gli accertamenti necessari alla determinazione del credito.

Successivamente a un'ulteriore ordinanza in data 16/1/2012, a mezzo della quale rimise nuovamente la causa in istruttoria, con sentenza definitiva del 21/4/2015 (di seguito: "la sentenza definitiva") il Tribunale di Catanzaro si pronunciò nei seguenti termini: (i) la sentenza non definitiva, affermando che la pretesa ai contributi regionali non potesse essere ancora liquidata sulla base dei dati acquisiti, conduceva a escludere che fosse stata affermata l'esistenza del credito; (ii) la concessione dei contributi era attività riservata alle determinazioni della [OSCURATO:PERSONA], la quale 2 di 10 L-- poteva procedervi nei limiti delle disponibilità finanziarie autorizzate dal bilancio regionale; (iii) l'erogazione dei contributi era condizionata a un iter procedurale, sicché il mancato perfezionamento della procedura comportava l'inesistenza del diritto; (iv) il residuo dei fondi di bilancio non comportava un dovere della Regione al pagamento del saldo; (v) il Foderaro avrebbe dovuto provare quale fosse la quota dei contributi attribuita dallo Stato per la quale poteva sussistere un obbligo di corresponsione.

Sulla base di tali considerazioni il Tribunale accolse l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo.

3. Il giudizio di secondo grado.

Avverso la sentenza definitiva propose appello la curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito: "la Curatela"), sulla base di due motivi principali: (i) la sentenza non avrebbe considerato come definitivamente accertato l'an della domanda (come invece risultante dalla sentenza non definitiva del 10/6/2020); (ii) il merito della decisione del Tribunale in ordine all'inesistenza del credito sarebbe stato errato.

4. La sentenza di secondo grado.

Con sentenza n. 2247/2018 la Corte di Appello di Catanzaro si è pronunciata nei seguenti termini: (i) la sentenza definitiva - laddove afferma "l'inidoneità di tale atto (la delibera della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) a determinare la maturazione del diritto è evidentemente dimostrata dalle considerazioni sopra svolte, volte a individuare in tale atto un mero passaggio dell'iter procedimen tale per la determinazione dei contributi effettivamente spettanti" - si pone in insanabile contrasto con l'affermazione di segno opposto contenuta nella sentenza non definitiva del 10/6/2010 ("la deliberazione del 4/8/2008, avente ad oggetto l'approvazione del piano regionale di riparto e stesura provvisoria/erogazione prima anticipazione, determina la nascita del diritto dell'impresa all'erogazione del contributo, mentre il successivo provvedimento di concreta erogazione avrà natura di mero atto esecutivo e di verifica della sussistenza del richiedente dei requisiti richiesti dalla legge"), mai impugnata, con conseguente violazione del giudicato interno formatosi sull'an debeatur; (il) non vi è stata alcuna opposizione delle parti rispetto alle conclusioni del CTU, che ha ritenuto insussistente alcuna somma dovuta in favore della curatela.

Di conseguenza, la Corte territoriale, in riforma della sentenza definitiva del Tribunale di Catanzaro, ha revocato il decreto ingiuntivo e rigettato tutte le domande a vario titolo proposte dall'appellante (odierno ricorrente).

5. Il ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di Appello (di seguito: la "Corte") sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c.

7. Il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei rimanenti.

8. Sia parte ricorrente che la resistente hanno depositato memorie conclusive, rispettivamente in data 15-5-2022 e 13-5-2022. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.

Interpretazione della sentenza".

Secondo la curatela ricorrente, la Corte non avrebbe fatta corretta applicazione dell'orientamento di questa S.C. secondo cui "L'interpretazione del giudicato, sia esso interno od esterno, va effettuata alla stregua non soltanto del dispositivo della sentenza, ma anche della motivazione".

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 n. 3, cod. proc. civ., "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 c.p.c.

Contenuto dell'incarico peritale".

Secondo la ricorrente, la Corte non avrebbe fatto corretta applicazione dell'orientamento di questa S.C. secondo cui "nel caso di pronuncia non definitiva di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione il giudice resta a questa vincolato (anche se non passata in giudicato) sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle, da questi dipendenti, che debbano essere esaminate e decise sulla base dell'intervenuta pronuncia".

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., "Omesso esame di elementi istruttori, con riferimento alle contestazioni all'incarico peritale e alla CTU, e omissione di pronuncia", per non avere la Corte preso in esame le contestazioni del ricorrente alle risultanze della CTU.

4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., "Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, 6° comma, della L.R. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12", per non avere la Corte considerato che l'esistenza delle disponibilità finanziarie è condizione per la "concessione" dei contributi e quindi incide sull'esistenza del credito (an debeatur).

Sostiene la ricorrente che, una volta accertata l'esistenza del credito in modo divenuto inoppugnabile, la sopravvenuta mancanza delle disponibilità finanziarie non ha alcuna incidenza sulla determinazione dell'ammontare del credito (quantum debeatur), ed inoltre tale eventuale mancanza di disponibilità non può essere utilizzata per rimettere in discussione quanto è stato già definitivamente accertato in ordine all'esistenza del credito stesso.

5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., "Violazione degli artt. 278 e 279 c.p.c. circa l'ordine di trattazione delle questioni nel processo/logica insostenibilità della motivazione", per avere la Corte omesso di considerare l'avvenuto riconoscimento del credito in favore della ricorrente (e quindi di un capitale), pervenendo ad un accertamento negativo dell'ammontare del credito stesso.

6. Con il sesto motivo, non rubricato, si deduce: "Nullità derivata della sentenza- violazione del principio del contraddittorio".

A quanto è 5 di 10 Wv dato di comprendere, tale motivo, non rubricato, avrebbe a che vedere con il denunciato carattere esplorativo della CTU.

7. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

In primis, la controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso ex art 360 bis cod. proc. civ., sotto due profili: (i) la sentenza impugnata è assolutamente conforme alla giurisprudenza di questa S.C. in punto di verifica della sussistenza dei presupposti per la liquidazione del quantum del contributo, e il ricorso non offre alcun apprezzabile spunto per motivatamente superare tali autorevoli arresti; (ii) il ricorso viola il principio di autosufficienza (come definito con il Protocollo del 17-12-2015), alla violazione del quale questa S.C. ricollega l'inammissibilità del ricorso stesso per violazione dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ.

Nel caso di specie, la ricorrente non solo omette di indicare "punto" e "tempo" di produzione di parte dei documenti (CTP, p. 16 del ricorso) richiamati in ricorso, e sui quali il ricorso si fonda, ma soprattutto omette anche la produzione di apposito fascicoletto che contenga anche tali atti e/o documenti (p. 4, punto 4, del Protocollo).

8. Il primo motivo, pur evocando parti della motivazione della sentenza non definitiva del Tribunale, siccome evidenziatrici del giudicato che si sarebbe formato per la sua mancata impugnazione in appello unitamente alla sentenza definitiva, omette di considerare quella parte di motivazione che la Corte territoriale ha espressamente indicato come idonea a determinare il giudicato esaminando il primo motivo di appello, e procedendo ad un sostanziale ridimensionamento dell'affermazione fatta dalla sentenza definitiva del Tribunale, ma senza farne derivare conseguenze in termini di riforma della sentenza stessa.

La parte di motivazione cui si fa riferimento è quella espressamente riportata fra virgolette nelle ultime due righe della pag. 8 e nelle prime quattro della pagina successiva della sentenza impugnata (la riproduzione trova corrispondenza nella stessa nota 16 del ricorso).

Ebbene, la Corte ivi afferma che il "il successivo provvedimento di concreta erogazione avrà natura di mero atto esecutivo e di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge".

Dopo avere ravvisato il giudicato in tale affermazione, la Corte territoriale ha considerato "inammissibilmente rese le affermazioni consacrate nella decisione definitiva (...)", ed ha quindi ritenuto che, pur avendo la delibera del 4 agosto del 2008 efficacia determinativa della genesi del credito, sopravvivesse "soltanto l'onere di individuarne l'importo all'esito della verifica circa la ricorrenza dei requisiti".

La Corte ha quindi ritenuto che la cosa giudicata si fosse formata nei sensi indicati, e che la rimessione in istruttoria fosse stata giustificata solo dalla verifica della ricorrenza dei requisiti.

Ebbene, il primo motivo si disinteressa completamente della motivazione della sentenza impugnata, e sostiene invece che il giudicato fosse da ravvisare nel problema dei recuperi, ma in tal modo impinge in inammissibilità in quanto non si correla alla motivazione della sentenza impugnata (si veda, al riguardo, il consolidato principio di diritto di cui a Cass. n. 359 del 2005, ribadito, in motivazione espressa, ma non massimata, da Cass., Sez.

Un., n. 7074 del 2017).

9. Il secondo motivo è inammissibile per la stessa ragione.

Esso sostiene che, a seguito della rimessione in istruttoria, il giudice di primo grado avrebbe dovuto limitarsi ad accertare l'insussistenza dei recuperi.

Ma ciò è contraddetto dalla motivazione su cui la Corte territoriale ha ravvisato la cosa giudicata.

10. Il terzo motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., giacché si fonda sull'ordinanza del 18 gennaio 2012, sull'istanza del 23 marzo 2012 e sul verbale di udienza del 12 ottobre 2012, ma omette di riprodurne direttamente il contenuto o di riprodurlo indirettamente, con precisazione della parte corrispondente dell'atto, e soprattutto omette di localizzare detti atti 7 di 10 /2//v in questo giudizio di legittimità come prodotti (in copia quanto all'ordinanza e al verbale, che non sono atti processuali a disposizione nell'originale della ricorrente) ed anche, in alternativa, di voler fare riferimento (giusta il principio di diritto di cui a Cass., Sez.

Un., n. 22726 del 2011) alla loro presenza nel fascicolo d'ufficio della Corte territoriale, nel quale in ipotesi fosse stata acquisito il fascicolo di primo grado.

In ogni caso, il motivo è inammissibile in quanto si omette di precisare se in primo grado l'ipotetica opposizione di cui al verbale in ordine all'estensione della CTU fosse stata ribadita in sede di precisazione delle conclusioni e - in caso positivo - se e dove fosse stata prospettata con l'appello.

Del tutto inesattamente si afferma che sarebbe sussistito il potere di ufficio di rilevare la contestazione perché afferente al giudicato.

Avendo il primo giudice, secondo la prospettazione della ricorrente, commesso un errore, esso - sempre che fosse stata mantenuta la contestazione in sede di precisazione delle conclusioni - avrebbe dovuto essere denunciato con l'appello.

11. Il quarto motivo è inammissibile, in primo luogo, in quanto prospetta una questione che enuncia senza precisare "se" e "dove" fosse stata prospettata al giudice di appello, e dunque senza dimostrare che faceva parte dell'oggetto del giudizio per come devoluto in appello.

Se, dal piano della lettura del ricorso si passa a quello della sentenza, si evidenzia che la Corte territoriale non si occupa della questione.

Pertanto, era onere della ricorrente precisare "come" e "dove" la Corte ne fosse stata investita.

Il motivo è ulteriormente inammissibile sia in quanto evoca la CTU e la CTP senza fornirne l'indicazione specifica quanto al contenuto rilevante, ai sensi dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., sia, e soprattutto, in quanto il discorso in iure che svolge non solo è prospettato in modo del tutto assertivo, ma si chiude con una censura riferita alla sentenza impugnata quanto alle righe di motivazione (pag. 17 del ricorso) che alludono alla ricorrenza dei requisiti, ma, in realtà, sostenuta sempre (prime tre righe della pag. 18 del ricorso) evocando - erroneamente - la sentenza non definitiva quanto al preteso giudicato salvo per la questione dei recuperi.

12. Il quinto motivo è privo di pregio là dove sostiene che la Corte territoriale si sarebbe dovuta occupare solo del quantum e non anche dell'an.

Esso ignora quanto la sentenza, come rilevato in sede di esame del primo motivo, ha individuato come oggetto del giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado non definitiva, cioè l'esistenza del diritto ma subordinatamente alla verifica dei requisiti.

13. Il sesto motivo sarebbe privo di fondamento alla luce di Cass., Sez.

Un., 1°-2-2022, n. 3086: "In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio; in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio" Senonché, il motivo è in via preliminare inammissibile, giacché la Corte territoriale, dopo avere affermato che il CTU poteva acquisire, ha enunciato un'ulteriore motivazione, non censurata, nel senso che nel quesito era stato autorizzato il CTU ad 9 di 10 g21 acquisire documentazione e nessuna delle parti e, dunque, la ricorrente, aveva eccepito alcunché.

La mancanza di impugnazione di tale motivazione ne ha determinato il consolidamento.

14. Il ricorso è pertanto inammissibile, stante l'inammissibilità di tutti i motivi.

15. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014.

16. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre rimborso spese generali 15 per cento e P accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. -9\ , n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del e ,--: 2012, dà atto dellMussistenza dei presupposti per il versamento, da P parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a ti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6282/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA V. [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: CRDVCN72L07A7733) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: III [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GRAZIANO (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 2247/2018 depositata il 19/12/2018. Afu2 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il giudizio di primo grado. Con atto di citazione notificato il 12-2- 2007 la Regione [OSCURATO:PERSONA] (odierna resistente) propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catanzaro con il quale era stato ordinato il pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] (odierno ricorrente) dell'importo di euro 509.010,62= a titolo di contributo di esercizio relativo al periodo 1997-1999 dovuto alle imprese concessionarie di pubblici servizi di trasporto locali ai sensi della I. 151/1981 e delle L.R. 7/192, 12/1997 e 14/2000. L'opposizione si basava (oltre che sul difetto di giurisdizione dell'AGO) sulla insussistenza del credito, attesa la mancata emissione del provvedimento di assegnazione definitiva del credito da parte dell'organo competente. La parte opposta (odierna ricorrente) si costituì chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e produceva la delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 564 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di approvazione del piano regionale di riparto in stesura provvisoria. 2. La sentenza di primo grado. - Il Tribunale di Catanzaro pronunciò sentenza non definitiva del 10/6/2010 e ordinanza del 16/1/2012 con le quali, in sintesi, ritenne che la richiesta dei contributi regionali non potesse ancora essere liquidata in quanto l'istruttoria compiuta non conteneva elementi per stabilire se sussistessero precedenti erogazioni soggette a recupero, e di conseguenza rimise la causa in istruttoria per gli accertamenti necessari alla determinazione del credito. Successivamente a un'ulteriore ordinanza in data 16/1/2012, a mezzo della quale rimise nuovamente la causa in istruttoria, con sentenza definitiva del 21/4/2015 (di seguito: "la sentenza definitiva") il Tribunale di Catanzaro si pronunciò nei seguenti termini: (i) la sentenza non definitiva, affermando che la pretesa ai contributi regionali non potesse essere ancora liquidata sulla base dei dati acquisiti, conduceva a escludere che fosse stata affermata l'esistenza del credito; (ii) la concessione dei contributi era attività riservata alle determinazioni della [OSCURATO:PERSONA], la quale 2 di 10 L-- poteva procedervi nei limiti delle disponibilità finanziarie autorizzate dal bilancio regionale; (iii) l'erogazione dei contributi era condizionata a un iter procedurale, sicché il mancato perfezionamento della procedura comportava l'inesistenza del diritto; (iv) il residuo dei fondi di bilancio non comportava un dovere della Regione al pagamento del saldo; (v) il Foderaro avrebbe dovuto provare quale fosse la quota dei contributi attribuita dallo Stato per la quale poteva sussistere un obbligo di corresponsione. Sulla base di tali considerazioni il Tribunale accolse l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo. 3. Il giudizio di secondo grado. Avverso la sentenza definitiva propose appello la curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito: "la Curatela"), sulla base di due motivi principali: (i) la sentenza non avrebbe considerato come definitivamente accertato l'an della domanda (come invece risultante dalla sentenza non definitiva del 10/6/2020); (ii) il merito della decisione del Tribunale in ordine all'inesistenza del credito sarebbe stato errato. 4. La sentenza di secondo grado. Con sentenza n. 2247/2018 la Corte di Appello di Catanzaro si è pronunciata nei seguenti termini: (i) la sentenza definitiva - laddove afferma "l'inidoneità di tale atto (la delibera della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) a determinare la maturazione del diritto è evidentemente dimostrata dalle considerazioni sopra svolte, volte a individuare in tale atto un mero passaggio dell'iter procedimen tale per la determinazione dei contributi effettivamente spettanti" - si pone in insanabile contrasto con l'affermazione di segno opposto contenuta nella sentenza non definitiva del 10/6/2010 ("la deliberazione del 4/8/2008, avente ad oggetto l'approvazione del piano regionale di riparto e stesura provvisoria/erogazione prima anticipazione, determina la nascita del diritto dell'impresa all'erogazione del contributo, mentre il successivo provvedimento di concreta erogazione avrà natura di mero atto esecutivo e di verifica della sussistenza del richiedente dei requisiti richiesti dalla legge"), mai impugnata, con conseguente violazione del giudicato interno formatosi sull'an debeatur; (il) non vi è stata alcuna opposizione delle parti rispetto alle conclusioni del CTU, che ha ritenuto insussistente alcuna somma dovuta in favore della curatela. Di conseguenza, la Corte territoriale, in riforma della sentenza definitiva del Tribunale di Catanzaro, ha revocato il decreto ingiuntivo e rigettato tutte le domande a vario titolo proposte dall'appellante (odierno ricorrente). 5. Il ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di Appello (di seguito: la "Corte") sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c. 7. Il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei rimanenti. 8. Sia parte ricorrente che la resistente hanno depositato memorie conclusive, rispettivamente in data 15-5-2022 e 13-5-2022. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. Interpretazione della sentenza". Secondo la curatela ricorrente, la Corte non avrebbe fatta corretta applicazione dell'orientamento di questa S.C. secondo cui "L'interpretazione del giudicato, sia esso interno od esterno, va effettuata alla stregua non soltanto del dispositivo della sentenza, ma anche della motivazione". 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 n. 3, cod. proc. civ., "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 c.p.c. Contenuto dell'incarico peritale". Secondo la ricorrente, la Corte non avrebbe fatto corretta applicazione dell'orientamento di questa S.C. secondo cui "nel caso di pronuncia non definitiva di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione il giudice resta a questa vincolato (anche se non passata in giudicato) sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle, da questi dipendenti, che debbano essere esaminate e decise sulla base dell'intervenuta pronuncia". 3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., "Omesso esame di elementi istruttori, con riferimento alle contestazioni all'incarico peritale e alla CTU, e omissione di pronuncia", per non avere la Corte preso in esame le contestazioni del ricorrente alle risultanze della CTU. 4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., "Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, 6° comma, della L.R. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12", per non avere la Corte considerato che l'esistenza delle disponibilità finanziarie è condizione per la "concessione" dei contributi e quindi incide sull'esistenza del credito (an debeatur). Sostiene la ricorrente che, una volta accertata l'esistenza del credito in modo divenuto inoppugnabile, la sopravvenuta mancanza delle disponibilità finanziarie non ha alcuna incidenza sulla determinazione dell'ammontare del credito (quantum debeatur), ed inoltre tale eventuale mancanza di disponibilità non può essere utilizzata per rimettere in discussione quanto è stato già definitivamente accertato in ordine all'esistenza del credito stesso. 5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., "Violazione degli artt. 278 e 279 c.p.c. circa l'ordine di trattazione delle questioni nel processo/logica insostenibilità della motivazione", per avere la Corte omesso di considerare l'avvenuto riconoscimento del credito in favore della ricorrente (e quindi di un capitale), pervenendo ad un accertamento negativo dell'ammontare del credito stesso. 6. Con il sesto motivo, non rubricato, si deduce: "Nullità derivata della sentenza- violazione del principio del contraddittorio". A quanto è 5 di 10 Wv dato di comprendere, tale motivo, non rubricato, avrebbe a che vedere con il denunciato carattere esplorativo della CTU. 7. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. In primis, la controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso ex art 360 bis cod. proc. civ., sotto due profili: (i) la sentenza impugnata è assolutamente conforme alla giurisprudenza di questa S.C. in punto di verifica della sussistenza dei presupposti per la liquidazione del quantum del contributo, e il ricorso non offre alcun apprezzabile spunto per motivatamente superare tali autorevoli arresti; (ii) il ricorso viola il principio di autosufficienza (come definito con il Protocollo del 17-12-2015), alla violazione del quale questa S.C. ricollega l'inammissibilità del ricorso stesso per violazione dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ. Nel caso di specie, la ricorrente non solo omette di indicare "punto" e "tempo" di produzione di parte dei documenti (CTP, p. 16 del ricorso) richiamati in ricorso, e sui quali il ricorso si fonda, ma soprattutto omette anche la produzione di apposito fascicoletto che contenga anche tali atti e/o documenti (p. 4, punto 4, del Protocollo). 8. Il primo motivo, pur evocando parti della motivazione della sentenza non definitiva del Tribunale, siccome evidenziatrici del giudicato che si sarebbe formato per la sua mancata impugnazione in appello unitamente alla sentenza definitiva, omette di considerare quella parte di motivazione che la Corte territoriale ha espressamente indicato come idonea a determinare il giudicato esaminando il primo motivo di appello, e procedendo ad un sostanziale ridimensionamento dell'affermazione fatta dalla sentenza definitiva del Tribunale, ma senza farne derivare conseguenze in termini di riforma della sentenza stessa. La parte di motivazione cui si fa riferimento è quella espressamente riportata fra virgolette nelle ultime due righe della pag. 8 e nelle prime quattro della pagina successiva della sentenza impugnata (la riproduzione trova corrispondenza nella stessa nota 16 del ricorso). Ebbene, la Corte ivi afferma che il "il successivo provvedimento di concreta erogazione avrà natura di mero atto esecutivo e di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge". Dopo avere ravvisato il giudicato in tale affermazione, la Corte territoriale ha considerato "inammissibilmente rese le affermazioni consacrate nella decisione definitiva (...)", ed ha quindi ritenuto che, pur avendo la delibera del 4 agosto del 2008 efficacia determinativa della genesi del credito, sopravvivesse "soltanto l'onere di individuarne l'importo all'esito della verifica circa la ricorrenza dei requisiti". La Corte ha quindi ritenuto che la cosa giudicata si fosse formata nei sensi indicati, e che la rimessione in istruttoria fosse stata giustificata solo dalla verifica della ricorrenza dei requisiti. Ebbene, il primo motivo si disinteressa completamente della motivazione della sentenza impugnata, e sostiene invece che il giudicato fosse da ravvisare nel problema dei recuperi, ma in tal modo impinge in inammissibilità in quanto non si correla alla motivazione della sentenza impugnata (si veda, al riguardo, il consolidato principio di diritto di cui a Cass. n. 359 del 2005, ribadito, in motivazione espressa, ma non massimata, da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017). 9. Il secondo motivo è inammissibile per la stessa ragione. Esso sostiene che, a seguito della rimessione in istruttoria, il giudice di primo grado avrebbe dovuto limitarsi ad accertare l'insussistenza dei recuperi. Ma ciò è contraddetto dalla motivazione su cui la Corte territoriale ha ravvisato la cosa giudicata. 10. Il terzo motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., giacché si fonda sull'ordinanza del 18 gennaio 2012, sull'istanza del 23 marzo 2012 e sul verbale di udienza del 12 ottobre 2012, ma omette di riprodurne direttamente il contenuto o di riprodurlo indirettamente, con precisazione della parte corrispondente dell'atto, e soprattutto omette di localizzare detti atti 7 di 10 /2//v in questo giudizio di legittimità come prodotti (in copia quanto all'ordinanza e al verbale, che non sono atti processuali a disposizione nell'originale della ricorrente) ed anche, in alternativa, di voler fare riferimento (giusta il principio di diritto di cui a Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011) alla loro presenza nel fascicolo d'ufficio della Corte territoriale, nel quale in ipotesi fosse stata acquisito il fascicolo di primo grado. In ogni caso, il motivo è inammissibile in quanto si omette di precisare se in primo grado l'ipotetica opposizione di cui al verbale in ordine all'estensione della CTU fosse stata ribadita in sede di precisazione delle conclusioni e - in caso positivo - se e dove fosse stata prospettata con l'appello. Del tutto inesattamente si afferma che sarebbe sussistito il potere di ufficio di rilevare la contestazione perché afferente al giudicato. Avendo il primo giudice, secondo la prospettazione della ricorrente, commesso un errore, esso - sempre che fosse stata mantenuta la contestazione in sede di precisazione delle conclusioni - avrebbe dovuto essere denunciato con l'appello. 11. Il quarto motivo è inammissibile, in primo luogo, in quanto prospetta una questione che enuncia senza precisare "se" e "dove" fosse stata prospettata al giudice di appello, e dunque senza dimostrare che faceva parte dell'oggetto del giudizio per come devoluto in appello. Se, dal piano della lettura del ricorso si passa a quello della sentenza, si evidenzia che la Corte territoriale non si occupa della questione. Pertanto, era onere della ricorrente precisare "come" e "dove" la Corte ne fosse stata investita. Il motivo è ulteriormente inammissibile sia in quanto evoca la CTU e la CTP senza fornirne l'indicazione specifica quanto al contenuto rilevante, ai sensi dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., sia, e soprattutto, in quanto il discorso in iure che svolge non solo è prospettato in modo del tutto assertivo, ma si chiude con una censura riferita alla sentenza impugnata quanto alle righe di motivazione (pag. 17 del ricorso) che alludono alla ricorrenza dei requisiti, ma, in realtà, sostenuta sempre (prime tre righe della pag. 18 del ricorso) evocando - erroneamente - la sentenza non definitiva quanto al preteso giudicato salvo per la questione dei recuperi. 12. Il quinto motivo è privo di pregio là dove sostiene che la Corte territoriale si sarebbe dovuta occupare solo del quantum e non anche dell'an. Esso ignora quanto la sentenza, come rilevato in sede di esame del primo motivo, ha individuato come oggetto del giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado non definitiva, cioè l'esistenza del diritto ma subordinatamente alla verifica dei requisiti. 13. Il sesto motivo sarebbe privo di fondamento alla luce di Cass., Sez. Un., 1°-2-2022, n. 3086: "In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio; in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio" Senonché, il motivo è in via preliminare inammissibile, giacché la Corte territoriale, dopo avere affermato che il CTU poteva acquisire, ha enunciato un'ulteriore motivazione, non censurata, nel senso che nel quesito era stato autorizzato il CTU ad 9 di 10 g21 acquisire documentazione e nessuna delle parti e, dunque, la ricorrente, aveva eccepito alcunché. La mancanza di impugnazione di tale motivazione ne ha determinato il consolidamento. 14. Il ricorso è pertanto inammissibile, stante l'inammissibilità di tutti i motivi. 15. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014. 16. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre rimborso spese generali 15 per cento e P accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. -9\ , n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del e ,--: 2012, dà atto dellMussistenza dei presupposti per il versamento, da P parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a ti
Decreto Cassazione n. 30379/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris