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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05901/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2187/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 104, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.

TRIB.

REG.

SICILIA, SEZ.DIST.SIRACUSA,n. 1520/2014 depositata i l 06/05/2014 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro n. 30 iscrizioni a ruolo e n. 21 cartelle asseritamente mainotificate. [OSCURATO:PERSONA] P rovinciale (CTP) di Siracusa, con sentenza n. 128/4/12, ha declinato la giurisdizione, a favore del Giudice ordinario, con riferimento ad una cartella per contributi INPS, ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una serie di cartelle per tardività dell’impugnazione rispetto alla loro notifica, per tutte le altre, che non risultavano notificate, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Concessionario.

Il contribuente ha proposto appello che la Commissione Tributaria R egionale (CTR) della Sicilia, con la sentenza sopra indicata, ha accolto con riferimento alla questione della legittimazione passiva del Concessionario.

La CTR ha rigettato per il resto, ritenendo rituale la notifica delle cartelle, attestata anche mediante produzione di fotocopie disconosciute ex art. art. 2712 c.c. solo genericamente, e tardivo, quindi, il ricorso.

Propone ricorso per cassazione il Carli che si affida a cinque motivi e deposita memoria.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] spa. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., peromessa pronuncia sull’eccezione di giudicato esterno formulata dal ricorrente in appello, in quanto in altro giudizio definito con sentenza n. 89/5/12 della CTR Siracusa, passata in giudicato, erano state annullate una serie di intimazioni di pagamento spiccate nei confronti del Carli “unitamente alle cartelle di pagamento in esse indicate”, coincidenti in parte con quelle impugnate nel presente giudizio.

Con il secondo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2700, 2712, 2719 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., laddove la CTR aveva ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità agli originali delle copie delle relate di notifica delle cartelle in quanto generico.

Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 comma 2 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36 comma 2 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., laddove la CTR aveva motivato per relationem , rinviando acriticamente alla decisione di primo grado e senza dar conto dei rilievi sollevati dall’appellante.

Con il quarto motivo deduce nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., non avendo la sentenza deciso su tutte le questioni relative alla notifica delle cartelle di pagamento proposte in primogrado e reiterate in appello.

Con il quinto motivo deduce nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., lamentando l’omessa decisione sulla questione della mancata sottoscrizione dei ruoli da parte di soggetto legittimato. 2.Il ricorso deve essere rigettato alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. sez. un. n. 26283 del 2022). secondo cui «In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) medianteruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interessealla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata». 2.1.E’ noto che in precedenza la prevalente giurisprudenza, la quale aveva trovato l’avallo delle stesse Sezioni Unite di q uesta Corte c on la sentenza n. 19704/15 , a mmetteva l’immediata impugnabilità del ruolo e/o della cartella anche in mancanza di rituale notificazione, senza dover attendere la notifica di un atto successivo, ma que sto orientamento aveva determinato un proliferare di impugnazioni con un vasto e (spesso) meramente defatigatoriocontenzioso che ha indotto il legislatore ad intervenire con l’inserimento del comma 4-bis all’art. 12 cit. .

2.2. Questa disposizione ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». 3.L’iniziativa de l Carli , che si è limitato ad impugna re ruoli e cartelle di cui assumel’omessa o invalida notifica, contrasta con la novella sopra riportata.

Di ciò è pienamente consapevolelo stesso ricorrente il quale, in memoria, segnala che il ricorso era stato proposto nel 2010 , in un contestonormativo e giurisprudenziale completamente differente , e rileva che l ’applicazione della novella al presente giudizio significherebbe riconoscerle efficacia retroattiva, con violazione di principi costituzionali e sovranazionali, dovendosi invece far riferimento, secondo il principio tempus regit actum, alla normativa processuale vigente al momento della proposizione del ricorso.

3.1. Anche di questi profili si è occupata la sopra citata sentenza delle Sezioni Unite n. 26283/2022 con soluzioni che questa Corte condivide.

In particolare, le Sezioni Unite hanno ritenuto«manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interessedella legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).».

3.2. I nfatti, l'art. 12, comma 4 bis cit. , selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione.

Si è escluso che ciò comporti una vera e propria applicazione retroattiva della norma perché essa non incide sul novero degli atti impugnabili -e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento - né introduce nuovi motivi d'impugnazione o modifica quelli che già p otevano essere proposti , piuttosto incide sulla pronunzia, ancora da compiere, stabilendo quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e configurando così l’interesse ad agire che deve sussistere al momento della decisione.

3.3. La citata disposizione, dunque, incide ndo sulla pronuncia della sentenza, si applica anche nei processi pendenti, nei quali , sempre secondo le Sezioni Unite,lo specifico interesse ad agire può essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.

Nel caso in esame, però, il ricorrente n on ha dedotto alcunché quanto alla ricorrenz a di un o specifico e concreto interesse ad agire.

4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato ma sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, atte so che la decisione è dipesa dallo ius superveniens. p.q.m. rigetta il ricorso; compensa le spese Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2187/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 104, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA, SEZ.DIST.SIRACUSA,n. 1520/2014 depositata i l 06/05/2014 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro n. 30 iscrizioni a ruolo e n. 21 cartelle asseritamente mainotificate. [OSCURATO:PERSONA] P rovinciale (CTP) di Siracusa, con sentenza n. 128/4/12, ha declinato la giurisdizione, a favore del Giudice ordinario, con riferimento ad una cartella per contributi INPS, ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una serie di cartelle per tardività dell’impugnazione rispetto alla loro notifica, per tutte le altre, che non risultavano notificate, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Concessionario. Il contribuente ha proposto appello che la Commissione Tributaria R egionale (CTR) della Sicilia, con la sentenza sopra indicata, ha accolto con riferimento alla questione della legittimazione passiva del Concessionario. La CTR ha rigettato per il resto, ritenendo rituale la notifica delle cartelle, attestata anche mediante produzione di fotocopie disconosciute ex art. art. 2712 c.c. solo genericamente, e tardivo, quindi, il ricorso. Propone ricorso per cassazione il Carli che si affida a cinque motivi e deposita memoria. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] spa. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., peromessa pronuncia sull’eccezione di giudicato esterno formulata dal ricorrente in appello, in quanto in altro giudizio definito con sentenza n. 89/5/12 della CTR Siracusa, passata in giudicato, erano state annullate una serie di intimazioni di pagamento spiccate nei confronti del Carli “unitamente alle cartelle di pagamento in esse indicate”, coincidenti in parte con quelle impugnate nel presente giudizio. Con il secondo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2700, 2712, 2719 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., laddove la CTR aveva ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità agli originali delle copie delle relate di notifica delle cartelle in quanto generico. Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 comma 2 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36 comma 2 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., laddove la CTR aveva motivato per relationem , rinviando acriticamente alla decisione di primo grado e senza dar conto dei rilievi sollevati dall’appellante. Con il quarto motivo deduce nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., non avendo la sentenza deciso su tutte le questioni relative alla notifica delle cartelle di pagamento proposte in primogrado e reiterate in appello. Con il quinto motivo deduce nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., lamentando l’omessa decisione sulla questione della mancata sottoscrizione dei ruoli da parte di soggetto legittimato. 2.Il ricorso deve essere rigettato alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. sez. un. n. 26283 del 2022). secondo cui «In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) medianteruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interessealla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata». 2.1.E’ noto che in precedenza la prevalente giurisprudenza, la quale aveva trovato l’avallo delle stesse Sezioni Unite di q uesta Corte c on la sentenza n. 19704/15 , a mmetteva l’immediata impugnabilità del ruolo e/o della cartella anche in mancanza di rituale notificazione, senza dover attendere la notifica di un atto successivo, ma que sto orientamento aveva determinato un proliferare di impugnazioni con un vasto e (spesso) meramente defatigatoriocontenzioso che ha indotto il legislatore ad intervenire con l’inserimento del comma 4-bis all’art. 12 cit. . 2.2. Questa disposizione ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». 3.L’iniziativa de l Carli , che si è limitato ad impugna re ruoli e cartelle di cui assumel’omessa o invalida notifica, contrasta con la novella sopra riportata. Di ciò è pienamente consapevolelo stesso ricorrente il quale, in memoria, segnala che il ricorso era stato proposto nel 2010 , in un contestonormativo e giurisprudenziale completamente differente , e rileva che l ’applicazione della novella al presente giudizio significherebbe riconoscerle efficacia retroattiva, con violazione di principi costituzionali e sovranazionali, dovendosi invece far riferimento, secondo il principio tempus regit actum, alla normativa processuale vigente al momento della proposizione del ricorso. 3.1. Anche di questi profili si è occupata la sopra citata sentenza delle Sezioni Unite n. 26283/2022 con soluzioni che questa Corte condivide. In particolare, le Sezioni Unite hanno ritenuto«manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interessedella legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).». 3.2. I nfatti, l'art. 12, comma 4 bis cit. , selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione. Si è escluso che ciò comporti una vera e propria applicazione retroattiva della norma perché essa non incide sul novero degli atti impugnabili -e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento - né introduce nuovi motivi d'impugnazione o modifica quelli che già p otevano essere proposti , piuttosto incide sulla pronunzia, ancora da compiere, stabilendo quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e configurando così l’interesse ad agire che deve sussistere al momento della decisione. 3.3. La citata disposizione, dunque, incide ndo sulla pronuncia della sentenza, si applica anche nei processi pendenti, nei quali , sempre secondo le Sezioni Unite,lo specifico interesse ad agire può essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. Nel caso in esame, però, il ricorrente n on ha dedotto alcunché quanto alla ricorrenz a di un o specifico e concreto interesse ad agire. 4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato ma sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, atte so che la decisione è dipesa dallo ius superveniens. p.q.m. rigetta il ricorso; compensa le spese Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica
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