CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 43129/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, per i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di lesioni personali aggravate (capi B e C) e a quella di mesi nove di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali (capi D ed E), con la recidiva specifica reiterata e infraquinquennale. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, lamentando "manifesta illogicità della motivazione" in punto di determinazione della pena e di diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. Nessun vizio logico è ravvisabile nella motivazione della sentenza impugnata, che dedica due pagine a rispondere al motivo di appello omologo a quello riproposto in questa sede. Il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti richieste è giustificato, in modo congruo e coerente, alla luce vuoi delle modalità del fatto (ritenute espressive di un'indole violenta e aggressiva) vuoi della estrema pericolosità sociale dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali specifici. 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]