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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02656/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19899-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] 05403151003,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controri corrente - nonchè [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 5148/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stata rigettata la domanda di [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:SOCIETA], volta al riconoscimento della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA], sul presupposto dell'esistenza di una interposizione fittizia di manodopera; la Corte - in estrema sintesi - ha ritenuto non raggiunta la prova di detta interposizione;

2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con 3 motivi; ha resistito con controricorso la società; non ha svolto attività difensiva l'intimata [OSCURATO:SOCIETA], in persona del curatore fallimentare;

3. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; il ricorrente ha comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4, c.p.c., deducendo l'apparenza della motivazione impugnata; con il secondo mezzo è dedotta violazione o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 1,1. n. 1369 del 1960, degli artt. 29 e degli artt. da 20 a 28 del d.lgs. n. 276 del 2003; in particolare si critica la sentenza Ric. 2020 n. 19899 sez.

ML - ud. 26-10-2021 -2- d'appello per non avere dato rilievo alla ingerenza della committente nell'organizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti [OSCURATO:SOCIETA], né al rischio di impresa posto esclusivamente a carico di [OSCURATO:SOCIETA], così omettendo di sussumere la fattispecie concreta in quella astratta di cui agli artt. 29 e 27, d.lgs. n. 276 del 2003; col terzo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;

2. i motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, non possono trovare accoglimento in quanto in parte inammissibili e in parte infondati secondo quanto già statuito da questa Corte (cfr. Cass. n. 36619 del 2021; Cass. n. 23551 del 2021; Cass. n. 13786 del 2021; Cass.n. 6002 del 2019, cui si rinvia per ogni ulteriore aspetto di seguito non espressamente richiamato);

2.1. essi sono inammissibili laddove, sotto l'apparente deduzione -s) dell'error in indicando, nella sostanza propongono una diversa ricostruzione della vicenda storica, attraverso una valutazione degli elementi istruttori difforme da quella operata dai giudici del merito cui compete; come più volte precisato da questa Corte, il vizio di violazione di legge coincide con l'errore interpretativo, cioè con l'erronea individuazione della norma regolatrice della fattispecie o con la comprensione errata della sua portata precettiva; la falsa applicazione di norme di diritto ricorre quando la disposizione normativa, interpretata correttamente, sia applicata ad una fattispecie concreta — che è però quella ricostruita dai giudici del merito - in essa erroneamente sussunta; al contrario, l'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 26272 del 2017; Cass. n. 9217 del 2016; Ric. 2020 n. 19899 sez.

ML ud. 26-10-2021 -3- Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015), la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo nei ristretti limiti posti dal novellato n. 5 dell'art. 360 c.p.c.; da questo punto di vista, parimenti inammissibile l'invocazione di tale ultima disposizione da parte del ricorrente senza il rispetto degli enunciati posti dalle Sezioni unite di questa Corte (sent. nn. 8053 e 8054 del 2014), non essendo, in particolare, adeguatamente enucleato l'omesso esame di un fatto storico realmente decisivo, atteso che gli aspetti denunciati investono plurimi elementi fattuali e valutativi e l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c.;

2.2. le censure sono, poi, infondate, in quanto la sentenza impugnata è conforme, in diritto, alla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, oltre quelle già citate, v.

Cass. n. 27213 del 2018; n. 7898 del 2011; n. 15693 del 2009; in. 17049 del 2008); invero il divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo; Ric. 2020 n. 19899 sez.

ML - ud. 26-10-2021 -4- la Corte d'Appello ha escluso che ricorresse la prova di un fenomeno interpositorio sulla base di una serie di elementi coerenti con il richiamato principio di diritto, mentre l'accertamento, in concreto, circa la sussistenza dell'effettività dell'organizzazione in capo all'imprenditore costituisce attività riservata al giudice del merito, che può anche condurre ad esiti difformi in vicende contigue in relazione alle diversità dei percorsi processuali (così Cass. n. 13786 del 2021);

2.3. neppure è ravvisabile, nella sentenza impugnata, il vizio radicale richiamato da parte ricorrente, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, che comporterebbe la nullità della sentenza; si è infatti precisato che di "motivazione apparente" o di "motivazione perplessa e incomprensibile" può parlarsi laddove essa non renda "percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice" (per tutte: Cass.

SS.UU. n. 22232 del 2016); il che non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per respingere le domande del lavoratore, mentre altro è se il ragionamento espresso sia conforme o meno al diritto ovvero che esso sia condiviso o meno dalla parte che ha avuto torto;

3. conclusivamente il ricorso va respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; nulla per le spese nei confronti della curatela fallimentare che non ha svolto attività difensiva; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17,

1. n. 228 del 2012 (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); Ric. 2020 n. 19899 sez.

ML - ud. 26-10-2021 -5- P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso arty113, se dovuto. , Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 26 ottobr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19899-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] 05403151003,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controri corrente - nonchè [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 5148/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stata rigettata la domanda di [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:SOCIETA], volta al riconoscimento della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA], sul presupposto dell'esistenza di una interposizione fittizia di manodopera; la Corte - in estrema sintesi - ha ritenuto non raggiunta la prova di detta interposizione; 2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con 3 motivi; ha resistito con controricorso la società; non ha svolto attività difensiva l'intimata [OSCURATO:SOCIETA], in persona del curatore fallimentare; 3. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; il ricorrente ha comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4, c.p.c., deducendo l'apparenza della motivazione impugnata; con il secondo mezzo è dedotta violazione o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 1,1. n. 1369 del 1960, degli artt. 29 e degli artt. da 20 a 28 del d.lgs. n. 276 del 2003; in particolare si critica la sentenza Ric. 2020 n. 19899 sez. ML - ud. 26-10-2021 -2- d'appello per non avere dato rilievo alla ingerenza della committente nell'organizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti [OSCURATO:SOCIETA], né al rischio di impresa posto esclusivamente a carico di [OSCURATO:SOCIETA], così omettendo di sussumere la fattispecie concreta in quella astratta di cui agli artt. 29 e 27, d.lgs. n. 276 del 2003; col terzo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; 2. i motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, non possono trovare accoglimento in quanto in parte inammissibili e in parte infondati secondo quanto già statuito da questa Corte (cfr. Cass. n. 36619 del 2021; Cass. n. 23551 del 2021; Cass. n. 13786 del 2021; Cass.n. 6002 del 2019, cui si rinvia per ogni ulteriore aspetto di seguito non espressamente richiamato); 2.1. essi sono inammissibili laddove, sotto l'apparente deduzione -s) dell'error in indicando, nella sostanza propongono una diversa ricostruzione della vicenda storica, attraverso una valutazione degli elementi istruttori difforme da quella operata dai giudici del merito cui compete; come più volte precisato da questa Corte, il vizio di violazione di legge coincide con l'errore interpretativo, cioè con l'erronea individuazione della norma regolatrice della fattispecie o con la comprensione errata della sua portata precettiva; la falsa applicazione di norme di diritto ricorre quando la disposizione normativa, interpretata correttamente, sia applicata ad una fattispecie concreta — che è però quella ricostruita dai giudici del merito - in essa erroneamente sussunta; al contrario, l'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 26272 del 2017; Cass. n. 9217 del 2016; Ric. 2020 n. 19899 sez. ML ud. 26-10-2021 -3- Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015), la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo nei ristretti limiti posti dal novellato n. 5 dell'art. 360 c.p.c.; da questo punto di vista, parimenti inammissibile l'invocazione di tale ultima disposizione da parte del ricorrente senza il rispetto degli enunciati posti dalle Sezioni unite di questa Corte (sent. nn. 8053 e 8054 del 2014), non essendo, in particolare, adeguatamente enucleato l'omesso esame di un fatto storico realmente decisivo, atteso che gli aspetti denunciati investono plurimi elementi fattuali e valutativi e l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c.; 2.2. le censure sono, poi, infondate, in quanto la sentenza impugnata è conforme, in diritto, alla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, oltre quelle già citate, v. Cass. n. 27213 del 2018; n. 7898 del 2011; n. 15693 del 2009; in. 17049 del 2008); invero il divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo; Ric. 2020 n. 19899 sez. ML - ud. 26-10-2021 -4- la Corte d'Appello ha escluso che ricorresse la prova di un fenomeno interpositorio sulla base di una serie di elementi coerenti con il richiamato principio di diritto, mentre l'accertamento, in concreto, circa la sussistenza dell'effettività dell'organizzazione in capo all'imprenditore costituisce attività riservata al giudice del merito, che può anche condurre ad esiti difformi in vicende contigue in relazione alle diversità dei percorsi processuali (così Cass. n. 13786 del 2021); 2.3. neppure è ravvisabile, nella sentenza impugnata, il vizio radicale richiamato da parte ricorrente, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, che comporterebbe la nullità della sentenza; si è infatti precisato che di "motivazione apparente" o di "motivazione perplessa e incomprensibile" può parlarsi laddove essa non renda "percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice" (per tutte: Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016); il che non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per respingere le domande del lavoratore, mentre altro è se il ragionamento espresso sia conforme o meno al diritto ovvero che esso sia condiviso o meno dalla parte che ha avuto torto; 3. conclusivamente il ricorso va respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; nulla per le spese nei confronti della curatela fallimentare che non ha svolto attività difensiva; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, 1. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); Ric. 2020 n. 19899 sez. ML - ud. 26-10-2021 -5- P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso arty113, se dovuto. , Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 26 ottobr
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