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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 806/2025

ECLI:EU:T:2025:602
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TO0477_RES

[OSCURATO:PERSONA]477/23

DZ [OSCURATO:PERSONA] AG [OSCURATO:PERSONA]Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main contro [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) dell’11 giugno 2025 «Ricorso di annullamento – Politica economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Direttiva 2014/59/UE – Decisione congiunta relativa alla fissazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili – Competenza del Tribunale – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità» Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione congiunta di un collegio di risoluzione sulla fissazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) – Ricorso proposto dalla società madre di un gruppo finanziario di banche cooperative – Assenza d'incidenza diretta – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59, art. 45 nonies, § § 3 e 7) (v. punti 72, 74-79, 82) [OSCURATO:PERSONA] di un ricorso di annullamento, che respinge, il Tribunale si pronuncia per la prima volta sulla natura di una decisione congiunta di un collegio di risoluzione, composto, in particolare, dal [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico (SRB) e dall'autorità nazionale di uno Stato membro al di fuori dell'Unione bancaria, relativa alla fissazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (in prosieguo: il «MREL»), nonché sulla ricevibilità di un ricorso diretto contro una siffatta decisione.

La DZ [OSCURATO:PERSONA] AG [OSCURATO:PERSONA]Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, ricorrente, è la società a capo del gruppo DZ [OSCURATO:PERSONA], il gruppo finanziario delle banche cooperative in Germania.

All'interno dell'unione bancaria, la ricorrente ha controllate in Germania e in Lussemburgo e, al di fuori di tale unione, una controllata in Ungheria.

Nel 2017 il SRB ha istituito un collegio di risoluzione per la ricorrente e le sue filiazioni ( 1 ), al quale appartengono, in particolare, il SRB, in quanto presidente di tale collegio e in quanto autorità di risoluzione a livello di gruppo, e la [OSCURATO:PERSONA] (Banca nazionale di Ungheria), in quanto autorità di risoluzione della filiazione ungherese.

L’8 dicembre 2022 il SRB ha approvato provvisoriamente un progetto di decisione sulla fissazione del MREL del gruppo della ricorrente destinato ad essere esaminato dal collegio di risoluzione.

Dopo che il SRB ha consultato la ricorrente e ha ricevuto le sue osservazioni, il collegio ha concluso, al termine del suo esame, che detto progetto non doveva subire modifiche.

In quanto autorità di risoluzione a livello di gruppo, il SRB ha inviato al collegio la versione finale di tale progetto, che ha ottenuto un consenso al suo interno.

Successivamente, detto progetto è stato sottoposto alle rispettive procedure di approvazione interna del SRB e della Banca nazionale di Ungheria, sfociando così nella decisione congiunta RC/JD/2022/22, del 6 aprile 2023, che fissa il MREL per la ricorrente e cinque delle sue controllate (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Parallelamente, il 5 aprile 2023 il SRB ha adottato la decisione SRB/EES/2022/215, che fissa il MREL per le entità del gruppo diretto dalla ricorrente rientranti nella sua competenza.

Tale decisione incarica le autorità nazionali di risoluzione di attuare tale MREL e di controllarne il mantenimento.

La decisione impugnata è stata firmata dal presidente del SRB e contiene un'osservazione secondo la quale i rappresentanti delle autorità pertinenti hanno dato il loro consenso scritto alla decisione congiunta sul MREL.

Nell'allegato I della decisione impugnata figura un accordo scritto, datato 6 aprile 2023 e firmato dal presidente della Banca nazionale di Ungheria, che precisa che quest'ultima concorda con la decisione congiunta proposta e trasmessa dal SRB il 24 marzo 2023.

Il 14 aprile 2023 all'autorità di risoluzione tedesca, vale a dire alla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin, Autorità federale di vigilanza sui servizi finanziari), è stata notificata la decisione SRB/EES/2022/215 del SRB del 5 aprile 2023, che essa ha allora attuato con decisione del 26 maggio 2023 indirizzata alla ricorrente.

Con lettera del 17 maggio 2023, l'autorità di risoluzione lussemburghese, vale a dire la Commissione di vigilanza del settore finanziario (CSSF), ha informato la controllata DZ Privatbank dell'attuazione del MREL determinato dalla decisione SRB/EES/2022/215 e le ha notificato detta decisione.

Con messaggio di posta elettronica del 22 maggio 2023, il SRB, in quanto autorità di risoluzione a livello di gruppo, ha comunicato alla ricorrente, in quanto società madre nell'Unione del gruppo, la decisione impugnata, accompagnata dalla decisione congiunta relativa al piano di risoluzione del gruppo e da una sintesi di tale piano.

La ricorrente ha poi proposto due ricorsi distinti ( 2 ), avverso la decisione impugnata e contro la decisione SRB/EES/2022/215, dinanzi alla commissione per i ricorsi del SRB.

Quest'ultimo li ha respinti, in quanto il primo era infondato e il secondo era irricevibile.

La ricorrente ha adito il Tribunale con due ricorsi di annullamento distinti, rispettivamente diretti contro la decisione impugnata e contro la decisione della commissione per i ricorsi ( 3 ).

Nella presente causa, il SRB solleva un'eccezione di irricevibilità, basata tra l'altro sul fatto che la ricorrente non è destinataria della decisione impugnata e che non ne sarebbe direttamente e individualmente interessata, cosicché essa non sarebbe legittimata ad agire.

Giudizio del Tribunale In primo luogo, il Tribunale esamina la qualità di destinataria della ricorrente riguardo alla decisione impugnata.

Esso respinge l'argomento di quest'ultima secondo cui tale qualità risulta dall'obbligo del SRB ( 4 ) di trasmettere le decisioni congiunte dopo la loro adozione.

Infatti, la decisione congiunta è «fornita all'entità di risoluzione dalla sua autorità di risoluzione» ( 5 ).

Per quanto concerne la società madre nell'Unione del gruppo, che non è essa stessa un'entità di risoluzione del medesimo gruppo di risoluzione, la decisione congiunta le è fornita ( 6 ) dall’autorità di risoluzione dell'entità di risoluzione.

Ne consegue che l'articolo 45 nonies, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/59 non dispone che l'autore della decisione congiunta, vale a dire, nel caso di specie, il SRB e l'autorità di risoluzione ungherese, in quanto coautori della decisione congiunta, la notifichino alle entità interessate, ma incarica diverse autorità di risoluzione, nell'ambito delle loro rispettive competenze, di «fornire» tale decisione.

Nel caso di specie, è solo con messaggio di posta elettronica del 22 maggio 2023 che il SRB, in quanto autorità di risoluzione a livello di gruppo ( 7 ), ha trasmesso alla ricorrente, in quanto società madre nell'Unione del gruppo, la decisione impugnata, mentre le autorità di risoluzione nazionali erano già informate prima di tale data.

In secondo luogo, il Tribunale ricorda i due criteri cumulativi richiesti affinché un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica non destinataria dell'atto sia ricevibile, vale a dire che il provvedimento contestato, da un lato, produca direttamente effetti sulla sua situazione giuridica e, dall'altro, non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati di attuarlo, senza necessità di norme intermedie.

Per quanto riguarda il primo criterio, il Tribunale attiene alla sostanza dell'atto di cui trattasi e valuta i suoi effetti alla luce di criteri oggettivi, quali il contenuto di detto atto, tenendo conto, se del caso, del contesto in cui quest'ultimo è stato adottato nonché dei poteri dell'istituzione da cui esso promana.

Per quanto concerne la decisione congiunta relativa a un gruppo transnazionale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 27, della direttiva 2014/59, il Tribunale tiene conto in particolare del sistema istituito dal legislatore dell'Unione al fine di determinare i MREL per ciascuna entità all'interno dell'Unione del gruppo.

Nel caso di specie, la decisione impugnata e la decisione SRB/EES/2022/215 determinano i MREL per le entità del gruppo al quale appartiene la ricorrente.

Tuttavia, mentre la decisione impugnata rappresenta l'accordo concluso nell'ambito dell'Unione nel suo insieme tra il SRB e l'autorità di risoluzione ungherese, ossia la Banca nazionale di Ungheria, in applicazione della direttiva 2014/59, la decisione SRB/EES/2022/215, adottata sulla base del regolamento n. 806/2014, concretizza tale accordo in seno alla sola unione bancaria.

Pertanto, l'effetto vincolante della decisione impugnata si impone solo alle autorità di risoluzione «interessate» ( 8 ), vale a dire quelle che si sono vincolate reciprocamente adottando la decisione congiunta.

Nella presente causa, si tratta del SRB e dell'autorità di risoluzione ungherese.

Il Tribunale ne conclude che l'adozione della decisione impugnata non comporta, di per sé, alcun altro effetto giuridico in seno all'unione bancaria se non l'obbligo che il SRB si impone, nei confronti dell'autorità di risoluzione ungherese, di applicare i MREL che ha negoziato con essa.

Per contro, per quanto concerne la decisione SRB/EES/2022/215, il Tribunale rileva che, da un lato, il SRB determina i MREL che le entità di risoluzione e i gruppi di risoluzione sono tenuti a soddisfare in ogni momento ( 9 ) e che, dall'altro, il SRB invia il risultato della sua determinazione alle autorità nazionali di risoluzione ( 10 ), le quali eseguono le istruzioni del SRB ( 11 ).

Nel caso di specie, esso constata che, adottando la decisione SRB/EES/2022/215, che, al suo secondo considerando, fa riferimento in particolare agli articoli da 12 a 12 duodecies e all’articolo 29 del regolamento n. 806/2014, il SRB ha preso una decisione in forza degli articoli precitati con la quale ha determinato, in seno all’unione bancaria, i MREL del gruppo a cui appartiene la ricorrente.

Di conseguenza, poiché la decisione impugnata non produce direttamente effetti sulla situazione giuridica della ricorrente, il Tribunale accoglie l'eccezione di irricevibilità sollevata dal SRB fondata sull'assenza di legittimazione ad agire della ricorrente. ( 1 ) Conformemente all’articolo 88 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU 2014, L 173, pag. 190 ). ( 2 ) In forza dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 ( GU 2014, L 225, pag. 1 ). ( 3 ) [OSCURATO:PERSONA] registrata con il numero T-116/24. ( 4 ) Prevista all'articolo 45 nonies, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), della direttiva 2014/59 e all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, del 23 marzo 2016, che integra la direttiva 2014/59 (...) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento, dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi che l'autorità competente deve valutare per quanto riguarda i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo, i requisiti per i periti indipendenti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione, le procedure e il contenuto delle disposizioni in materia di notifica e dell'avviso di sospensione e il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione ( GU 2016, L 184, pag. 1 ). ( 5 ) Ai sensi dell'articolo 45 nonies, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), della direttiva 2014/59. ( 6 ) Ai sensi dell'articolo 45 nonies, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), della direttiva 2014/59. ( 7 ) Ai sensi dell'articolo 45 nonies, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), della direttiva 2014/59. ( 8 ) Ai sensi dell'articolo 45 nonies, paragrafo 7, della direttiva 2014/59. ( 9 ) Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014. ( 10 ) Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento n. 806/2014. ( 11 ) Conformemente all’articolo 29 del regolamento n. 806/2014.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TO0477_RES [OSCURATO:PERSONA]477/23 DZ [OSCURATO:PERSONA] AG [OSCURATO:PERSONA]Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main contro [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) dell’11 giugno 2025 «Ricorso di annullamento – Politica economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Direttiva 2014/59/UE – Decisione congiunta relativa alla fissazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili – Competenza del Tribunale – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità» Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione congiunta di un collegio di risoluzione sulla fissazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) – Ricorso proposto dalla società madre di un gruppo finanziario di banche cooperative – Assenza d'incidenza diretta – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59, art. 45 nonies, § § 3 e 7) (v. punti 72, 74-79, 82) [OSCURATO:PERSONA] di un ricorso di annullamento, che respinge, il Tribunale si pronuncia per la prima volta sulla natura di una decisione congiunta di un collegio di risoluzione, composto, in particolare, dal [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico (SRB) e dall'autorità nazionale di uno Stato membro al di fuori dell'Unione bancaria, relativa alla fissazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (in prosieguo: il «MREL»), nonché sulla ricevibilità di un ricorso diretto contro una siffatta decisione. La DZ [OSCURATO:PERSONA] AG [OSCURATO:PERSONA]Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, ricorrente, è la società a capo del gruppo DZ [OSCURATO:PERSONA], il gruppo finanziario delle banche cooperative in Germania. All'interno dell'unione bancaria, la ricorrente ha controllate in Germania e in Lussemburgo e, al di fuori di tale unione, una controllata in Ungheria. Nel 2017 il SRB ha istituito un collegio di risoluzione per la ricorrente e le sue filiazioni ( 1 ), al quale appartengono, in particolare, il SRB, in quanto presidente di tale collegio e in quanto autorità di risoluzione a livello di gruppo, e la [OSCURATO:PERSONA] (Banca nazionale di Ungheria), in quanto autorità di risoluzione della filiazione ungherese. L’8 dicembre 2022 il SRB ha approvato provvisoriamente un progetto di decisione sulla fissazione del MREL del gruppo della ricorrente destinato ad essere esaminato dal collegio di risoluzione. Dopo che il SRB ha consultato la ricorrente e ha ricevuto le sue osservazioni, il collegio ha concluso, al termine del suo esame, che detto progetto non doveva subire modifiche. In quanto autorità di risoluzione a livello di gruppo, il SRB ha inviato al collegio la versione finale di tale progetto, che ha ottenuto un consenso al suo interno. Successivamente, detto progetto è stato sottoposto alle rispettive procedure di approvazione interna del SRB e della Banca nazionale di Ungheria, sfociando così nella decisione congiunta RC/JD/2022/22, del 6 aprile 2023, che fissa il MREL per la ricorrente e cinque delle sue controllate (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Parallelamente, il 5 aprile 2023 il SRB ha adottato la decisione SRB/EES/2022/215, che fissa il MREL per le entità del gruppo diretto dalla ricorrente rientranti nella sua competenza. Tale decisione incarica le autorità nazionali di risoluzione di attuare tale MREL e di controllarne il mantenimento. La decisione impugnata è stata firmata dal presidente del SRB e contiene un'osservazione secondo la quale i rappresentanti delle autorità pertinenti hanno dato il loro consenso scritto alla decisione congiunta sul MREL. Nell'allegato I della decisione impugnata figura un accordo scritto, datato 6 aprile 2023 e firmato dal presidente della Banca nazionale di Ungheria, che precisa che quest'ultima concorda con la decisione congiunta proposta e trasmessa dal SRB il 24 marzo 2023. Il 14 aprile 2023 all'autorità di risoluzione tedesca, vale a dire alla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin, Autorità federale di vigilanza sui servizi finanziari), è stata notificata la decisione SRB/EES/2022/215 del SRB del 5 aprile 2023, che essa ha allora attuato con decisione del 26 maggio 2023 indirizzata alla ricorrente. Con lettera del 17 maggio 2023, l'autorità di risoluzione lussemburghese, vale a dire la Commissione di vigilanza del settore finanziario (CSSF), ha informato la controllata DZ Privatbank dell'attuazione del MREL determinato dalla decisione SRB/EES/2022/215 e le ha notificato detta decisione. Con messaggio di posta elettronica del 22 maggio 2023, il SRB, in quanto autorità di risoluzione a livello di gruppo, ha comunicato alla ricorrente, in quanto società madre nell'Unione del gruppo, la decisione impugnata, accompagnata dalla decisione congiunta relativa al piano di risoluzione del gruppo e da una sintesi di tale piano. La ricorrente ha poi proposto due ricorsi distinti ( 2 ), avverso la decisione impugnata e contro la decisione SRB/EES/2022/215, dinanzi alla commissione per i ricorsi del SRB. Quest'ultimo li ha respinti, in quanto il primo era infondato e il secondo era irricevibile. La ricorrente ha adito il Tribunale con due ricorsi di annullamento distinti, rispettivamente diretti contro la decisione impugnata e contro la decisione della commissione per i ricorsi ( 3 ). Nella presente causa, il SRB solleva un'eccezione di irricevibilità, basata tra l'altro sul fatto che la ricorrente non è destinataria della decisione impugnata e che non ne sarebbe direttamente e individualmente interessata, cosicché essa non sarebbe legittimata ad agire. Giudizio del Tribunale In primo luogo, il Tribunale esamina la qualità di destinataria della ricorrente riguardo alla decisione impugnata. Esso respinge l'argomento di quest'ultima secondo cui tale qualità risulta dall'obbligo del SRB ( 4 ) di trasmettere le decisioni congiunte dopo la loro adozione. Infatti, la decisione congiunta è «fornita all'entità di risoluzione dalla sua autorità di risoluzione» ( 5 ). Per quanto concerne la società madre nell'Unione del gruppo, che non è essa stessa un'entità di risoluzione del medesimo gruppo di risoluzione, la decisione congiunta le è fornita ( 6 ) dall’autorità di risoluzione dell'entità di risoluzione. Ne consegue che l'articolo 45 nonies, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/59 non dispone che l'autore della decisione congiunta, vale a dire, nel caso di specie, il SRB e l'autorità di risoluzione ungherese, in quanto coautori della decisione congiunta, la notifichino alle entità interessate, ma incarica diverse autorità di risoluzione, nell'ambito delle loro rispettive competenze, di «fornire» tale decisione. Nel caso di specie, è solo con messaggio di posta elettronica del 22 maggio 2023 che il SRB, in quanto autorità di risoluzione a livello di gruppo ( 7 ), ha trasmesso alla ricorrente, in quanto società madre nell'Unione del gruppo, la decisione impugnata, mentre le autorità di risoluzione nazionali erano già informate prima di tale data. In secondo luogo, il Tribunale ricorda i due criteri cumulativi richiesti affinché un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica non destinataria dell'atto sia ricevibile, vale a dire che il provvedimento contestato, da un lato, produca direttamente effetti sulla sua situazione giuridica e, dall'altro, non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati di attuarlo, senza necessità di norme intermedie. Per quanto riguarda il primo criterio, il Tribunale attiene alla sostanza dell'atto di cui trattasi e valuta i suoi effetti alla luce di criteri oggettivi, quali il contenuto di detto atto, tenendo conto, se del caso, del contesto in cui quest'ultimo è stato adottato nonché dei poteri dell'istituzione da cui esso promana. Per quanto concerne la decisione congiunta relativa a un gruppo transnazionale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 27, della direttiva 2014/59, il Tribunale tiene conto in particolare del sistema istituito dal legislatore dell'Unione al fine di determinare i MREL per ciascuna entità all'interno dell'Unione del gruppo. Nel caso di specie, la decisione impugnata e la decisione SRB/EES/2022/215 determinano i MREL per le entità del gruppo al quale appartiene la ricorrente. Tuttavia, mentre la decisione impugnata rappresenta l'accordo concluso nell'ambito dell'Unione nel suo insieme tra il SRB e l'autorità di risoluzione ungherese, ossia la Banca nazionale di Ungheria, in applicazione della direttiva 2014/59, la decisione SRB/EES/2022/215, adottata sulla base del regolamento n. 806/2014, concretizza tale accordo in seno alla sola unione bancaria. Pertanto, l'effetto vincolante della decisione impugnata si impone solo alle autorità di risoluzione «interessate» ( 8 ), vale a dire quelle che si sono vincolate reciprocamente adottando la decisione congiunta. Nella presente causa, si tratta del SRB e dell'autorità di risoluzione ungherese. Il Tribunale ne conclude che l'adozione della decisione impugnata non comporta, di per sé, alcun altro effetto giuridico in seno all'unione bancaria se non l'obbligo che il SRB si impone, nei confronti dell'autorità di risoluzione ungherese, di applicare i MREL che ha negoziato con essa. Per contro, per quanto concerne la decisione SRB/EES/2022/215, il Tribunale rileva che, da un lato, il SRB determina i MREL che le entità di risoluzione e i gruppi di risoluzione sono tenuti a soddisfare in ogni momento ( 9 ) e che, dall'altro, il SRB invia il risultato della sua determinazione alle autorità nazionali di risoluzione ( 10 ), le quali eseguono le istruzioni del SRB ( 11 ). Nel caso di specie, esso constata che, adottando la decisione SRB/EES/2022/215, che, al suo secondo considerando, fa riferimento in particolare agli articoli da 12 a 12 duodecies e all’articolo 29 del regolamento n. 806/2014, il SRB ha preso una decisione in forza degli articoli precitati con la quale ha determinato, in seno all’unione bancaria, i MREL del gruppo a cui appartiene la ricorrente. Di conseguenza, poiché la decisione impugnata non produce direttamente effetti sulla situazione giuridica della ricorrente, il Tribunale accoglie l'eccezione di irricevibilità sollevata dal SRB fondata sull'assenza di legittimazione ad agire della ricorrente. ( 1 ) Conformemente all’articolo 88 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU 2014, L 173, pag. 190 ). ( 2 ) In forza dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 ( GU 2014, L 225, pag. 1 ). ( 3 ) [OSCURATO:PERSONA] registrata con il numero T-116/24. ( 4 ) Prevista all'articolo 45 nonies, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), della direttiva 2014/59 e all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, del 23 marzo 2016, che integra la direttiva 2014/59 (...) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento, dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi che l'autorità competente deve valutare per quanto riguarda i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo, i requisiti per i periti indipendenti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione, le procedure e il contenuto delle disposizioni in materia di notifica e dell'avviso di sospensione e il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione ( GU 2016, L 184, pag. 1 ). ( 5 ) Ai sensi dell'articolo 45 nonies, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), della direttiva 2014/59. ( 6 ) Ai sensi dell'articolo 45 nonies, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), della direttiva 2014/59. ( 7 ) Ai sensi dell'articolo 45 nonies, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), della direttiva 2014/59. ( 8 ) Ai sensi dell'articolo 45 nonies, paragrafo 7, della direttiva 2014/59. ( 9 ) Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014. ( 10 ) Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento n. 806/2014. ( 11 ) Conformemente all’articolo 29 del regolamento n. 806/2014.
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