CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 39487/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato i' 10/01/1(...`83 «noltre: UC A SOC. CONSORTnE A R.L. avverso la sentenza del 08/03/2021 della C.3RTE APPELLO di ROMA, visti gli atti, il provvedimento mpugna'7o e il i icorso; udita la relazione svelta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]il. CENCI; sulle conclusioni del P.:bblico Ministero [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma 1'8 marzo 2021 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dal Pubblico Ministero e dalle parti civili, con la quale il Tribunale di Roma il 17 ottobre 2018, all'esito del dibattimento, ha assolto per insussistenza del fatto [OSCURATO:PERSONA] dall'accusa di omicidio colposo, con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, fatto commesso il 26 luglio 2014. 2.In estrema sintesi i fatti, come ricostruiti concordemente dai Giudici di merito. 2.1. Il 26 luglio 2014, poco dopo le 02.00 del mattino, si è verificato un incidente stradale mortale sul grande raccordo anulare di Roma, in un tratto con tre corsie di marcia per ogni senso, oltre alla corsia di emergenza, poco prima di uno svincolo, incidente che ha coinvolto un autocarro straniero con rimorchio, condotto dall'imputato, e una [OSCURATO:PERSONA] alla cui guida era [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, posto che i due veicoli viaggiavano nella stessa direzione di marcia, occupando il mezzo pesante una corsia più a destra di quella impegnata dall'utilitaria, si è verificato un modesto impatto tra la parte anteriore sinistra del primo e la parte posteriore destra della seconda, che, sbalzata in avanti, è andata ad urtare il guard-rail al centro della carreggiata, ribaltandosi, per poi rimbalzare verso il centro de11a strada: il conducente, non assicurato con la cintura di sicurezza, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è deceduto quasi subito per le gravissime lesioni riportate. 2.2. Tribunale, prima, e Corte di appello, poi, hanno ritenuto che la vittima, che, alla guida della Smart, guidava quasi affiancato all'autocarro, abbia repentinamente sterzato verso destra poiché giunto in prossimità dell'uscita (distante circa duecento metri) che lo avrebbe condotto verso casa e che il conducente del mezzo pesante, senza nemmeno avere il tempo di frenare, abbia urtato in maniera "eccentrica", cioè con a parte anteriore sinistra del muso la parte anteriore destra della Smart, in corrispondenza del fanalino, inevitabilmente sospingendo in avanti la piccola auto, con le tragiche conseguenze che si sono dette. I Giudici di merito, che si sono basati sulla istruttoria testimoniale, consulenziale e documentale (valorizzando in maniera particolare l'apporto conoscitivo offerto dalla Polizia stradale, organo tecnico specializzato immediatamente intervenuto sul luogo, e ritenendo non attendibile, sotto vari profili, la ricostruzione del consulente del P.M.), hanno escluso profili di colpa in capo all'imputato, non essendo emersa, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova della violazione da parte dello stesso dei limiti di velocità o di altra norma cautelare ed hanno ritenuto l'evento inevitabile. 3.Ricorrono agli effetti civili per la cassazione della sentenza le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], congiunti della vittima, tramite Difensore, affidandosi a due motivi con i quali lamentano vizio di motivazione (il primo motivo) e violazione di legge (il secondo motivo). 3.1. Con il primo motivo denunciano contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al tema del limite di velocità vigente nel tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro. L'apparato argonnentativo con il quale si assume l'inesistenza della cartellonistica indicante il limite massimo di 70 chilometri orari ovvero l'irrilevanza ai fini probatori della foto della segnaletica allegata all'atto di appello delle parti civili sarebbe illogico e frutto di travisamento, essendo smentito poiché «emerge dalla semplice visione della fotogi-afia, nella quale è chiaramente visibile [il tratto di strada ove è avvenuto l'incidente...:] nessun dubbio può esservi sul fatto che si tratti del tratto stradale ove avvenne il sinistro stradale di cui è processo» (così alla p. 4 del ricorso). La decisione sarebbe «affetta da un grave vizio della motivazione nella misura in cui afferma che il cartello, posto a riferimento della corsia di decelerazione, riguarderebbe soltanto i conducenti impegnati ad immettersi nello svincolo autostradale. Dalla visione della fotografia emerge ictu oculi la presenza di un altro care/lo, analogo a quello citato, pcsto al di sopra dello spartitraffico, a ridosso della corsia sinistra, del quale il Giudice di seconde cure non so è affatto avveduto» (così alla p. 4 del ricorso): donde un ulteriore travisamento probatorio, poiché, ad avviso dei ricorrenti, ove i Giudici .se ne fossero avveduti, avrebbero dovuto ritenere che il limite di 70 km orari era in vigore per tutti i mezzi viaggianti su .quel tratto in qualunque corsia di scorrimento. Del resto, anche l'imputato ha rammentato la presenza di un cartello stradale, pur errando nel riferire il limite massimo che lo stesso imponeva. Né ha pregio la sottolineatura, da parte della Corte di appello, della specifica competenza professionale degli appartenenti alla [OSCURATO:PERSONA], che hanno detto che il limite in vigore in quel tratto era 130 km orari poiché tale affermazione è smentita, appunto, dalla foto raffigurante il cartello in questione. 3.2. Con il secondo motivo censurano inosservanza e/o erronea applicazione, in relazione all'art. 589 cod. pen., degli artt. 141, 142 e 143 del d.lgs. 30 aprile 1992, n: 285, disciplinanti, rispettivamente, l'obbligo di comportarsi in modo da non costituire intralcio alla circolazione e di salvaguardare la sicurezza stradale, quello di conservare sempre i! controllo del mezzo, essere in grado di compiere tutte le manovre neèessarie in condizioni di sicurezza e arrestare tempestivamente il veicolo entro ii campo di visibilità e quello di rispettare il limite di velocità. Alla luce delle considerazioni svolte con il primo motivo si deve ritenere, ad avviso dei ricorrenti, essere stato violato da parte dell'imputato, che procedeva a circa 100 km orari, il limite massimo di velocità (art. 142 del d. Igs, n. 285 del 1992), che in quel tratto era di 70 km orari. Risultano, a ben vedere, essere stati violati altri due precetti di colpa specifica ossia gli artt. 140 e 141 del codice della strada, per non avere l'imputato con la propria condotta salvaguardato adeguatamente la sicurezza della circolazione e per non essere stato in grado di arrestare il mezzo entro lo spazio visibile dinanzi ad un ostacolo prevedibile, cioè ii cambio improvviso di corsia da parte dell'automobilista, non avendo l'imputato nemmeno provato a frenare, come emerso dall'istruttoria, circostanza che dimostrerebbe ulteriormente il superamento del limite di velocità, mentre il punto dell'impatto tra i due mezzi, così come ricostruito in sentenza, proverebbe il mancato mantenimento da parte dell'imputato, che evidentemente viaggiava troppo vicino alla striscia alla sua sinistra, della distanza di sicurezza laterale. Ed appare verosimile, secondo i ricorrenti, che, se l'imputato avesse viaggiato tenendosi maggiormente a destra, sarebbe stato in grado di evitare l'impatto. La sentenza sarebbe poi ulteriormente illogica allorché addebita alla viWma, che viaggiava a circa 66 chilometri all'ora, di avere effettuato una repentina svolta verso destra, manovra di cui non aveva alcuna necessità, poiché aveva ancora davanti a sé 200 metri, che erano più che sufficienti per sfilare verso destra in direzione dell'uscita che ragionevolmente intendeva prendere. Infine, si segnala un'ulteriore, ritenuta, aporia, quanto alla manovra di emergenza dell'imputato, che, stando alla stessa ricostruzione dei decidenti, istintivamente, essendo alla guida dei pesante mezzo, si sarebbe spostato dapprima verso sinistre e poi verso destra, mentre proprio «l'istinto cui la stessa Corte fa riferimento avrebbe dovuto suggerire all'imputato la manovra di emergenza opposta [...] e fronte di ;in cambio di corsia della Srnart, posta .sulla sinistra rispetto all'autocarro dell'imputato, quest'ultimo, al fine di evitare l'impatto[,] avrebbe ootuto e dovuto spostarsi verso destra, all'interno dello corsia di emergenza, e non già sulla sinistra. E' certo, infatti, che solo tale manovra avrebbe potuto scongiurare l'impatto. Diversamente, spostanaosi verso sinistra, ovvero nella direzione di provenienza del Sig. [OSCURATO:PERSONA], l'imputato ha urtato la vettura di quest'ultimo, cagionandonoil ribaltamento Il» (così alle pp. 11-12 del ricorso).In definitiva, l'agire dell'imputato sarebbe connotato, secondo i ricorrenti, da più profili di colpa specifica aventi efficacia causale nella verificazione del sinistro. Chiedono, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 4. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 10 agosto 2002 ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. Con memoria del 5 settembre 2022 Difensore delle parti civili ha replicato all'intervento scritto del P.G. ed ha insistito nelle ragioni che, a suo avviso, imporrebbero l'annullamento della sentenza impugnata. 6. Il responsabile civile, Ufficio centrale Italiano di assistenza assicurativa automobilisti in cireolazione internazionale - U.C.I. soc. consortile a r.l. - nella pi-opria memoria scritta del 6 settembre 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. 7. [OSCURATO:PERSONA] dell'imputato ha presentato il 14 settembre 2022 memoria con cui si è opposto all'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono infondati e devono essere rigettati, per le seguenti ragioni. 2.0ccorre convenire con la requisitoria del P.G. le impugnazioni sono costruite in fatto, per lo più valorizzando un elemento istruttorio (una fotografia) che !a Corte di appello non ha acquisito a ragion veduta, spiegando sia che non se ne conosce la provenienza né la datazione sia che quanto raffigurato risull-a in contrasto con ciò che è stato verificato dalla Ponzia stradale, specializzato orga7io ch polizia giudiziaria intervenuto sul luogo dell'incidente (pp. 6-7 della sentenze impugnata). Si è peraltro in presenza di doppia conforme (in cui, secondo costante insegnamento, le strutture aiustificative del!e due decisione si saldano per formare un unico complessivo corpo argomentativo, da valutare congiuntamente: tra le numerose, Sez 2, n. 372595 del 12/06/2019, E., P i. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv, 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252515) che appare immune dai vizi denunziati. Non emergono, infatti, travisamenti (non senza trascurare che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale «Nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la orima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado»: così, ex plurimis, Sez. 2, n. 7986 del 18/11;2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 269217) né la motivazione risulta essere manifestamente illogica ovvero contraddittoria. In particolare, i Giudici di merito hanno a-ccertato non avere l'imputato violato i limiti di velocità vigenti ih quel tratto - tema cne è sviluppato nei primo motivo di ricorso - (v. p. 7 della sentenza impugnata- e pp. 8-9 di quella di primo grado) e non avere posto in essere le ulteriori violazioni su cui si concentra il secondo motivo, cioè avere tenuto una condotta pericolosa, sia quanto al controllo del mezzo sia quanto alla possibilità di arresto nel campo visivo sia quanto al mantenimento della distanza di sicurezza e frontale e laterale (v. pp. 8-9 della decisione di appello e pp. 9- 11 di quella del Tribunale). Quanto, infine, all'aspetto dello spostamento del camion verso sinistra, esso è avvenuto, secondo i Giudici di merito (p. 4 di quella impugnata é p. 6 di quella del Tribunale) dopo l'urto, e non già prima di esso, come si sostiene, ma aspecificamente, nei ricorsi. 3.Consegue il rigetto delle impugnazioni e la condanna i ricorrenti, per legge (art. 616 cod. proc. pen.),