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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 1987

Cassazione n. 45526/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/09/1987 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. L'imputato CARDELLA Maurizio ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Palermo ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto, tra gli altri, anche dall'imputato, avverso la sentenza del Tribunale cittadino, con la quale costui era stato condannato per furto aggravato in concorso.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione ,impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. Cost. 186/2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/09/1987 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. L'imputato CARDELLA Maurizio ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Palermo ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto, tra gli altri, anche dall'imputato, avverso la sentenza del Tribunale cittadino, con la quale costui era stato condannato per furto aggravato in concorso. 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione ,impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45526/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris